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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2178/2008 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Serrone, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nell'ambito della causa civile iscritta al numero 2178/2008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Vitale, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA), alla via Angelo R. Passaro n. 21
ATTORE
CONTRO
(C.F. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sepe, in virtù di mandato in atti, tutti C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Lanzara in Vallo della Lucania alla via de
Hippolitys n. 6
CONVENUTI
, nata ad [...], il [...] Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , esponendo che in data 24/02/1968 decedeva in LI (SA) Controparte_5 Per_1
lasciando a succedere il marito ed i figli , e
[...] Controparte_1 Controparte_6 CP_7
; che la dichiarazione di successione veniva presentata ad LI, denuncia n. 66, vol. 44 e CP_5 pagina 1 di 9 trascritta a Salerno il 15/09/1969 ai nn. 22773/19047 e l'eredità della stessa si devolveva in favore dei figli e per l'usufrutto uxorio, pari a 1/3 della massa, in favore del coniuge;
che in Controparte_1
data 26/12/1969 decedeva e il diritto di usufrutto si consolidava;
che in data Controparte_1
08/10/1976 decedeva lasciando a succedere la moglie ed i figli Controparte_6 Controparte_4
, e;
che in data 01/12/1988 decedeva , celibe;
Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_2
che veniva dunque presentata dichiarazione di successione trascritta in data 1 marzo 1990 ai nn.
6553/5323 a favore dei nipoti , e (fu ) rinunciando la sorella CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_6
all'eredità; che il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento della domanda proposta da CP_5
, con sentenza n. 471/08 lo dichiarava figlio naturale di;
che Parte_1 Persona_2
dunque quale figlio naturale è unico erede di , a sua volta Parte_1 Persona_2
proprietario dei diritti di comproprietà pari ad 1/3 su immobili siti in LI, a lui pervenuti in virtù di successione legittima alla madre unitamente ai germani e;
che Persona_1 CP_6 CP_5
non si era mai proceduto alla divisione dei beni relitti della defunta attualmente Persona_1
nella detenzione di , , , e , Controparte_3 CP_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_5 ognuno per quanto di ragione;
che la quota spettante all'attore è pari a 1/3 dei seguenti beni: a) foglio
40 particella 338 sub 1, via Piave p.t. categ. C/1 cl. 6 mq., 67, RC Euro 1076,14 (ex particella 127 sub 1 del foglio 15); b) foglio 40 particella 338 sub 2, via Piave p.t. categ. C/1 cl. 8 mq. 21 RC Euro 457,68
(ex particella 127 sub 2 del foglio 15); c) foglio 40 particella 338 sub 5), via Miramare p. 1 categ. A/2 cl. 4 vani 5 RC Euro 242,73; d) foglio 40 particella 338 sub 9), via Miramare p. 2 categ. A/2 cl. 4 vani
10 RC Euro 485,47 (ex p.lla 127 sub 9 del fg 15); e) foglio 40 particella 338 sub 10), via Miramare p. 1 categ. A/2 cl. 6 vani 10 RC Euro 686,89; f) foglio 40 particella 338 sub 20), via Miramare p. T categ.
A/10 cl. 1 vani 4,5 RC Euro 1.429,29; g) foglio 40 particella338 sub 21), via Miramare p.T categ. A/10 cl. 1 vani 2,5 RC Euro 794,05.
Tanto premesso in fatto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e dichiarare che il sig. , è unico erede del sig. e quindi Parte_1 Persona_2
successore ex lege dello stesso;
2. Dichiarare, occorrendo, aperta intestata in LI la successione del sig. , alla data della sua morte avvenuta l'1.12.1988, in favore dell'attore, Persona_2
sig. ;
3. Ordinare ai convenuti, sigg. , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
– dichiarata inefficace la dichiarazione di successione del 1° febbraio 1990, Controparte_2
denuncia n. 33, volume 89, e , ognuno per quanto di ragione, Controparte_4 Controparte_5 di restituire e/o rilasciare e/o consegnare l'intero asse ereditario del sig. , Persona_2
l'universitas, il compendio tutto, ovvero i beni, mobili, immobili, somme di danaro, e/o qualsiasi altro avere e/o diritto, relitti da e di sua proprietà al momento del decesso Persona_2
pagina 2 di 9 (1.12.1988), in favore del sig. : 3a) Condannare in solido i convenuti alla Parte_1 restituzione e/o consegna, per quanto di ragione, in favore dell'attore, sig. : delle Parte_1 somme di spettanza del dante causa, pari ad 1/3 dell'intero, percepite e Persona_2
percipiende a titolo di rendita dei beni di cui sopra detenuti dei convenuti;
dei crediti del sig.
, eventualmente incassate da convenuti e delle somme di denaro eventualmente Persona_2
prelevate da conti correnti postali e/o bancari e/o da libretti di risparmio intestati e/o cointestati a
al momento del suo decesso, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, Persona_2
il tutto previa nomina di CTU;
Conseguentemente, 4. Dichiarare aperta intestata in LI la successione di alla data della sua morte avvenuta il 24 febbraio 1969 in favore Persona_1 dei figli;
5. Nominare CTU, per l'accertamento e la stima dei beni relitti dalla stessa e, conseguentemente, per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
6.
