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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4463/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bencich Paola del Foro di Torino
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Maria del Foro di Vercelli
E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata a [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio a decorrere dall'anno 2020; essendo venuti meno i presupposti fondanti la vita di coppia hanno interrotto la loro convivenza e sono addivenuti alla pagina 1 di 4 decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Luce. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario, all'educazione ed alla cura della figlia nel periodo di coabitazione;
pagina 2 di 4 4. il IG. provvederà a versare alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 ordinario della minore la somma mensile di € 200,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT;
l'importo dell'Assegno unico e universale verrà erogato nel suo intero ammontare alla IG.ra , la quale godrà Pt_2 interamente delle detrazioni fiscali;
5. i ricorrenti contribuiranno al 50% al pagamento delle spese relative alla minore secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli, il genitore che le avrà anticipate invierà tempestivamente l'importo e le relative pezze giustificative, e le spese verranno rimborsate con cadenza mensile alla prima data utile unitamente al contributo ordinario e con cadenza mensile;
6. si dà atto che i genitori si garantiscono reciprocamente il contatto con attraverso una Per_1 chiamata ed una videochiamata giornaliera nei rispettivi periodi di permanenza;
7. i genitori si accordano sulla calendarizzazione che avrà luogo già sin dal deposito del ricorso nei termini che seguono: il padre vedrà la minore con cadenza settimanale un giorno, attualmente identificabile nel mercoledì dalle ore10:00 (con possibilità di modifica in ragione degli orari lavorativi dei genitori) previa comunicazione entro il week end precedente alla ) con pernottamento presso l'abitazione paterna e rientro dalla Pt_2 mamma alle ore 13:00 del giorno dopo ovvero diverso orario da concordarsi in base agli orari lavorativi dei genitori;
inoltre sempre settimanalmente il PÀ terrà con sé un Per_1 giorno nel week end corrispondente alla giornata di sabato o di domenica con orari da concordarsi, indicativamente dalle 10:00 alle 16:00. Il PÀ (o i nonni o gli zii paterni) prenderà e riporterà Luce a Vercelli, salvi migliori accordi;
8. a decorrere da settembre 2025, il calendario subirà un ampliamento con la seguente modifica: con cadenza settimanale il padre vedrà la minore due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì(o altro giorno corrispondente a quello di riposo del Pt_1 dalle ore 10:00 (con pernottamento presso l'abitazione paterna) e rientro dalla mamma il venerdì alle ore 13:00, salvo migliori accordi in base agli orari lavorativi dei genitori;
nonché a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera con orari da concordarsi, indicativamente indicati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica. Il PÀ (o i nonni paterni o gli zii paterni) prenderà e riporterà a Vercelli, salvi migliori accordi;
Per_1
9. a partire dall'anno 2026, i genitori si riservano sin d'ora il diritto, qualora i pernottamenti proseguano bene per Luce, di introdurre anche il pernottamento nel week end di competenza paterna, sempre tenendo conto delle eIGenze della minore e lavorative dei genitori;
10. i genitori si danno atto e si impegnano a far sì che fino a dicembre 2024 durante i pernottamenti il PÀ si faccia coadiuvare nella gestione di dalla nonna paterna;
Per_1
11. durante le vacanze estive, per l'anno 2025 le parti concordano che il PÀ potrà trascorrere con una settimana (nel periodo giugno-settembre) da concordarsi entro il 31 maggio;
Per_1
a decorrere dall'anno 2026 le parti concordano che il PÀ potrà trascorrere con due Per_1 settimane anche non consecutive (nel periodo giugno-settembre) da concordarsi entro il 31 maggio;
12. per le festività Natalizie relativamente all'anno 2024 Luce trascorrerà la Vigilia di Natale con il PÀ e sarà riaccompagnata dalla mamma entro l'ora di pranzo del giorno 25 dicembre. I giorni 30 e 31 dicembre rimarrà con la mamma e trascorrerà l'Epifania con il PÀ. Il calendario così previsto verrà alternato nel 2025. I restanti giorni del periodo Festivo
Natalizio seguiranno il calendario ordinario;
pagina 3 di 4 13. i genitori si accordano sin d'ora che a decorrere dall'anno 2026 trascorrerà con un Per_1 genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre (esclusi Natale e Vigilia che rimarranno alternati)
e con l'altro dal 30 al 6 gennaio;
14. la Pasqua verrà trascorsa con il PÀ e la Pasquetta con la mamma per il 2025; dal 2026 i genitori si alterneranno. I restanti giorni del periodo festivo pasquale seguiranno il calendario ordinario;
15. il compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore e questi si accordano affinché il genitore che avrà con sé coinvolga l'altro genitore nei Per_1 festeggiamenti con diritto di parteciparvi;
16. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con la minore con diritto ad almeno una telefonata/videochiamata giornaliera;
17. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti, ragione per cui rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale;
18. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni loro altra questione economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere;
19. si dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
20. si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
21. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4463/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bencich Paola del Foro di Torino
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Maria del Foro di Vercelli
E
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata a [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio a decorrere dall'anno 2020; essendo venuti meno i presupposti fondanti la vita di coppia hanno interrotto la loro convivenza e sono addivenuti alla pagina 1 di 4 decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Luce. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario, all'educazione ed alla cura della figlia nel periodo di coabitazione;
pagina 2 di 4 4. il IG. provvederà a versare alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 ordinario della minore la somma mensile di € 200,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT;
l'importo dell'Assegno unico e universale verrà erogato nel suo intero ammontare alla IG.ra , la quale godrà Pt_2 interamente delle detrazioni fiscali;
5. i ricorrenti contribuiranno al 50% al pagamento delle spese relative alla minore secondo il protocollo del Tribunale di Vercelli, il genitore che le avrà anticipate invierà tempestivamente l'importo e le relative pezze giustificative, e le spese verranno rimborsate con cadenza mensile alla prima data utile unitamente al contributo ordinario e con cadenza mensile;
6. si dà atto che i genitori si garantiscono reciprocamente il contatto con attraverso una Per_1 chiamata ed una videochiamata giornaliera nei rispettivi periodi di permanenza;
7. i genitori si accordano sulla calendarizzazione che avrà luogo già sin dal deposito del ricorso nei termini che seguono: il padre vedrà la minore con cadenza settimanale un giorno, attualmente identificabile nel mercoledì dalle ore10:00 (con possibilità di modifica in ragione degli orari lavorativi dei genitori) previa comunicazione entro il week end precedente alla ) con pernottamento presso l'abitazione paterna e rientro dalla Pt_2 mamma alle ore 13:00 del giorno dopo ovvero diverso orario da concordarsi in base agli orari lavorativi dei genitori;
inoltre sempre settimanalmente il PÀ terrà con sé un Per_1 giorno nel week end corrispondente alla giornata di sabato o di domenica con orari da concordarsi, indicativamente dalle 10:00 alle 16:00. Il PÀ (o i nonni o gli zii paterni) prenderà e riporterà Luce a Vercelli, salvi migliori accordi;
8. a decorrere da settembre 2025, il calendario subirà un ampliamento con la seguente modifica: con cadenza settimanale il padre vedrà la minore due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì(o altro giorno corrispondente a quello di riposo del Pt_1 dalle ore 10:00 (con pernottamento presso l'abitazione paterna) e rientro dalla mamma il venerdì alle ore 13:00, salvo migliori accordi in base agli orari lavorativi dei genitori;
nonché a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera con orari da concordarsi, indicativamente indicati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica. Il PÀ (o i nonni paterni o gli zii paterni) prenderà e riporterà a Vercelli, salvi migliori accordi;
Per_1
9. a partire dall'anno 2026, i genitori si riservano sin d'ora il diritto, qualora i pernottamenti proseguano bene per Luce, di introdurre anche il pernottamento nel week end di competenza paterna, sempre tenendo conto delle eIGenze della minore e lavorative dei genitori;
10. i genitori si danno atto e si impegnano a far sì che fino a dicembre 2024 durante i pernottamenti il PÀ si faccia coadiuvare nella gestione di dalla nonna paterna;
Per_1
11. durante le vacanze estive, per l'anno 2025 le parti concordano che il PÀ potrà trascorrere con una settimana (nel periodo giugno-settembre) da concordarsi entro il 31 maggio;
Per_1
a decorrere dall'anno 2026 le parti concordano che il PÀ potrà trascorrere con due Per_1 settimane anche non consecutive (nel periodo giugno-settembre) da concordarsi entro il 31 maggio;
12. per le festività Natalizie relativamente all'anno 2024 Luce trascorrerà la Vigilia di Natale con il PÀ e sarà riaccompagnata dalla mamma entro l'ora di pranzo del giorno 25 dicembre. I giorni 30 e 31 dicembre rimarrà con la mamma e trascorrerà l'Epifania con il PÀ. Il calendario così previsto verrà alternato nel 2025. I restanti giorni del periodo Festivo
Natalizio seguiranno il calendario ordinario;
pagina 3 di 4 13. i genitori si accordano sin d'ora che a decorrere dall'anno 2026 trascorrerà con un Per_1 genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre (esclusi Natale e Vigilia che rimarranno alternati)
e con l'altro dal 30 al 6 gennaio;
14. la Pasqua verrà trascorsa con il PÀ e la Pasquetta con la mamma per il 2025; dal 2026 i genitori si alterneranno. I restanti giorni del periodo festivo pasquale seguiranno il calendario ordinario;
15. il compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore e questi si accordano affinché il genitore che avrà con sé coinvolga l'altro genitore nei Per_1 festeggiamenti con diritto di parteciparvi;
16. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con la minore con diritto ad almeno una telefonata/videochiamata giornaliera;
17. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti, ragione per cui rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale;
18. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver risolto prima d'ora ogni loro altra questione economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere;
19. si dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
20. si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
21. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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