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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1760/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
nel presente giudizio dagli avv.ti Giuseppe Di Masi (C.F. ) e Marianna C.F._2
Caldiera (C.F. ) del foro di Milano, presso il cui studio ha eletto C.F._3
domicilio in Milano, corso Italia n. 13
- parte opponente - nei confronti di:
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Parte_2
Fiscale ), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata da P.IVA_1
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso Parte_3
la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi , con sede P.IVA_2
legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita
Campiotti (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in Varese, via B. C.F._4
Castelli n. 11
- parte opposta -
e di:
(codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso Controparte_1
- Belluno ), con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), P.IVA_3
rappresentata da (numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2
presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
pagina 1 di 9 , con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n.7, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Margherita Campiotti (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in C.F._4
Varese, via B. Castelli n. 11
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di VARESE così giudicare:
- accertato per le motivazioni argomentate in atti, sulla base della violazione dell'art. 2 co. 2 lett.
a) L. 287/2000 la nullità parziale delle fideiussioni prodotte nel fascicolo monitorio sub. docc. 7 e
10 in riferimento alla clausola di cui all'art. 2,6 e 8 e per l'effetto dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligazione di garanzia e di pagamento nei confronti della convenuta opposta, con ogni conseguente provvedimento a sua tutela e, per ulteriore effetto, revocare e/o annullare, e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo 426/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 02/05/2022;
- accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta dall'azione nei confronti di
[...]
ex art 1957 c.c., e per ulteriore effetto, revocare e/o annullare, e/o dichiarare Parte_1
privo di efficacia il decreto ingiuntivo 426/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data
02/05/2022;
- accertare e dichiarare che il credito ingiunto non è certo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che le condizioni economiche di rimborso previste nel contatto di mutuo n.
367074562675 risultano indeterminate e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto da all'attrice. Parte_1
In subordine, accertato che le condizioni economiche di rimborso previste nel contatto risultano indeterminate, applicare al contratto di mutuo n. 373041852 il tasso sostitutivo BOT ex art 117
TUB e conseguentemente dichiarare illegittimo l'importo ingiunto dalla Banca e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando altresì e comunque non dovuta dall'opponente la somma ingiunta per le ragioni esposte in narrativa.
In via di ulteriore subordine, dato del pagamento dell'importo di € 69.704,38 da parte di conseguentemente dichiarare illegittimo l'importo Controparte_3
pagina 2 di 9 ingiunto dalla Banca e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando altresì e comunque non dovuta dall'opponente la somma ingiunta per le ragioni esposte in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.
- Con condanna della creditrice per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Conclusioni di parte opposta
Voglia il Tribunale di Varese così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande formulate dall'attore e per l'effetto
Condannare l'attore a pagare a favore della convenuta opposta la somma di € 12.702,58 oltre interessi successivi, o la minore o maggiore somma che dovesse risultare ad esito del giudizio.
In ogni caso vittoria di spese diritti e onorari, anche della fase monitoria.
Conclusioni di parte intervenuta rappresentata da SI COSTITUISCE a Controparte_1 Controparte_4
tutti gli effetti di legge nella presente procedura subentrando a Parte_2
avvalendosi dei titoli esecutivi e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate con esplicita richiesta di estromissione di in relazione al credito sopra descritto, ai sensi dell'art. 111, comma 3 Parte_2
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono due fideiussioni sottoscritte dall'odierno opponente a favore di in data 18/10/2013 [doc. 1 opponente] e 26/02/2016 [doc. 2 opponente] a Parte_2
garanzia, rispettivamente, di quota del 33,33% del finanziamento n. 73041352 concesso a
[...]
e di quota del 33,33% del finanziamento n. 0367074562675 concesso a Controparte_5
CP_6
pagina 3 di 9 Parte opposta, con ricorso monitorio dell'11/02/2022, lamentando l'inadempimento da parte dei debitori principali e dunque attivando la garanzia fideiussioria, aveva chiesto di ingiungere a parte opponente il pagamento della somma di euro 25.559,47 (di cui euro 16.665,00 per la fideiussione del 2013 ed euro 6.894,47 per la fideiussione del 2016).