All'esito della individuazione, della ricostituzione e della stima dei beni tutti costituenti la massa, in essi compresi i frutti e le rendite percepite e percepibili dai convenuti detentori, ed eventuali somme depositate c/o istituti di credito, rivalutazione e interessi, predisporre comodo progetto di divisione, ordinare la divisione dei cespiti su indicati, oltre che dei frutti percepiti e percepibili dai convenuti/ detentori, e delle eventuali somme risultanti depositate al momento del decesso a favore della de cuius, con attribuzione a ciascuno degli aventi causa della quota spettante, evitando conguagli e con condanna al rilascio dei beni in favore di coloro ai quali saranno attribuiti;
7. Ordinare al
Conservatore dei registri immobiliare competente la trascrizione della emittenda sentenza, con esonero da responsabilità;
8. Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.”
Provvedevano a costituirsi tempestivamente in giudizio , e , e la Controparte_1 CP_2 CP_3
loro madre contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. Controparte_4
In particolare, deducevano che all'attore non poteva essere riconosciuta la qualità di erede, non essendo passata in giudicato la sentenza che gli riconosceva la qualità di figlio naturale di Persona_2
. Inoltre, dall'asse ereditario, come individuato nell'atto di citazione, che non comprendeva
[...]
né beni mobili, né denaro, avendo il lasciato solo debiti, doveva essere escluso Per_2
l'appartamento con relativi accessori e pertinenze ubicato al primo piano rispetto all'ingresso su via C.
Rossi (ex via Miramare) del fabbricato sito in LI, in detta via al civico 8, distinto in catasto al foglio 40, particella 338 sub 10, piano 1, cat. A/2, cl. 6, vano 10, siccome di esclusiva proprietà dei convenuti per intervenuta usucapione;
infine, che, avendo lasciato debiti per euro Persona_2
49.270,47, saldati dai convenuti, gli stessi dovevano essere loro rimborsati.
pagina 3 di 9 Concludevano, pertanto: “1) in via principale dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile ovvero rigettare ogni avversa istanza;
con tutte le conseguenze pure in ordine a spese, anche generali, e competenze di causa. 2) In via gradata, sospendere il presente giudizio, ex artt. 295 cpc e 715, 1° c., c.c., fino all'esito definitivo di quello di accertamento di stato dell'attore pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno. 3) in via ancor più gradata: -a) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea per tutta la parte riguardante l'appartamento sito al 1° piano da via C. Rossi (ex via Miramare), distinto in catasto al foglio 40, numero 338 sub 10, vani 10 (ex foglio
15 numero 127, sub 7 e numero 127, sub 8), con accessori e pertinenze, siccome di proprietà esclusiva dei concludenti per avvenuta usucapione;
per la parte relativa ai frutti percipiendi nonché a quello percetti per il periodo precedente alla introduzione del presente giudizio, peraltro prescritti;
-b) accogliere la domanda riconvenzionale qui ritualmente spiegata e, per l'effetto, condannare l'attore al rimborso in favore dei concludenti della somma di euro 50.613,22 (lire 98.000.859), ovvero di quella maggiore o minore, che risulterà nel corso di giudizio o che l'adito Giudice riterrà di giustizia, per i titoli indicati sotto il numero 2, lettera b) delle deduzioni che precedono, con interessi e rivalutazione;
-c) compensare pro concurrenti quantitate i rispettivi crediti e, per l'eventuale differenza in favore dei concludenti, con diritto di ritenzione per questi ultimi: -d) il tutto sempre con ogni conseguenza pure in ordine a spese, anche generali, e competenze di causa”.
, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_5
contumacia. Alla stessa veniva notificata la memoria di costituzione, comprensiva della domanda e della eccezione riconvenzionali articolate dai convenuti.
Con provvedimento depositato in cancelleria in data 18.08.2011 il Tribunale sospendeva il presente giudizio fino alla conclusione del processo promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza n. 471/2008 che aveva riconosciuto quale figlio naturale di Parte_1
. Persona_2
Concluso il giudizio di appello (confermante il rapporto di filiazione tra l'attore e Persona_2
), il presente procedimento veniva riassunto ad istanza di .
[...] Parte_1
Espletata l'istruttoria anche orale a mezzo testi in ordine all'eccepita usucapione e ritenuto che quest'ultima rappresenti una questione preliminare di merito, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente all'accertamento di tale profilo.
Deve osservarsi che, in effetti, parte convenuta ha formulato un'eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare l'altrui pretesa in relazione al bene di cui si dirà in seguito.
Vale la pena evidenziare, infatti, che il bene di cui i convenuti assumono di aver acquisito la proprietà per usucapione, ossia l'appartamento sito in LI, via C. Rossi (ex via Miramare), primo pagina 4 di 9 piano, distinto in catasto al foglio 40, numero 338 sub 10, vani 10, è caduto dapprima nella successione di (classe 1903), deceduto nel 1969, in favore dei figli , e;
Controparte_1 CP_7 CP_6 CP_5
poi, la quota di , deceduto nel 1977, è stata devoluta in successione ai suoi figli e a Controparte_6
sua moglie, attuali convenuti;
mentre la quota di , deceduto in data 1988, è caduta Persona_2
in successione in favore dei convenuti (dichiarazione di successione trascritta nel 1990) con rinuncia della sua quota da parte della sorella . CP_5
La delibazione sull'eccezione riconvenzionale così formulata dai convenuti si colloca nell'ambito di un giudizio introdotto con azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. avanzata da Parte_1
nei confronti dei convenuti, i quali posseggono i beni derivanti dalla successione ereditaria dello
[...] zio (riconosciuto padre dell'attore con la sentenza n. 471/2008, confermata in Persona_2
appello, intervenuta a seguito della sua morte) in qualità di eredi dello stesso, come dimostrato dalla dichiarazione di successione presentata nel 1990.
Tanto premesso, con riguardo alla disciplina attinente alla domanda articolata dall'attore in via principale, giova ricordare che l'art. 533 comma 2 c.c. dispone, effettivamente, che “l'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni”.
Tuttavia, è stato chiarito che quest'ultima possibilità è impedita in concreto allorquando il chiamato all'eredità si sia trovato nell'impossibilità giuridica di porre in essere gli atti interruttivi dell'altrui possesso ad usucapionem (cfr. Cass. n. 14917/2012, la cui massima chiarisce che In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.).
Così, ad esempio, un figlio nato fuori dal matrimonio che abbia visto riconosciuto il proprio status dopo l'apertura della successione del proprio genitore – come accaduto nel caso di specie -, prima di tale momento non potrà compiere validamente atti interruttivi dell'altrui possesso, e dunque per tale periodo non gli si potrà opporre efficacemente l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di chi sia convenuto con la petitio.
Tanto premesso, l'unico possesso utile ad usucapire che i convenuti possono validamente far valere nell'ambito del giudizio è quello intervenuto antecedentemente al 1988, ossia alla morte di pagina 5 di 9 ; ancor più nello specifico, l'accertamento deve focalizzarsi sul possesso già Persona_2 esercitato dal loro dante causa (deceduto nel 1976) sull'immobile de quo, possesso Controparte_6
eventualmente eventualmente proseguito dai convenuti, quali suoi eredi (art. 1146 c.c.).
Ciò posto, in via generale, l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. Giova evidenziare che affinché si configuri un possesso ad usucapione ai sensi del disposto di cui all'art. 1158 c.c. - La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni -, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In altri termini, tale signoria sulla cosa deve permanere per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus", e non deve giustificarsi dalla mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662/2010).
Quanto al requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem, esso si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr.
Cass. n. 10652/1994). Tuttavia, essa non deve risolversi nella dimostrazione di aver posseduto il bene giorno per giorno per tutto l'arco di tempo richiesto, potendosi ricorrere a quell'attenuazione di tale onere probatorio, disciplinata positivamente, quale la 'presunzione di possesso intermedio', in forza della quale basta che il possessore dimostri di avere il possesso ora e di aver posseduto in un tempo più remoto in modo da far presumere, iuris tantum, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio (art. 1142 c.c.). inoltre, è necessaria l'assenza di atti interruttivi, ossia della verificazione di eventi di cui all'elencazione contemplata dall'art. 2943 c.c., a cui fa rinvio l'art. 1165 c.c., che la giurisprudenza considera tassativa (Cass. n. 6029/2019).
Quanto all'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile, esso consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che pagina 6 di 9 rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (animus rem sibi habendi, cfr. Cass. n. 5964/1996, Cass. n. 9671/2014).
Per costante orientamento giurisprudenziale, dunque, la prova del maturarsi della cd.
'prescrizione acquisitiva' deve essere piena, rigorosa, certa e completa (cfr. Cass. n. 2326/1981). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484/1972) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
Tanto premesso in diritto, vale la pena evidenziare sin da subito che l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti in relazione all'appartamento sito in LI, alla via C. Rossi n. 8 è stata articolata in modo piuttosto generico: sul punto, così formulata: “In ogni caso, salvo ed impregiudicato quanto innanzi: a) dall'asse ereditario di – come individuato nell'atto Persona_2
introduttivo – (…) va escluso l'appartamento con relativi accessori e pertinenze ubicato al primo piano
(…) siccome di proprietà esclusiva dei comparenti germani , e e Controparte_1 CP_2 CP_3
per intervenuta usucapione”. Persona_3
Deve prendersi atto, dunque, che l'attività assertiva è di per sé carente, atteso che non è dato comprendere l'arco temporale in cui gli stessi abbiano posseduto o, almeno, da quale anno.
