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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza con ordinanza del 4.11.2024 resa ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ABBAMONDI ANGELA, giusta mandato allegato all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
opponente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRASCA FULVIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con l'opposizione in esame, il chiedeva di accertare e dichiarare Parte_1
che la convenuta non aveva diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata in danno del stante l'inefficacia/inopponibilità del D.I. Parte_1
azionato, e - per l'effetto – chiedeva di dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato al Comune in data 28.06.2022; con il citato precetto, infatti, all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento di complessivi €
17.308,02 - di cui € 14.259,79 per somma ingiunta con D.I. 1268/2019 (di cui a sua volta € 8.654,51 per sorta capitale per fatture insolute ed € 5.605,28 per interessi di mora ex D.lgs 231/02 già calcolati in sede di ricorso monitorio dalla scadenza di
1 pagamento di ciascuna fattura fino al 08 settembre 2019); € 1.688,00 per ulteriori interessi moratori, maturati successivamente al decreto ingiuntivo emesso, con decorrenza dal 9 settembre al 23 giugno 2022 ed il resto per spese di lite. Con
l'opposizione in esame, però, il deduceva e documentava di aver Parte_1
Parte deliberato in data 11.5.2016 il dissesto, procedendo alla nomina dell' in data il
20.7.2016, ragion per cui riteneva che - ai sensi degli artt. 244 e ss del d.l.vo 267/2000
- tutti i debiti sorti anteriormente al dissesto (quale quello in esame) dovevano ivi essere definiti ed – invece – l'odierna controparte rimaneva silente rispetto all'offerta
Parte transattiva proposta dall' il infine, riteneva inefficace il D.I. Parte_1
Parte 1268/2019 non essendo stato lo stesso notificato anche all' nonostante questi fosse il soggetto della procedura liquidatoria e unico legittimato passivo, essendo il credito invocato di sua esclusiva competenza;
per tali ragioni, quindi, chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto opposto con rimborso delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva preliminarmente il Controparte_1
difetto di competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 26 bis, comma 1°, c.p.c., quindi chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione in primo luogo perché relativo a circostanze non valutabili in questa sede (trattandosi di un giudizio di opposizione ad un precetto fondato su un titolo di formazione giudiziale), quindi perché – in ogni caso
– infondato nel merito, giacchè il titolo portato nel precetto era stato correttamente emesso nei confronti del (che conserva la propria capacità processuale anche Pt_1
in caso di dissesto), era stato posto in esecuzione allorquando lo stesso era tornato in bonis (ragion per cui potevano nuovamente maturare la rivalutazione e gli interessi) e
Parte nessuna proposta transattiva le era stata comunicata dall' (pur precisando che, in ogni caso, per il creditore è ben possibile non condividere la proposta transattiva ed attendere che l'ente locale torni in bonis).
All'udienza del 25.10.2022 il riferiva di aver – nelle more – provveduto al Pt_1
pagamento parziale della somma ingiunta (ed, in particolare, solo della somma Parte riconosciuta come dovuta già dall' , insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
parte opposta – dal canto suo – evidenziava che l'avvenuto parziale pagamento di una parte della somma, solo dopo l'avvenuta notifica del precetto, non poteva legittimare la sospensione, dovendosene – piuttosto – dare atto
2 direttamente in sede esecutiva.
Con ordinanza del 2.12.2022 (resa nel subprocedimento), questo G.I. – condividendo le argomentazioni di parte opposta – rigettava l'istanza di sospensione;
in sede di reclamo – però – il Collegio condivideva parzialmente le argomentazioni del opponente sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo portato nel precetto Pt_1
solo con riferimento alla somma che era stata nelle more pagata.
All'udienza del 6.12.2022 (prima udienza celebrata nel presente procedimento), poi, alla luce delle argomentazioni rese in sede cautelare, parte opponente precisava che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto doveva ritenersi illegittimo anche perché la dante causa dell'odierna parte opposta aveva già optato in via volontaria ai sensi dell'art. 254 comma 2 del D.lgs 267/2000, per l'ammissione del Parte credito nella massa passiva della procedura presentando istanza di accertamento e liquidazione del credito, di talchè la seconda cessionaria, doveva CP_1
ritenersi subentrata in diritto nella stessa posizione del cedente e non avrebbe potuto adire in via monitoria il 24 settembre 2019 il giudice ordinario per chiedere un accertamento giurisdizionale del credito per il quale era già stata presentata istanza di
Parte ammissione alla tesi – poi – più compiutamente argomentata nelle prime memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. e fermamente contestata da parte opposta sia perché tardivamente introdotta, sia perché relativa al merito di una pretesa già blindata in un decreto ingiuntivo non opposto, sia perché – in ogni caso – smentita dalla documentazione depositata, dalla quale si evinceva che l'ammissione del credito alla massa passiva della procedura OSL era avvenuta d'ufficio e non su domanda dell'odierna parte opposta e/o della sua dante causa.