Con decreto ingiuntivo n. 426/2022 del 2/05/2022, il Tribunale di Varese ha ingiunto all'odierno opponente, solidalmente con altro fideiussore non opponente, il pagamento di euro 70.685,49.
Parte opponente, lamentando preliminarmente il vizio di ultrapetizione e, nel merito, contestando la pretesa creditoria per una pluralità di motivi che saranno di seguito esaminati, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, ritualmente evocata costituita in giudizio, ha ribadito che la pretesa creditoria nei confronti dell'odierno opponente deve intendersi circoscritta all'importo di euro 25.559,47 e ha contestato nel merito l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio è intervenuta deducendo di essere divenuta titolare del Controparte_1 credito azionato per effetto di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
2. Preliminarmente, con riguardo all'intervento di e alla richiesta di Controparte_1
estromissione di deve osservarsi quanto segue. Parte_2
Com'è noto, la cessione del credito oggetto del ricorso monitorio successivamente all'instaurazione del giudizio, determina una successione a titolo particolare del diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c. in virtù della quale il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà per il cessionario di intervenire volontariamente in giudizio.
Nel caso di specie, il procedimento deve ritenersi pendente dalla data del ricorso monitorio e tra le originarie parti del rapporto azionato, essendo la cessione del credito successiva anche all'instaurazione dell'opposizione (12/12/2023).
Ciò chiarito, si rileva che parte intervenuta non ha formulato nel presente giudizio alcuna domanda di condanna in proprio favore, limitandosi a sostenere le difese svolte da parte opposta
. Parte_2
Dall'esame degli atti depositati nel fascicolo telematico, infatti, non si rinviene alcun foglio di precisazione delle conclusioni depositato da , né alcuna domanda espressa è contenuta CP_1
nella memoria di intervento volontario. Questo deve quindi intendersi quale intervento adesivo alle ragioni di che, quale titolare originaria del credito azionato non può essere Parte_2
pagina 4 di 9 estromessa dal presente giudizio.
3. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
3.1. Con la prima censura, parte opponente ha contestato l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione per vizio di ultrapetizione.
Tale doglianza è fondata.
Dalla lettura del ricorso monitorio e dalle precisazioni contenute negli atti difensivi depositati nella presente opposizione da si rileva che l'importo per il quale questa si era Parte_2 affermata creditrice dell'odierno opponente è pari a euro 25.559,47.
Il decreto ingiuntivo opposto, invece, condanna parte opponente al pagamento della maggiore somma di euro 70.685,49 in via solidale con altro soggetto non opponente.
Tale statuizione è eccedente rispetto alla domanda azionata già in sede monitoria da
[...]
. Pt_2
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di Parte_1
e che la pretesa creditoria oggetto di valutazione nei successivi paragrafi sarà contenuta
[...]
nel minore importo di euro 25.559,47.
3.2. Con la seconda censura, parte opponente ha contestato la nullità del contratto di mutuo n. 73041352 concesso a [doc. 3 opponente], garantito dalla Controparte_5
fideiussione del 18/10/2013 [doc. 1 opponente], per mancanza del piano di ammortamento. Tale mancanza sarebbe causa di indeterminatezza e indeterminabilità del contratto per impossibilità di definire le condizioni economiche applicate e la tipologia di ammortamento applicato al finanziamento stesso.
Tale doglianza non è fondata.
Il piano di ammortamento non è un elemento essenziale per determinare la validità del contratto, bensì costituisce prospetto riepilogativo di tutti i versamenti dovuto per il rimborso della somma mutuata e della composizione di ciascuna rata (così Tribunale di Milano, Sentenza 10/06/2021).
Tale prospetto, dunque, non costituisce parte dell'oggetto del contratto che, invece, è determinato dalle clausole contenute in quest'ultimo.
Dall'esame del doc. 3 di parte opponente si evince che il contratto di finanziamento oggetto di contestazione non sia affetto da alcun vizio di indeterminatezza delle pattuizioni economiche pagina 5 di 9 applicabili al finanziamento, indicando puntualmente il tasso di interesse, nonché indicando il tipo di ammortamento prescelto, ossia quello alla francese.