Non di meno, dalla disamina delle prove dichiarative espletate non si rinvengono elementi dirimenti nel senso dell'accertamento dell'esercizio di un possesso dei convenuti - o del padre di questi,
- continuo, non interrotto, pacifico e pubblico sull'appartamento oggetto di causa, in Controparte_6 grado di assicurarne l'acquisto a titolo originario.
La teste sentita all'udienza dell'8/02/2017, ha riferito “Ho abitato nel Testimone_1
fabbricato di via Rossi n. 8 in LI e, precisamente, l'appartamento sito al II° piano dal 1958 al
1968.… Poiché doveva sposarsi, il padre mi chiese di lasciare libero Controparte_6 CP_1
l'appartamento… Posso precisare che nel 1968, in vista del matrimonio di si diede Controparte_6 corso ai lavori di ristrutturazione… Preciso che dopo l'esecuzione dei lavori e, per quanto mi risulta, fino a quando vi ha abitato mia madre, il sig. ha abitato l'immobile al primo Controparte_6 piano”. La teste chiarisce che, per quanto le risulta, era ad aver commissionato i Controparte_1 lavori e conferma che, nonostante la madre abbia abitato l'immobile al piano terra per circa venti anni dal 1952, la stessa ha sempre frequentato la famiglia che abitava quell'appartamento. Per_2
pagina 7 di 9 Le dichiarazioni della teste, alquanto generiche, non forniscono alcun elemento utile all'accoglimento dell'eccezione, dal momento che l'aver abitato l'appartamento in questione, come sarà chiarito, non prova l'asserita usucapione.
La teste sentita all'udienza del 28/06/2017, ha riferito di sapere che Testimone_2
(classe 1903) aveva da sempre posseduto l'intero immobile de quo, unitamente ai Controparte_1
figli , e , e che alla morte del padre, si occupava dello stabile sia CP_6 CP_7 CP_5 CP_7
materialmente che amministrativamente, detenendo tutte le chiavi dei locali, soprattutto a seguito della morte del fratello (avvenuta nel 1976). CP_6
Allo stesso modo, la teste (sorella di ) riferiva che, “il Testimone_3 Controparte_4 sig nel 1968 ha dato la disponibilità dell'appartamento sito al primo piano di via Controparte_1
Rossi a perché si doveva sposare… non so né posso dire chi ha commissionato i Controparte_6 lavori di ristrutturazione, posso però dire che sul posto ho sempre visto . Controparte_6
La teste (madre dell'attore) ha riferito di aver avuto una relazione con Testimone_4
– circostanza riscontrata, in effetti, nella sentenza di riconoscimento della Persona_2 paternità di quest'ultimo verso – dal 1963; chiariva che egli aveva la disponibilità Parte_1 delle chiavi di tutti gli immobili nello stabile in LI alla via Rossi n. 8, anche dell'appartamento ove si era stabilito il fratello con la famiglia. Ha aggiunto, peraltro, che CP_6 Persona_2 quando riceveva richieste di acquisto per gli appartamenti, soleva rispondere che l'immobile era ancora indiviso, e che avrebbe dovuto consultare gli altri fratelli.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione. Come già ricordato in via generale, “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n. 975 del 2000).
Infatti, solo la sussistenza della relazione con la res, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011).
Ancor più nello specifico, attese le peculiarità del caso di specie, va ricordato che pacificamente la giurisprudenza di legittimità afferma che In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri
pagina 8 di 9 partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri. – Cass. n. 35067 del 29/11/2022.
Orbene, dal tenore delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria emerge che, in effetti,
e, in seguito, i convenuti, abbiano di certo abitato l'immobile, ma per mera Controparte_6
“disponibilità” del de cuius prima (dal 1968, in occasione delle nozze di questi), e Controparte_1
del fratello poi, deceduto nel 1988 (cfr., in particolare, la deposizione della teste Persona_2
). Persona_3
In altri termini, le anzidette testimonianze non sono in grado di tracciare quella signoria di fatto esercitata dai convenuti con i caratteri anzi descritti, ovvero con quelli di pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr. Cass. n. 1538/1967; Cass. n. 4807/1992).
Tanto è ancor più evidente se confrontato con quanto riferito, per contro, dai testi sentiti nell'interesse di parte attrice, i quali hanno invece dichiarato che l'intero stabile, dopo la morte di
, veniva gestito da (riconosciuto, poi, padre dell'attore), il Controparte_1 Persona_2 quale possedeva anche le chiavi di tutti gli appartamenti dell'immobile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rigettarsi l'eccezione avanzata dai convenuti, con riguardo all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà in capo ai convenuti ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Ogni decisione inerente alle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, sull'eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti così provvede:
1) Rigetta l'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il ritenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile sito in LI, alla via Rossi n. 8 distinto in catasto al foglio 40, particella 338 sub 10, piano 1, cat. A/2, cl. 6, vano 10, articolata da CP_1
, , e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima.
Vallo della Lucania, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Serrone, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nell'ambito della causa civile iscritta al numero 2178/2008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Vitale, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA), alla via Angelo R. Passaro n. 21
ATTORE
CONTRO
(C.F. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sepe, in virtù di mandato in atti, tutti C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Lanzara in Vallo della Lucania alla via de
Hippolitys n. 6
CONVENUTI
, nata ad [...], il [...] Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , esponendo che in data 24/02/1968 decedeva in LI (SA) Controparte_5 Per_1
lasciando a succedere il marito ed i figli , e
[...] Controparte_1 Controparte_6 CP_7
; che la dichiarazione di successione veniva presentata ad LI, denuncia n. 66, vol. 44 e CP_5 pagina 1 di 9 trascritta a Salerno il 15/09/1969 ai nn. 22773/19047 e l'eredità della stessa si devolveva in favore dei figli e per l'usufrutto uxorio, pari a 1/3 della massa, in favore del coniuge;
che in Controparte_1
data 26/12/1969 decedeva e il diritto di usufrutto si consolidava;
che in data Controparte_1
08/10/1976 decedeva lasciando a succedere la moglie ed i figli Controparte_6 Controparte_4
, e;
che in data 01/12/1988 decedeva , celibe;
Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_2
che veniva dunque presentata dichiarazione di successione trascritta in data 1 marzo 1990 ai nn.
6553/5323 a favore dei nipoti , e (fu ) rinunciando la sorella CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_6
all'eredità; che il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento della domanda proposta da CP_5
, con sentenza n. 471/08 lo dichiarava figlio naturale di;
che Parte_1 Persona_2
dunque quale figlio naturale è unico erede di , a sua volta Parte_1 Persona_2
proprietario dei diritti di comproprietà pari ad 1/3 su immobili siti in LI, a lui pervenuti in virtù di successione legittima alla madre unitamente ai germani e;
che Persona_1 CP_6 CP_5
non si era mai proceduto alla divisione dei beni relitti della defunta attualmente Persona_1
nella detenzione di , , , e , Controparte_3 CP_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_5 ognuno per quanto di ragione;
che la quota spettante all'attore è pari a 1/3 dei seguenti beni: a) foglio
40 particella 338 sub 1, via Piave p.t. categ. C/1 cl. 6 mq., 67, RC Euro 1076,14 (ex particella 127 sub 1 del foglio 15); b) foglio 40 particella 338 sub 2, via Piave p.t. categ. C/1 cl. 8 mq. 21 RC Euro 457,68
(ex particella 127 sub 2 del foglio 15); c) foglio 40 particella 338 sub 5), via Miramare p. 1 categ. A/2 cl. 4 vani 5 RC Euro 242,73; d) foglio 40 particella 338 sub 9), via Miramare p. 2 categ. A/2 cl. 4 vani
10 RC Euro 485,47 (ex p.lla 127 sub 9 del fg 15); e) foglio 40 particella 338 sub 10), via Miramare p. 1 categ. A/2 cl. 6 vani 10 RC Euro 686,89; f) foglio 40 particella 338 sub 20), via Miramare p. T categ.
A/10 cl. 1 vani 4,5 RC Euro 1.429,29; g) foglio 40 particella338 sub 21), via Miramare p.T categ. A/10 cl. 1 vani 2,5 RC Euro 794,05.
Tanto premesso in fatto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e dichiarare che il sig. , è unico erede del sig. e quindi Parte_1 Persona_2
successore ex lege dello stesso;
2. Dichiarare, occorrendo, aperta intestata in LI la successione del sig. , alla data della sua morte avvenuta l'1.12.1988, in favore dell'attore, Persona_2
sig. ;
3. Ordinare ai convenuti, sigg. , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
– dichiarata inefficace la dichiarazione di successione del 1° febbraio 1990, Controparte_2
denuncia n. 33, volume 89, e , ognuno per quanto di ragione, Controparte_4 Controparte_5 di restituire e/o rilasciare e/o consegnare l'intero asse ereditario del sig. , Persona_2
l'universitas, il compendio tutto, ovvero i beni, mobili, immobili, somme di danaro, e/o qualsiasi altro avere e/o diritto, relitti da e di sua proprietà al momento del decesso Persona_2
pagina 2 di 9 (1.12.1988), in favore del sig. : 3a) Condannare in solido i convenuti alla Parte_1 restituzione e/o consegna, per quanto di ragione, in favore dell'attore, sig. : delle Parte_1 somme di spettanza del dante causa, pari ad 1/3 dell'intero, percepite e Persona_2
percipiende a titolo di rendita dei beni di cui sopra detenuti dei convenuti;
dei crediti del sig.
, eventualmente incassate da convenuti e delle somme di denaro eventualmente Persona_2
prelevate da conti correnti postali e/o bancari e/o da libretti di risparmio intestati e/o cointestati a
al momento del suo decesso, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, Persona_2
il tutto previa nomina di CTU;
Conseguentemente, 4. Dichiarare aperta intestata in LI la successione di alla data della sua morte avvenuta il 24 febbraio 1969 in favore Persona_1 dei figli;
5. Nominare CTU, per l'accertamento e la stima dei beni relitti dalla stessa e, conseguentemente, per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
6.
All'esito della individuazione, della ricostituzione e della stima dei beni tutti costituenti la massa, in essi compresi i frutti e le rendite percepite e percepibili dai convenuti detentori, ed eventuali somme depositate c/o istituti di credito, rivalutazione e interessi, predisporre comodo progetto di divisione, ordinare la divisione dei cespiti su indicati, oltre che dei frutti percepiti e percepibili dai convenuti/ detentori, e delle eventuali somme risultanti depositate al momento del decesso a favore della de cuius, con attribuzione a ciascuno degli aventi causa della quota spettante, evitando conguagli e con condanna al rilascio dei beni in favore di coloro ai quali saranno attribuiti;
7. Ordinare al
Conservatore dei registri immobiliare competente la trascrizione della emittenda sentenza, con esonero da responsabilità;
8. Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.”
Provvedevano a costituirsi tempestivamente in giudizio , e , e la Controparte_1 CP_2 CP_3
loro madre contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. Controparte_4
In particolare, deducevano che all'attore non poteva essere riconosciuta la qualità di erede, non essendo passata in giudicato la sentenza che gli riconosceva la qualità di figlio naturale di Persona_2
. Inoltre, dall'asse ereditario, come individuato nell'atto di citazione, che non comprendeva
[...]
né beni mobili, né denaro, avendo il lasciato solo debiti, doveva essere escluso Per_2
l'appartamento con relativi accessori e pertinenze ubicato al primo piano rispetto all'ingresso su via C.
Rossi (ex via Miramare) del fabbricato sito in LI, in detta via al civico 8, distinto in catasto al foglio 40, particella 338 sub 10, piano 1, cat. A/2, cl. 6, vano 10, siccome di esclusiva proprietà dei convenuti per intervenuta usucapione;
infine, che, avendo lasciato debiti per euro Persona_2
49.270,47, saldati dai convenuti, gli stessi dovevano essere loro rimborsati.
pagina 3 di 9 Concludevano, pertanto: “1) in via principale dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile ovvero rigettare ogni avversa istanza;
con tutte le conseguenze pure in ordine a spese, anche generali, e competenze di causa. 2) In via gradata, sospendere il presente giudizio, ex artt. 295 cpc e 715, 1° c., c.c., fino all'esito definitivo di quello di accertamento di stato dell'attore pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno. 3) in via ancor più gradata: -a) dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea per tutta la parte riguardante l'appartamento sito al 1° piano da via C. Rossi (ex via Miramare), distinto in catasto al foglio 40, numero 338 sub 10, vani 10 (ex foglio
15 numero 127, sub 7 e numero 127, sub 8), con accessori e pertinenze, siccome di proprietà esclusiva dei concludenti per avvenuta usucapione;
per la parte relativa ai frutti percipiendi nonché a quello percetti per il periodo precedente alla introduzione del presente giudizio, peraltro prescritti;
-b) accogliere la domanda riconvenzionale qui ritualmente spiegata e, per l'effetto, condannare l'attore al rimborso in favore dei concludenti della somma di euro 50.613,22 (lire 98.000.859), ovvero di quella maggiore o minore, che risulterà nel corso di giudizio o che l'adito Giudice riterrà di giustizia, per i titoli indicati sotto il numero 2, lettera b) delle deduzioni che precedono, con interessi e rivalutazione;
-c) compensare pro concurrenti quantitate i rispettivi crediti e, per l'eventuale differenza in favore dei concludenti, con diritto di ritenzione per questi ultimi: -d) il tutto sempre con ogni conseguenza pure in ordine a spese, anche generali, e competenze di causa”.
, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_5
contumacia. Alla stessa veniva notificata la memoria di costituzione, comprensiva della domanda e della eccezione riconvenzionali articolate dai convenuti.
Con provvedimento depositato in cancelleria in data 18.08.2011 il Tribunale sospendeva il presente giudizio fino alla conclusione del processo promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza n. 471/2008 che aveva riconosciuto quale figlio naturale di Parte_1
. Persona_2
Concluso il giudizio di appello (confermante il rapporto di filiazione tra l'attore e Persona_2
), il presente procedimento veniva riassunto ad istanza di .
[...] Parte_1
Espletata l'istruttoria anche orale a mezzo testi in ordine all'eccepita usucapione e ritenuto che quest'ultima rappresenti una questione preliminare di merito, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente all'accertamento di tale profilo.
Deve osservarsi che, in effetti, parte convenuta ha formulato un'eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare l'altrui pretesa in relazione al bene di cui si dirà in seguito.
