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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 27.01.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3606/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi dagli avvocato Giuseppe Izzo, Buonamano Antimo e Fausto Persona_1 omiciliati presso il loro studio legale in Cellole (CE) piazza Raffaello n. 18 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 De Benedictis, e IC FU ed Parte_3 elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 17.05.2024 la ricorrente , dopo aver contestato le Persona_1 risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità. Chiedeva, altresì, disporre il rinnovo delle operazioni peritali non avendo il CTU adeguatamente valutato le patologie dell'istante.
In corso di causa si costituivano gli eredi indicati in epigrafe che si riportavano alle conclusioni del ricorso introduttivo
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Istruita in via documentale, all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
****
Il ricorso di merito si presenta infondato e va, di conseguenza, respinto.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia per la natura dei motivi di opposizione nonché per l'assenza di documentazione sanitaria successiva al deposito del ricorso in opposizione.
Il certificato del 20.10.2023 depositato in atti risulta tardivo atteso che l'istante avrebbe dovuto chiederne l'acquisizione nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto della data del deposito della relazione peritale.
Inoltre non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU, a cui quest'ultimo ha puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati come mera trascrizione di quanto già osservato alla bozza, nonché per l'assenza di documentazione sanitaria successiva.
Il CTU nominato, nella consulenza tecnica resa in sede di atpo ha concluso nel senso che la ricorrente non presentava i requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla istante non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Inoltre all'esame obiettivo risultava che “ la paziente deambula bene con e senza ausilio laterale (bastone personale).. si alza autonomamente dalla sedia. Risponde correttamente alle mie domande senza far notare difficoltà di apprendimento e deficit cognitivi….(…)… Non si sono evidenziati deficit cognitivi e neuropsichiatrici da poter giustificare la necessità di assistenza continua” (Cfr. relazione peritale in atti).
Il ctu , nelle considerazioni medico legali, ha rappresentato quanto segue “ considerando la documentazione medica allegata agli atti e i sintomi e segni accertati durante la visita, si può stabilire che nella ricorrente si è potuto verificare la esistenza di una valida funzione neuromotoria che gli consente di potere utilmente ed autonomamente assumere
e mantenere le posture, deambulare bene e utilizzare senza significativa limitazione gli arti. La verificata sussistenza di un normale orientamento temporo-spaziale, di una capacità mnesica conservata, di una ideazione logica e di un eloquio coerente e comprensibile, di conservate capacità di critica e di giudizio, in uno alla verificata autonomia motoria, indica poi che la SI.ra , è decisamente in grado di potersi autodeterminare alla effettuazione degli atti quotidiani della sua Per_1 vita, (legati alla cura del corpo e della persona, alla possibilità di chiedere aiuto, etc.), di poterli materialmente effettuare,
3 di poterne comprendere la portata e le conseguenze. Ne deriva, in conclusione, che per la ricorrente non risultano verificati i requisiti medico-legali legittimanti la richiesta di riconoscimento di accompagnamento”
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente e dell'esame obiettivo espletato.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico
4 preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va rigettato e la omologa delle risultanze della consulenza espletata nella fase di atp.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, dichiara che non si trovava nelle condizioni sanitarie Persona_1 proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) nulla per le spese di lite CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese della ctu, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
TRA
, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi dagli avvocato Giuseppe Izzo, Buonamano Antimo e Fausto Persona_1 omiciliati presso il loro studio legale in Cellole (CE) piazza Raffaello n. 18 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 De Benedictis, e IC FU ed Parte_3 elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 17.05.2024 la ricorrente , dopo aver contestato le Persona_1 risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità. Chiedeva, altresì, disporre il rinnovo delle operazioni peritali non avendo il CTU adeguatamente valutato le patologie dell'istante.
In corso di causa si costituivano gli eredi indicati in epigrafe che si riportavano alle conclusioni del ricorso introduttivo
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Istruita in via documentale, all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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Il ricorso di merito si presenta infondato e va, di conseguenza, respinto.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia per la natura dei motivi di opposizione nonché per l'assenza di documentazione sanitaria successiva al deposito del ricorso in opposizione.
Il certificato del 20.10.2023 depositato in atti risulta tardivo atteso che l'istante avrebbe dovuto chiederne l'acquisizione nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto della data del deposito della relazione peritale.
Inoltre non si è ritenuto opportuno procedere ad una integrazione della CTU, sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU, a cui quest'ultimo ha puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati come mera trascrizione di quanto già osservato alla bozza, nonché per l'assenza di documentazione sanitaria successiva.
Il CTU nominato, nella consulenza tecnica resa in sede di atpo ha concluso nel senso che la ricorrente non presentava i requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla istante non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Inoltre all'esame obiettivo risultava che “ la paziente deambula bene con e senza ausilio laterale (bastone personale).. si alza autonomamente dalla sedia. Risponde correttamente alle mie domande senza far notare difficoltà di apprendimento e deficit cognitivi….(…)… Non si sono evidenziati deficit cognitivi e neuropsichiatrici da poter giustificare la necessità di assistenza continua” (Cfr. relazione peritale in atti).
Il ctu , nelle considerazioni medico legali, ha rappresentato quanto segue “ considerando la documentazione medica allegata agli atti e i sintomi e segni accertati durante la visita, si può stabilire che nella ricorrente si è potuto verificare la esistenza di una valida funzione neuromotoria che gli consente di potere utilmente ed autonomamente assumere
e mantenere le posture, deambulare bene e utilizzare senza significativa limitazione gli arti. La verificata sussistenza di un normale orientamento temporo-spaziale, di una capacità mnesica conservata, di una ideazione logica e di un eloquio coerente e comprensibile, di conservate capacità di critica e di giudizio, in uno alla verificata autonomia motoria, indica poi che la SI.ra , è decisamente in grado di potersi autodeterminare alla effettuazione degli atti quotidiani della sua Per_1 vita, (legati alla cura del corpo e della persona, alla possibilità di chiedere aiuto, etc.), di poterli materialmente effettuare,
3 di poterne comprendere la portata e le conseguenze. Ne deriva, in conclusione, che per la ricorrente non risultano verificati i requisiti medico-legali legittimanti la richiesta di riconoscimento di accompagnamento”
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente e dell'esame obiettivo espletato.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico
4 preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va rigettato e la omologa delle risultanze della consulenza espletata nella fase di atp.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, dichiara che non si trovava nelle condizioni sanitarie Persona_1 proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) nulla per le spese di lite CP_
3) condanna l' al pagamento delle spese della ctu, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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