Ne consegue, dunque, che la mancanza del piano di ammortamento, a fronte di una pattuizione contrattuale completa ed esaustiva delle condizioni economiche applicabili, del tipo di ammortamento applicato, non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell'oggetto del contratto che deve ritenersi pienamente determinato nel solo documento contrattuale.
La censura in esame deve quindi essere rigettata.
3.3. Con la terza censura, parte opponente ha contestato la mancanza di prova dell'erogazione di entrambi i finanziamenti garantiti.
Tale doglianza è infondata.
Parte opposta ha prodotto sub doc. 2 e 5 allegati al ricorso monitorio copia delle contabili dei bonifici di accredito di ciascuno dei due finanziamenti con relativa sottoscrizione a titolo di quietanza della società mutuataria. Trattasi di documentazione che, ancorché proveniente dalla stessa parte creditrice, assume valenza di prova dell'erogazione in quanto appositamente firmata per ricevuta dal debitore principale.
Parte opponente non ha contestato tale sottoscrizione, talché la stessa gli è pienamente opponibile.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione in esame.
3.4. Con la quarta e ultima censura, parte opponente ha eccepito la decadenza della parte opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto questa avrebbe omesso di esperire tempestivamente un'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale. Ha inoltre dedotto la nullità dell'art. 6 di entrambe le fideiussioni, contenente la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto apposta in conformità alo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
Tale censura non è fondata.
Com'è noto, con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005, la Banca d'Italia, all'esito di una verifica a campione condotta sui contratti stipulati fino al settembre 2004, ha accertato che “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990”.
E infatti dalle verifiche di cui si è detto, era emersa “con riferimento alle clausole esaminate, la
pagina 6 di 9 sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendente “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale conclusione la Banca d'Italia era giunta esaminando la relazione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato del 22/08/2003 che aveva rappresentato come “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta ad un fenomeno spontaneo del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Ancorché l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento di determinate clausole nell'ambito delle fideiussioni bancarie (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13846 del
22/05/2019), nel caso di specie non ricorrono i presupposti affinché la parte opponente possa avvalersene.
In primo luogo, occorre circoscrivere l'ambito dell'accertamento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus, ossia a quelle garanzie che hanno ad oggetto tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie, la cui validità è subordinata ex art. 1938 c.c. alla precisazione dell'importo massimo garantito.
Viceversa, gli esiti dell'accertamento in questione e l'efficacia di prova privilegiata che ne consegue non potranno riguardare le fideiussioni specifiche, ossia quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
Ciò in quanto alcun accertamento è stato condotto dall'AGCM e dalla Banca d'Italia in relazione all'eventuale applicazione generalizzata delle clausole contenute nel modello ABI anche alle fideiussioni specifiche, così che rispetto a tali garanzie gli esiti di tale verifica sono ininfluenti al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione della normativa concorrenziale.
Le fideiussioni sottoscritte in concreto dell'opponente sono pacificamente qualificate come fideiussioni specifiche in quanto dalla documentazione contrattuale [docc. 1 e 2 opponente] risulta chiaramente che l'ambito della garanzia è circoscritto al solo contratto di mutuo rispettivamente indicato.
In secondo luogo, l'indagine compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato prodromica al citato provvedimento della Banca d'Italia del 2005 è relativa alla situazione di pagina 7 di 9 fatto esistente fino al 2004.
Solo per le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo delle verifiche condotte è allora possibile avvalersi dell'efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza di un'intesa illecita.
Per tutte le fideiussioni rilasciate nel periodo successivo i garanti non potranno dedurre unicamente la conformità delle clausole pattuite al modello ABI per invocarne la nullità.
Da tali rilievi consegue che l'opponente, al fine di provare nel presente giudizio che l'inserimento delle clausole contestate nell'ambito delle fideiussioni specifiche sottoscritte nel 2013 e nel 2016 fossero l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale illecita tra banche, non può limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che si riferisce, come detto, alle sole fideiussioni omnibus stipulate entro il 2004.