Vale la pena evidenziare, infatti, che il bene di cui i convenuti assumono di aver acquisito la proprietà per usucapione, ossia l'appartamento sito in LI, via C. Rossi (ex via Miramare), primo pagina 4 di 9 piano, distinto in catasto al foglio 40, numero 338 sub 10, vani 10, è caduto dapprima nella successione di (classe 1903), deceduto nel 1969, in favore dei figli , e;
Controparte_1 CP_7 CP_6 CP_5
poi, la quota di , deceduto nel 1977, è stata devoluta in successione ai suoi figli e a Controparte_6
sua moglie, attuali convenuti;
mentre la quota di , deceduto in data 1988, è caduta Persona_2
in successione in favore dei convenuti (dichiarazione di successione trascritta nel 1990) con rinuncia della sua quota da parte della sorella . CP_5
La delibazione sull'eccezione riconvenzionale così formulata dai convenuti si colloca nell'ambito di un giudizio introdotto con azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. avanzata da Parte_1
nei confronti dei convenuti, i quali posseggono i beni derivanti dalla successione ereditaria dello
[...] zio (riconosciuto padre dell'attore con la sentenza n. 471/2008, confermata in Persona_2
appello, intervenuta a seguito della sua morte) in qualità di eredi dello stesso, come dimostrato dalla dichiarazione di successione presentata nel 1990.
Tanto premesso, con riguardo alla disciplina attinente alla domanda articolata dall'attore in via principale, giova ricordare che l'art. 533 comma 2 c.c. dispone, effettivamente, che “l'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni”.
Tuttavia, è stato chiarito che quest'ultima possibilità è impedita in concreto allorquando il chiamato all'eredità si sia trovato nell'impossibilità giuridica di porre in essere gli atti interruttivi dell'altrui possesso ad usucapionem (cfr. Cass. n. 14917/2012, la cui massima chiarisce che In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.).
Così, ad esempio, un figlio nato fuori dal matrimonio che abbia visto riconosciuto il proprio status dopo l'apertura della successione del proprio genitore – come accaduto nel caso di specie -, prima di tale momento non potrà compiere validamente atti interruttivi dell'altrui possesso, e dunque per tale periodo non gli si potrà opporre efficacemente l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di chi sia convenuto con la petitio.
Tanto premesso, l'unico possesso utile ad usucapire che i convenuti possono validamente far valere nell'ambito del giudizio è quello intervenuto antecedentemente al 1988, ossia alla morte di pagina 5 di 9 ; ancor più nello specifico, l'accertamento deve focalizzarsi sul possesso già Persona_2 esercitato dal loro dante causa (deceduto nel 1976) sull'immobile de quo, possesso Controparte_6
eventualmente eventualmente proseguito dai convenuti, quali suoi eredi (art. 1146 c.c.).
Ciò posto, in via generale, l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa. Giova evidenziare che affinché si configuri un possesso ad usucapione ai sensi del disposto di cui all'art. 1158 c.c. - La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni -, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In altri termini, tale signoria sulla cosa deve permanere per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus", e non deve giustificarsi dalla mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662/2010).
Quanto al requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem, esso si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr.
Cass. n. 10652/1994). Tuttavia, essa non deve risolversi nella dimostrazione di aver posseduto il bene giorno per giorno per tutto l'arco di tempo richiesto, potendosi ricorrere a quell'attenuazione di tale onere probatorio, disciplinata positivamente, quale la 'presunzione di possesso intermedio', in forza della quale basta che il possessore dimostri di avere il possesso ora e di aver posseduto in un tempo più remoto in modo da far presumere, iuris tantum, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio (art. 1142 c.c.). inoltre, è necessaria l'assenza di atti interruttivi, ossia della verificazione di eventi di cui all'elencazione contemplata dall'art. 2943 c.c., a cui fa rinvio l'art. 1165 c.c., che la giurisprudenza considera tassativa (Cass. n. 6029/2019).
Quanto all'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile, esso consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che pagina 6 di 9 rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (animus rem sibi habendi, cfr. Cass. n. 5964/1996, Cass. n. 9671/2014).
Per costante orientamento giurisprudenziale, dunque, la prova del maturarsi della cd.
'prescrizione acquisitiva' deve essere piena, rigorosa, certa e completa (cfr. Cass. n. 2326/1981). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484/1972) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
Tanto premesso in diritto, vale la pena evidenziare sin da subito che l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti in relazione all'appartamento sito in LI, alla via C. Rossi n. 8 è stata articolata in modo piuttosto generico: sul punto, così formulata: “In ogni caso, salvo ed impregiudicato quanto innanzi: a) dall'asse ereditario di – come individuato nell'atto Persona_2
introduttivo – (…) va escluso l'appartamento con relativi accessori e pertinenze ubicato al primo piano
(…) siccome di proprietà esclusiva dei comparenti germani , e e Controparte_1 CP_2 CP_3
per intervenuta usucapione”. Persona_3
Deve prendersi atto, dunque, che l'attività assertiva è di per sé carente, atteso che non è dato comprendere l'arco temporale in cui gli stessi abbiano posseduto o, almeno, da quale anno.
