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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2024, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1459 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
Da
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Alfredo Email_1
Arcorace, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti;
ATTORE
Contro
c.f. e in proprio e in qualità di genitore CP_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori c.f. Persona_1
, e c.f. , C.F._3 Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliata all'indirizzo Pec Email_2
dell'avv. Stella Criniti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
CONVENUTA
1 OGGETTO: accertamento giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di paternità ex art. 269
[...]
c.c. dei suddetti minori, nati dalla relazione extraconiugale intercorsa tra l'attore e con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1
del Comune di Monasterace.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2023, si è costituita in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale CP_1
sui figli minori e la quale non si è Persona_1 Controparte_2
opposta domanda avanzata dall'attore, confermando la relazione sentimentale intrattenuta con dalla quale sono stati procreati i due figli. La Parte_1
convenuta, inoltre, ha precisato che i minori sono stati riconosciuti dalla sola madre atteso che, al momento della nascita dei figli, il padre era sposato con un'altra donna.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha acquisito l'esito dell'indagine genetica di laboratorio depositata da parte attrice e successivamente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di riassegnazione del giudizio alla scrivente, la causa, con ordinanza del 12.09.2024, è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.
§ 2. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità è inammissibile.
L'istituto della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, previsto dall'art. 269 c.c., ha la funzione, dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013, di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio. A
2 tal fine viene attribuita al figlio naturale un'azione nei confronti del presunto genitore, volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che produca gli stessi effetti del riconoscimento. Ne deriva che, come si deduce dall'art. 270 c.c. e come pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, «L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 cod. civ.. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ult. comma, cod. civ.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio - per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione -, ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, né escludente la stessa». (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2576 del
02/03/1993).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta da soggetto non legittimato ad agire, atteso che non è stata avanzata dal figlio né, difronte alla volontà del padre di riconoscere i figli, può ritenersi avanzata dalla madre (valorizzando la sua sostanziale adesione alla domanda), esercente la responsabilità genitoriale sui figli, nell'interesse di questi ultimi.
Invero, il genitore che ha intenzione di riconoscere il figlio può procedere, nelle forme dell'art 254 c.c., in virtù del disposto dell'art. 250 c.c., il quale prevede che il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento, dunque, da parte del genitore può avvenire con una dichiarazione formale, ovverosia con un atto unilaterale non recettizio, perfetto e vincolante, per chi lo ha posto in essere, sin dal momento in cui la dichiarazione è stata esternata, il quale fa acquistare, o può fare acquistare, lo stato di figlio al soggetto nato fuori dal matrimonio del dichiarante.
L'art. 250 c.c. prevede poi l'assenso del figlio ultraquattordicenne ovvero, in caso di figlio infraquattordicenne, del genitore che avesse già compiuto il riconoscimento oppure di un provvedimento del giudice in luogo del consenso mancante.
3 Ciò posto, e considerato, nel caso in esame, che a) al momento dell'introduzione del giudizio uno dei minori per cui l'attore ha chiesto che venisse dichiarata la sua paternità aveva già compiuto 14 anni e b) la madre che ha riconosciuto i figli per prima non ha rappresentato il suo dissenso per il riconoscimento dell'altro minore che non aveva ancora compiuto 14 anni, si deve ritenere che la domanda non possa nemmeno essere riqualificata ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., con conseguente interesse dell'attore ad adire il Tribunale per superare il dissenso dell'atro genitore al riconoscimento.
In definitiva, ritiene il Collegio che non sussiste la legittimazione ad agire di ai sensi dell'art. 269 c.c. né l'interesse ad agire dello stesso ai Parte_1
sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., per cui la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
§ 3. Le spese di giudizio, stante l'adesione di parte convenuta alle richieste di parte attrice e l'esito del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di in proprio e nell'interesse dei figli minori
[...] CP_1
e ogni diversa e ulteriore istanza, Persona_1 Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1459 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
Da
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Alfredo Email_1
Arcorace, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti;
ATTORE
Contro
c.f. e in proprio e in qualità di genitore CP_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori c.f. Persona_1
, e c.f. , C.F._3 Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliata all'indirizzo Pec Email_2
dell'avv. Stella Criniti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;
CONVENUTA
1 OGGETTO: accertamento giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 CP_2
al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di paternità ex art. 269
[...]
c.c. dei suddetti minori, nati dalla relazione extraconiugale intercorsa tra l'attore e con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1
del Comune di Monasterace.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2023, si è costituita in giudizio in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale CP_1
sui figli minori e la quale non si è Persona_1 Controparte_2
opposta domanda avanzata dall'attore, confermando la relazione sentimentale intrattenuta con dalla quale sono stati procreati i due figli. La Parte_1
convenuta, inoltre, ha precisato che i minori sono stati riconosciuti dalla sola madre atteso che, al momento della nascita dei figli, il padre era sposato con un'altra donna.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha acquisito l'esito dell'indagine genetica di laboratorio depositata da parte attrice e successivamente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di riassegnazione del giudizio alla scrivente, la causa, con ordinanza del 12.09.2024, è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.
§ 2. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità è inammissibile.
L'istituto della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, previsto dall'art. 269 c.c., ha la funzione, dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013, di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio. A
2 tal fine viene attribuita al figlio naturale un'azione nei confronti del presunto genitore, volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che produca gli stessi effetti del riconoscimento. Ne deriva che, come si deduce dall'art. 270 c.c. e come pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, «L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 cod. civ.. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ult. comma, cod. civ.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio - per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione -, ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, né escludente la stessa». (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2576 del
02/03/1993).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta da soggetto non legittimato ad agire, atteso che non è stata avanzata dal figlio né, difronte alla volontà del padre di riconoscere i figli, può ritenersi avanzata dalla madre (valorizzando la sua sostanziale adesione alla domanda), esercente la responsabilità genitoriale sui figli, nell'interesse di questi ultimi.
Invero, il genitore che ha intenzione di riconoscere il figlio può procedere, nelle forme dell'art 254 c.c., in virtù del disposto dell'art. 250 c.c., il quale prevede che il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento, dunque, da parte del genitore può avvenire con una dichiarazione formale, ovverosia con un atto unilaterale non recettizio, perfetto e vincolante, per chi lo ha posto in essere, sin dal momento in cui la dichiarazione è stata esternata, il quale fa acquistare, o può fare acquistare, lo stato di figlio al soggetto nato fuori dal matrimonio del dichiarante.
L'art. 250 c.c. prevede poi l'assenso del figlio ultraquattordicenne ovvero, in caso di figlio infraquattordicenne, del genitore che avesse già compiuto il riconoscimento oppure di un provvedimento del giudice in luogo del consenso mancante.
3 Ciò posto, e considerato, nel caso in esame, che a) al momento dell'introduzione del giudizio uno dei minori per cui l'attore ha chiesto che venisse dichiarata la sua paternità aveva già compiuto 14 anni e b) la madre che ha riconosciuto i figli per prima non ha rappresentato il suo dissenso per il riconoscimento dell'altro minore che non aveva ancora compiuto 14 anni, si deve ritenere che la domanda non possa nemmeno essere riqualificata ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., con conseguente interesse dell'attore ad adire il Tribunale per superare il dissenso dell'atro genitore al riconoscimento.
In definitiva, ritiene il Collegio che non sussiste la legittimazione ad agire di ai sensi dell'art. 269 c.c. né l'interesse ad agire dello stesso ai Parte_1
sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., per cui la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
§ 3. Le spese di giudizio, stante l'adesione di parte convenuta alle richieste di parte attrice e l'esito del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di in proprio e nell'interesse dei figli minori
[...] CP_1
e ogni diversa e ulteriore istanza, Persona_1 Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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