Piuttosto avrebbe dovuto dare specifica prova dell'esistenza, al momento della sottoscrizione, di un'intesa interbancaria finalizzata all'inserimento automatico in tutte le garanzie specifiche di clausole conformi al modello ABI, in violazione delle norme sulla concorrenza.
L'opponente, al riguardo, nulla han provato o chiesto di provare, sicché la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni in esame deve ritenersi valida, l'eccezione di decadenza è dunque infondata e l'opposizione deve essere rigettata sotto il profilo in esame.
4. Nel corso del giudizio, parte opponente ha dato atto dell'intervenuto pagamento di una parte del debito connesso al contratto di mutuo n. 73041352 da Controparte_3
che, in data 22/02/2023, ha corrisposto a la somma di euro
[...] Parte_2
69.704,38 [v. memoria n. 2 opponente, docc. 8 e 9]. Tale pagamento determinerebbe quantomeno una riduzione della pretesa creditoria dedotta dalla parte opposta in relazione alla fideiussione prestata a garanzia di tale contratto di mutuo.
Parte opposta ha dato atto di questa circostanza fattuale nuova in sede di comparsa conclusionale, non contestando la ricezione della somma sopra indicata e domandando, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la condanna della parte opponente al pagamento del minore importo di euro 12.702,58 (di cui euro 5.750,61 per la fideiussione del 2013 ed euro 6.894,47 per la fideiussione del 2016).
L'importo così quantificato non risulta essere stato contestato dalla parte opponente, le cui ulteriori censure al decreto ingiuntivo sono già state rigettate nei precedenti paragrafi.
Tale somma deve quindi ritenersi dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 8 di 9 5. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza di ciascuna.
Proprio in ragione della soccombenza reciproca non sussistono i presupposti per esaminare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 426/2022 del 2/05/2022;
[...]
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 12.702,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Varese, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1760/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
nel presente giudizio dagli avv.ti Giuseppe Di Masi (C.F. ) e Marianna C.F._2
Caldiera (C.F. ) del foro di Milano, presso il cui studio ha eletto C.F._3
domicilio in Milano, corso Italia n. 13
- parte opponente - nei confronti di:
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Parte_2
Fiscale ), con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, rappresentata da P.IVA_1
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso Parte_3
la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi , con sede P.IVA_2
legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita
Campiotti (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in Varese, via B. C.F._4
Castelli n. 11
- parte opposta -
e di:
(codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso Controparte_1
- Belluno ), con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), P.IVA_3
rappresentata da (numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2
presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
pagina 1 di 9 , con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n.7, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Margherita Campiotti (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in C.F._4
Varese, via B. Castelli n. 11
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di VARESE così giudicare:
- accertato per le motivazioni argomentate in atti, sulla base della violazione dell'art. 2 co. 2 lett.
a) L. 287/2000 la nullità parziale delle fideiussioni prodotte nel fascicolo monitorio sub. docc. 7 e
10 in riferimento alla clausola di cui all'art. 2,6 e 8 e per l'effetto dichiarare l'opponente liberato da ogni obbligazione di garanzia e di pagamento nei confronti della convenuta opposta, con ogni conseguente provvedimento a sua tutela e, per ulteriore effetto, revocare e/o annullare, e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo 426/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 02/05/2022;
- accertare e dichiarare che la convenuta è decaduta dall'azione nei confronti di
[...]
ex art 1957 c.c., e per ulteriore effetto, revocare e/o annullare, e/o dichiarare Parte_1
privo di efficacia il decreto ingiuntivo 426/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data
02/05/2022;
- accertare e dichiarare che il credito ingiunto non è certo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare che le condizioni economiche di rimborso previste nel contatto di mutuo n.
367074562675 risultano indeterminate e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto da all'attrice. Parte_1
In subordine, accertato che le condizioni economiche di rimborso previste nel contatto risultano indeterminate, applicare al contratto di mutuo n. 373041852 il tasso sostitutivo BOT ex art 117
TUB e conseguentemente dichiarare illegittimo l'importo ingiunto dalla Banca e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando altresì e comunque non dovuta dall'opponente la somma ingiunta per le ragioni esposte in narrativa.