Assegnati i termini istruttori, trattandosi di causa di natura documentale, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e – su istanza congiunta delle parti – l'udienza all'uopo prefissata veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni (riportandosi ai rispettivi atti) con le proprie note d'udienza e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del
4.11.2024 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, si ritiene di poter semplicemente richiamare in questa sede le
3 argomentazioni già rese in sede cautelare in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta alla luce della ratio sottesa alla nuova formulazione dell'art. 26 bis c.p.c..
Con l'ordinanza del 2.12.2022, infatti, la sottoscritta così argomentava:
“l'interpretazione della norma (entrata in vigore da meno di un anno), infatti, ha già dato adito a diversi dibattiti dottrinali e, nel dubbio (ed in attesa di più autorevoli pronunce), per ragioni di economia processuale e di speditezza si ritiene di dover confermare la competenza del Tribunale adito, trattandosi di un Tribunale di medie dimensioni che non rischia la concentrazione di tali tipi di causa (dalla Relazione di accompagnamento alla legge in parola, infatti, si evince che la ratio della disposizione risiederebbe nell'esigenza di evitare la concentrazione presso il Tribunale di Roma di tutte le esecuzioni presso terzi contro le pubbliche amministrazioni, medesima esigenza – di evitare la concentrazione di talune controversie presso lo stesso ufficio giudiziario – già sottesa ad una non recentissima decisione delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la quale si negò l'applicazione della regola generale del foro erariale ex art. 25 c.p.c. nell'appello contro le sentenze del giudice di pace sull'opposizione a sanzioni amministrative - Cass. 22 novembre 2010, n. 23594)”.
Nei propri atti successivi parte opposta non confutava dette argomentazioni ed – in particolare – non ribadiva nelle proprie comparse conclusionali detta eccezione, che – quindi – deve ritenersi abbandonata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Come già evidenziato in sede cautelare, infatti, occorre in primo luogo evidenziare che per giurisprudenza di legittimità che si condivide è pacifico che nel giudizio di opposizione ad una esecuzione forzata (iniziata o paventata con la notifica del precetto) in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il Giudice si debba limitare a verificare se, successivamente al titolo si siano verificati dei fatti estintivi o modificativi della pretesa (cfr. Cass. 28.1.1988 n. 766, Cass.
2.4.1997 n. 2870, Cass.
28.8.1999 n. 9061, Cass. 30.11.2005 n. 26089 ex plurimis), ragion per cui non è possibile in questa sede valutare eventuali vizi o errori del d.i. 1268/2019, trattandosi
– ormai – di un titolo di formazione giudiziale cristallizzato, in quanto non tempestivamente opposto.
Come correttamente rilevato da parte opposta, anche il motivo relativo alla presunta
4 illegittimità del citato decreto ingiuntivo per essere stato richiesto da chi avrebbe già Parte richiesto l'ammissione del medesimo credito alla massa passiva della procedura rientra chiaramente in una contestazione nel merito di un titolo di formazione giudiziale, che – quindi – avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (pur volendo prescindere dalla tardiva formulazione di detto motivo di opposizione, come pure eccepito da parte opposta); costituendosi in questa sede – infatti - l'odierna parte opposta depositava (tra l'altro) la nota PEC n. Parte 4362 del 10.6.2019 con la quale l' aveva invitato il a vagliare la Pt_1
possibilità di spiegare opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto il medesimo credito per il quale la CE (dante causa dell'odierna parte opposta) aveva chiesto l'ammissione alla massa passiva (istanza Prot. N. 69/94 del 29.9.2016), ma il decideva liberamente (e scientemente) di non spiegare Pt_1
opposizione, ragion per cui sono inammissibili le contestazioni spiegate solo e direttamente in sede di opposizione al precetto.
Nella già citata ordinanza cautelare, poi, si era anche precisato:
“Nel caso in esame, a ben vedere, l'unico motivo successivo alla formazione del titolo portato nel precetto consisterebbe nel parziale pagamento, intervenuto – però – dopo la notifica del precetto, di talchè (come giustamente evidenziato dall'opposta) non può costituire presupposto per la sospensione del titolo, ben potendo (e dovendo)
– invece – essere valutato direttamente in sede esecutiva.