Non di meno, dalla disamina delle prove dichiarative espletate non si rinvengono elementi dirimenti nel senso dell'accertamento dell'esercizio di un possesso dei convenuti - o del padre di questi,
- continuo, non interrotto, pacifico e pubblico sull'appartamento oggetto di causa, in Controparte_6 grado di assicurarne l'acquisto a titolo originario.
La teste sentita all'udienza dell'8/02/2017, ha riferito “Ho abitato nel Testimone_1
fabbricato di via Rossi n. 8 in LI e, precisamente, l'appartamento sito al II° piano dal 1958 al
1968.… Poiché doveva sposarsi, il padre mi chiese di lasciare libero Controparte_6 CP_1
l'appartamento… Posso precisare che nel 1968, in vista del matrimonio di si diede Controparte_6 corso ai lavori di ristrutturazione… Preciso che dopo l'esecuzione dei lavori e, per quanto mi risulta, fino a quando vi ha abitato mia madre, il sig. ha abitato l'immobile al primo Controparte_6 piano”. La teste chiarisce che, per quanto le risulta, era ad aver commissionato i Controparte_1 lavori e conferma che, nonostante la madre abbia abitato l'immobile al piano terra per circa venti anni dal 1952, la stessa ha sempre frequentato la famiglia che abitava quell'appartamento. Per_2
pagina 7 di 9 Le dichiarazioni della teste, alquanto generiche, non forniscono alcun elemento utile all'accoglimento dell'eccezione, dal momento che l'aver abitato l'appartamento in questione, come sarà chiarito, non prova l'asserita usucapione.
La teste sentita all'udienza del 28/06/2017, ha riferito di sapere che Testimone_2
(classe 1903) aveva da sempre posseduto l'intero immobile de quo, unitamente ai Controparte_1
figli , e , e che alla morte del padre, si occupava dello stabile sia CP_6 CP_7 CP_5 CP_7
materialmente che amministrativamente, detenendo tutte le chiavi dei locali, soprattutto a seguito della morte del fratello (avvenuta nel 1976). CP_6
Allo stesso modo, la teste (sorella di ) riferiva che, “il Testimone_3 Controparte_4 sig nel 1968 ha dato la disponibilità dell'appartamento sito al primo piano di via Controparte_1
Rossi a perché si doveva sposare… non so né posso dire chi ha commissionato i Controparte_6 lavori di ristrutturazione, posso però dire che sul posto ho sempre visto . Controparte_6
La teste (madre dell'attore) ha riferito di aver avuto una relazione con Testimone_4
– circostanza riscontrata, in effetti, nella sentenza di riconoscimento della Persona_2 paternità di quest'ultimo verso – dal 1963; chiariva che egli aveva la disponibilità Parte_1 delle chiavi di tutti gli immobili nello stabile in LI alla via Rossi n. 8, anche dell'appartamento ove si era stabilito il fratello con la famiglia. Ha aggiunto, peraltro, che CP_6 Persona_2 quando riceveva richieste di acquisto per gli appartamenti, soleva rispondere che l'immobile era ancora indiviso, e che avrebbe dovuto consultare gli altri fratelli.
Tali dichiarazioni non sono sufficienti a ritenere provata l'usucapione. Come già ricordato in via generale, “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n. 975 del 2000).
Infatti, solo la sussistenza della relazione con la res, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n. 9325 del 2011).
Ancor più nello specifico, attese le peculiarità del caso di specie, va ricordato che pacificamente la giurisprudenza di legittimità afferma che In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri
pagina 8 di 9 partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri. – Cass. n. 35067 del 29/11/2022.
Orbene, dal tenore delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria emerge che, in effetti,
e, in seguito, i convenuti, abbiano di certo abitato l'immobile, ma per mera Controparte_6
“disponibilità” del de cuius prima (dal 1968, in occasione delle nozze di questi), e Controparte_1
del fratello poi, deceduto nel 1988 (cfr., in particolare, la deposizione della teste Persona_2
). Persona_3
In altri termini, le anzidette testimonianze non sono in grado di tracciare quella signoria di fatto esercitata dai convenuti con i caratteri anzi descritti, ovvero con quelli di pienezza e di esclusività che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr. Cass. n. 1538/1967; Cass. n. 4807/1992).
Tanto è ancor più evidente se confrontato con quanto riferito, per contro, dai testi sentiti nell'interesse di parte attrice, i quali hanno invece dichiarato che l'intero stabile, dopo la morte di
, veniva gestito da (riconosciuto, poi, padre dell'attore), il Controparte_1 Persona_2 quale possedeva anche le chiavi di tutti gli appartamenti dell'immobile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rigettarsi l'eccezione avanzata dai convenuti, con riguardo all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà in capo ai convenuti ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Ogni decisione inerente alle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, sull'eccezione riconvenzionale sollevata dai convenuti così provvede:
1) Rigetta l'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il ritenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile sito in LI, alla via Rossi n. 8 distinto in catasto al foglio 40, particella 338 sub 10, piano 1, cat. A/2, cl. 6, vano 10, articolata da CP_1
, , e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) Dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima.
Vallo della Lucania, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
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