In via di ulteriore subordine, dato del pagamento dell'importo di € 69.704,38 da parte di conseguentemente dichiarare illegittimo l'importo Controparte_3
pagina 2 di 9 ingiunto dalla Banca e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto dichiarando altresì e comunque non dovuta dall'opponente la somma ingiunta per le ragioni esposte in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.
- Con condanna della creditrice per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Conclusioni di parte opposta
Voglia il Tribunale di Varese così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande formulate dall'attore e per l'effetto
Condannare l'attore a pagare a favore della convenuta opposta la somma di € 12.702,58 oltre interessi successivi, o la minore o maggiore somma che dovesse risultare ad esito del giudizio.
In ogni caso vittoria di spese diritti e onorari, anche della fase monitoria.
Conclusioni di parte intervenuta rappresentata da SI COSTITUISCE a Controparte_1 Controparte_4
tutti gli effetti di legge nella presente procedura subentrando a Parte_2
avvalendosi dei titoli esecutivi e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate con esplicita richiesta di estromissione di in relazione al credito sopra descritto, ai sensi dell'art. 111, comma 3 Parte_2
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono due fideiussioni sottoscritte dall'odierno opponente a favore di in data 18/10/2013 [doc. 1 opponente] e 26/02/2016 [doc. 2 opponente] a Parte_2
garanzia, rispettivamente, di quota del 33,33% del finanziamento n. 73041352 concesso a
[...]
e di quota del 33,33% del finanziamento n. 0367074562675 concesso a Controparte_5
CP_6
pagina 3 di 9 Parte opposta, con ricorso monitorio dell'11/02/2022, lamentando l'inadempimento da parte dei debitori principali e dunque attivando la garanzia fideiussioria, aveva chiesto di ingiungere a parte opponente il pagamento della somma di euro 25.559,47 (di cui euro 16.665,00 per la fideiussione del 2013 ed euro 6.894,47 per la fideiussione del 2016).
Con decreto ingiuntivo n. 426/2022 del 2/05/2022, il Tribunale di Varese ha ingiunto all'odierno opponente, solidalmente con altro fideiussore non opponente, il pagamento di euro 70.685,49.
Parte opponente, lamentando preliminarmente il vizio di ultrapetizione e, nel merito, contestando la pretesa creditoria per una pluralità di motivi che saranno di seguito esaminati, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, ritualmente evocata costituita in giudizio, ha ribadito che la pretesa creditoria nei confronti dell'odierno opponente deve intendersi circoscritta all'importo di euro 25.559,47 e ha contestato nel merito l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio è intervenuta deducendo di essere divenuta titolare del Controparte_1 credito azionato per effetto di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
2. Preliminarmente, con riguardo all'intervento di e alla richiesta di Controparte_1
estromissione di deve osservarsi quanto segue. Parte_2
Com'è noto, la cessione del credito oggetto del ricorso monitorio successivamente all'instaurazione del giudizio, determina una successione a titolo particolare del diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c. in virtù della quale il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà per il cessionario di intervenire volontariamente in giudizio.
Nel caso di specie, il procedimento deve ritenersi pendente dalla data del ricorso monitorio e tra le originarie parti del rapporto azionato, essendo la cessione del credito successiva anche all'instaurazione dell'opposizione (12/12/2023).
Ciò chiarito, si rileva che parte intervenuta non ha formulato nel presente giudizio alcuna domanda di condanna in proprio favore, limitandosi a sostenere le difese svolte da parte opposta
. Parte_2
Dall'esame degli atti depositati nel fascicolo telematico, infatti, non si rinviene alcun foglio di precisazione delle conclusioni depositato da , né alcuna domanda espressa è contenuta CP_1
nella memoria di intervento volontario. Questo deve quindi intendersi quale intervento adesivo alle ragioni di che, quale titolare originaria del credito azionato non può essere Parte_2
pagina 4 di 9 estromessa dal presente giudizio.
3. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
3.1. Con la prima censura, parte opponente ha contestato l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione per vizio di ultrapetizione.
Tale doglianza è fondata.
Dalla lettura del ricorso monitorio e dalle precisazioni contenute negli atti difensivi depositati nella presente opposizione da si rileva che l'importo per il quale questa si era Parte_2 affermata creditrice dell'odierno opponente è pari a euro 25.559,47.
Il decreto ingiuntivo opposto, invece, condanna parte opponente al pagamento della maggiore somma di euro 70.685,49 in via solidale con altro soggetto non opponente.
Tale statuizione è eccedente rispetto alla domanda azionata già in sede monitoria da
[...]
. Pt_2
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di Parte_1
e che la pretesa creditoria oggetto di valutazione nei successivi paragrafi sarà contenuta
[...]
nel minore importo di euro 25.559,47.
3.2. Con la seconda censura, parte opponente ha contestato la nullità del contratto di mutuo n. 73041352 concesso a [doc. 3 opponente], garantito dalla Controparte_5
fideiussione del 18/10/2013 [doc. 1 opponente], per mancanza del piano di ammortamento. Tale mancanza sarebbe causa di indeterminatezza e indeterminabilità del contratto per impossibilità di definire le condizioni economiche applicate e la tipologia di ammortamento applicato al finanziamento stesso.
Tale doglianza non è fondata.
Il piano di ammortamento non è un elemento essenziale per determinare la validità del contratto, bensì costituisce prospetto riepilogativo di tutti i versamenti dovuto per il rimborso della somma mutuata e della composizione di ciascuna rata (così Tribunale di Milano, Sentenza 10/06/2021).
Tale prospetto, dunque, non costituisce parte dell'oggetto del contratto che, invece, è determinato dalle clausole contenute in quest'ultimo.
Dall'esame del doc. 3 di parte opponente si evince che il contratto di finanziamento oggetto di contestazione non sia affetto da alcun vizio di indeterminatezza delle pattuizioni economiche pagina 5 di 9 applicabili al finanziamento, indicando puntualmente il tasso di interesse, nonché indicando il tipo di ammortamento prescelto, ossia quello alla francese.
Ne consegue, dunque, che la mancanza del piano di ammortamento, a fronte di una pattuizione contrattuale completa ed esaustiva delle condizioni economiche applicabili, del tipo di ammortamento applicato, non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell'oggetto del contratto che deve ritenersi pienamente determinato nel solo documento contrattuale.
La censura in esame deve quindi essere rigettata.
3.3. Con la terza censura, parte opponente ha contestato la mancanza di prova dell'erogazione di entrambi i finanziamenti garantiti.
Tale doglianza è infondata.
Parte opposta ha prodotto sub doc. 2 e 5 allegati al ricorso monitorio copia delle contabili dei bonifici di accredito di ciascuno dei due finanziamenti con relativa sottoscrizione a titolo di quietanza della società mutuataria. Trattasi di documentazione che, ancorché proveniente dalla stessa parte creditrice, assume valenza di prova dell'erogazione in quanto appositamente firmata per ricevuta dal debitore principale.
Parte opponente non ha contestato tale sottoscrizione, talché la stessa gli è pienamente opponibile.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione in esame.
3.4. Con la quarta e ultima censura, parte opponente ha eccepito la decadenza della parte opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto questa avrebbe omesso di esperire tempestivamente un'istanza giudiziale nei confronti del debitore principale. Ha inoltre dedotto la nullità dell'art. 6 di entrambe le fideiussioni, contenente la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto apposta in conformità alo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
Tale censura non è fondata.
Com'è noto, con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005, la Banca d'Italia, all'esito di una verifica a campione condotta sui contratti stipulati fino al settembre 2004, ha accertato che “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990”.
E infatti dalle verifiche di cui si è detto, era emersa “con riferimento alle clausole esaminate, la
pagina 6 di 9 sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendente “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale conclusione la Banca d'Italia era giunta esaminando la relazione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato del 22/08/2003 che aveva rappresentato come “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta ad un fenomeno spontaneo del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Ancorché l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento di determinate clausole nell'ambito delle fideiussioni bancarie (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13846 del
22/05/2019), nel caso di specie non ricorrono i presupposti affinché la parte opponente possa avvalersene.
In primo luogo, occorre circoscrivere l'ambito dell'accertamento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus, ossia a quelle garanzie che hanno ad oggetto tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie, la cui validità è subordinata ex art. 1938 c.c. alla precisazione dell'importo massimo garantito.
Viceversa, gli esiti dell'accertamento in questione e l'efficacia di prova privilegiata che ne consegue non potranno riguardare le fideiussioni specifiche, ossia quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
Ciò in quanto alcun accertamento è stato condotto dall'AGCM e dalla Banca d'Italia in relazione all'eventuale applicazione generalizzata delle clausole contenute nel modello ABI anche alle fideiussioni specifiche, così che rispetto a tali garanzie gli esiti di tale verifica sono ininfluenti al fine di dimostrare l'esistenza di una violazione della normativa concorrenziale.
Le fideiussioni sottoscritte in concreto dell'opponente sono pacificamente qualificate come fideiussioni specifiche in quanto dalla documentazione contrattuale [docc. 1 e 2 opponente] risulta chiaramente che l'ambito della garanzia è circoscritto al solo contratto di mutuo rispettivamente indicato.
In secondo luogo, l'indagine compiuta dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato prodromica al citato provvedimento della Banca d'Italia del 2005 è relativa alla situazione di pagina 7 di 9 fatto esistente fino al 2004.
Solo per le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo delle verifiche condotte è allora possibile avvalersi dell'efficacia di prova privilegiata in ordine all'esistenza di un'intesa illecita.
Per tutte le fideiussioni rilasciate nel periodo successivo i garanti non potranno dedurre unicamente la conformità delle clausole pattuite al modello ABI per invocarne la nullità.
Da tali rilievi consegue che l'opponente, al fine di provare nel presente giudizio che l'inserimento delle clausole contestate nell'ambito delle fideiussioni specifiche sottoscritte nel 2013 e nel 2016 fossero l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale illecita tra banche, non può limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 che si riferisce, come detto, alle sole fideiussioni omnibus stipulate entro il 2004.
Piuttosto avrebbe dovuto dare specifica prova dell'esistenza, al momento della sottoscrizione, di un'intesa interbancaria finalizzata all'inserimento automatico in tutte le garanzie specifiche di clausole conformi al modello ABI, in violazione delle norme sulla concorrenza.
L'opponente, al riguardo, nulla han provato o chiesto di provare, sicché la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni in esame deve ritenersi valida, l'eccezione di decadenza è dunque infondata e l'opposizione deve essere rigettata sotto il profilo in esame.
4. Nel corso del giudizio, parte opponente ha dato atto dell'intervenuto pagamento di una parte del debito connesso al contratto di mutuo n. 73041352 da Controparte_3
che, in data 22/02/2023, ha corrisposto a la somma di euro
[...] Parte_2
69.704,38 [v. memoria n. 2 opponente, docc. 8 e 9]. Tale pagamento determinerebbe quantomeno una riduzione della pretesa creditoria dedotta dalla parte opposta in relazione alla fideiussione prestata a garanzia di tale contratto di mutuo.
Parte opposta ha dato atto di questa circostanza fattuale nuova in sede di comparsa conclusionale, non contestando la ricezione della somma sopra indicata e domandando, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la condanna della parte opponente al pagamento del minore importo di euro 12.702,58 (di cui euro 5.750,61 per la fideiussione del 2013 ed euro 6.894,47 per la fideiussione del 2016).
L'importo così quantificato non risulta essere stato contestato dalla parte opponente, le cui ulteriori censure al decreto ingiuntivo sono già state rigettate nei precedenti paragrafi.
Tale somma deve quindi ritenersi dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
pagina 8 di 9 5. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza di ciascuna.
Proprio in ragione della soccombenza reciproca non sussistono i presupposti per esaminare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 426/2022 del 2/05/2022;
[...]
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 12.702,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) compensa integralmente le spese del giudizio.
Varese, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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