Non possono meritare accoglimento in questa sede neanche gli ulteriori motivi di opposizione per le seguenti ragioni:
1) il D.I. 1268/2019 veniva correttamente chiesto ed ottenuto nei confronti del
Part e non nei confronti dell' giacchè ai sensi ai sensi del Parte_1 comma 2 dell'art. 248 TUEL dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, ma tale statuizione non si estende ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello monitorio, intentato nella specie), con la conseguenza che i creditori dell'ente in dissesto ben possono convenirlo in giudizio al fine di conseguire
l'accertamento dei propri diritti ovvero la sua condanna al pagamento di
5 quanto ad essi dovuto (cfr Cass. n. 6692 del 10/03/20201, Cass. n. 16959 del
11/08/2016, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2095 e Cass. n. 4456 del 26/03/20032
ex multis);
2) il precetto opposto in questa sede veniva notificato dopo l'approvazione del rendiconto di cui al citato art. 256 (avvenuta con delibera n. 1 del 24.1.2022, depositata dal medesimo opponente), ragion per cui il creditore ha diritto anche ad ottenere tutti gli accessori del proprio credito, come da ultimo chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219/2022, con la quale – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata – ha fornito (nuovamente) una interpretazione del comma 2 dell'art. 248 TUEL, costituzionalmente orientata: la norma prevede un regime d'inesigibilità (solo) temporanea degli accessori del credito, strumentale alla liquidazione della massa passiva dell'ente locale nell'ambito della procedura di dissesto e
Part destinato a cessare con la chiusura delle attività dell (cfr. parte motiva della sentenza), prendendo anche posizione in ordine al rischio di dissesti a catena, argomentato in udienza dal procuratore di parte opponente (Il dissesto "a catena", che il rimettente imputa all'art. 248, comma 4, t.u. enti locali, non è la conseguenza diretta della norma, ma è attribuibile piuttosto a scelte amministrative dell'ente, il quale - nella pendenza della procedura di dissesto - avrebbe dovuto apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell'equilibrio finanziario (artt. 259 e seguenti t.u. enti locali) ed auspicando anche un intervento del legislatore in
6 materia3;
3) nessuna decadenza può essere imputata all'odierna parte opposta per non aver Part accettato la proposta transattiva formulata (ovviamente al ribasso) dall' come chiaramente evincibile dagli stessi documenti depositati dall'opponente
(ed, in particolare, dal rendiconto di cui all'art. 256 TUEL), fermo restando che l'opposta nega di averla ricevuta.”.
Con l'ordinanza del 16.3.2023 (allegata alla comparsa conclusionale di parte opponente), il Collegio decideva di accogliere parzialmente il reclamo solo relativamente alla somma che il documentava di avere pagato nelle more, pari Pt_1 ad € 8.653/51, confermando per il resto tutte le argomentazioni già rese dalla sottoscritta nella richiamata ordinanza cautelare, che – quindi – si possono ritenere sufficienti a rigettare anche in questa sede l'opposizione spiegata.
Come giustamente evidenziato da parte opposta, infatti, il pagamento parziale sul quale il Collegio aveva fondato il proprio accoglimento parziale del reclamo, era intervenuto non solo dopo la notifica del precetto, ma addirittura dopo aver spiegato l'opposizione in esame (cfr. atto di opposizione depositato il 12.8.2022 e mandato di pagamento datato 19.9.2022 e depositato in pari data), di talchè – come correttamente evidenziato da parte opposta – al momento della sua proposizione l'opposizione in esame era totalmente infondata (non essendo ancora intervenuto neanche un parziale pagamento), ragion per cui il opponente dovrebbe essere condannato al Pt_1
rimborso integrale delle spese di lite;
considerato – però – che una parte della sua opposizione veniva rigettata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 4.10.2022, intervenuta – quindi – successivamente alla sua proposizione, nella quale la Corte auspicava anche ad un intervento legislativo sul punto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione della metà delle spese di lite,
Part 3 Il tema dell'imputabilità all'ente risanato dei debiti non soddisfatti dall' è stato peraltro segnalato di recente dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno («Criticità finanziarie degli enti locali. Cause e spunti di riflessione per una riforma delle procedure di prevenzione e risanamento», pubblicato il 12 luglio 2019), il quale, nel valutare gli strumenti posti in essere dal legislatore per fronteggiare le situazioni di crisi degli enti locali - segnatamente, il dissesto, il dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finanziario - ne ha messo in luce gli aspetti problematici, riferiti in particolare alla facoltà concessa ai creditori di rifiutare la Part proposta transattiva formulata dall' ovvero di chiedere all'ente tornato in bonis eventuali interessi maturati nel corso della procedura. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono
7 dovendo – così – porsi a carico del soccombente solo l'altra metà come Pt_1
liquidata direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il a Parte_1
rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Fulvio Frasca (dichiaratosi antistatario)
l'altra metà che si liquida in complessivi € 4.697,50 (pari alla metà di € 9.395,00, di cui € 4.397,00 per il presente giudizio – pari ad € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria
- € 2.499,00 per il subprocedimento di sospensione – pari ad € 992,00 per la fase di studio, € 672,00 per la fase introduttivo, € 200,00 per la trattazione ed € 635,00 per la fase decisionale – nonché € 2.499,00 per il reclamo - pari ad € 992,00 per la fase di studio, € 672,00 per la fase introduttivo, € 200,00 per la trattazione ed € 635,00 per la fase decisionale), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 27/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua capacità Pt_1 processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura 2 L'azienda universitaria " di Roma - costituita in Ente avente personalità Controparte_2 giuridica di diritto pubblico per effetto del disposto del D.L. n.341 del 1999 -, all'esito della delibera dello stato di dissesto ex art. 2 D.L. citato (che richiama la disciplina dettata dall'art. 87 D.L. n.77 del 1995 in tema di risanamento degli enti locali dei quali sia stato deliberato lo stato di dissesto), non può essere legittimamente evocata in giudizio in qualità di convenuta di una procedura esecutiva (iniziata o proseguita). Tale statuizione non si estende, peraltro, ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello, intentato nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo), con la conseguenza che i creditori dell'azienda medesima ben possono convenirla in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritto ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto