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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1147 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
Avv. EP OV SU (C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente C.F._1
domiciliato a Siniscola, via Sassari n. 96, presso il suo studio legale;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 5.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, l'avv. EP OV SU ha esposto:
a. che, in virtù del contratto di compravendita sottoscritto l'11.4.2017, Controparte_1
aveva alienato a esso ricorrente (per il prezzo di 20.000,00 euro, regolarmente versato) la
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 1 proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Siniscola, via Piave s.n.c., censito nel
N.C.EU di detto Comune al foglio 30, mappale 481, sub. 1;
b. poiché l'acquisto era stato effettuato con scrittura privata non autenticata, era quindi interesse di esso ricorrente ottenerne la verificazione giudiziale, al fine di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari.
2. In seguito a due rinvii – dovuti, rispettivamente, all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro il 20.12.2024 ed al rinnovo della notifica, nell'udienza odierna del 20.5.2025
il ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di verificazione e, previa declaratoria di contumacia del convenuto, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt.
281 sexies e terdecies c.p.c.
***
3. La domanda di verificazione giudiziale formulata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta,
nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1 Nell'art. 216, comma 2, prima parte, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione può anche
proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
La scrittura privata dell'11.4.2017, della quale il ricorrente chiede la verificazione giudiziale,
è stata prodotta come documento n. 1 a corredo dell'atto introduttivo.
In calce alla seconda pagina dell'atto compaiono effettivamente le sottoscrizioni del convenuto-alienante e dell'acquirente-ricorrente EP OV SU. Controparte_1
Sussiste quindi l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,
ai fini della trascrizione della scrittura privata de qua.
3.2 In subiecta materia deve poi essere richiamato l'art. 215, comma 1, n. 1, in cui si legge che “La
scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:1) se la parte, alla quale la scrittura
è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo
comma”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 3.3 Nel caso in esame il convenuto è rimasto contumace e, pertanto, la sua sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta.
4. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
5. Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a loro carico, considerato che la contumacia del convenuto costituisce contegno equipollente al riconoscimento tacito della scrittura oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura privata dell'11.4.2017 (doc. 1 ricorso introduttivo),
nella quale il convenuto (C.F. ) ha dichiarato Controparte_1 C.F._2
di vendere a EP OV SU (C.F. ), il quale ha C.F._1
dichiarato di acquistare, “la piena proprietà dell'immobile sito in Siniscola alla via Piave,
distinto in Catasto Urbano del Comune di Siniscola al Foglio 30, mappale 481, sub 1”;
b. dispone che le spese processuali anticipate dal ricorrente restino a suo carico.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1147 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
Avv. EP OV SU (C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente C.F._1
domiciliato a Siniscola, via Sassari n. 96, presso il suo studio legale;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 5.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, l'avv. EP OV SU ha esposto:
a. che, in virtù del contratto di compravendita sottoscritto l'11.4.2017, Controparte_1
aveva alienato a esso ricorrente (per il prezzo di 20.000,00 euro, regolarmente versato) la
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 1 proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Siniscola, via Piave s.n.c., censito nel
N.C.EU di detto Comune al foglio 30, mappale 481, sub. 1;
b. poiché l'acquisto era stato effettuato con scrittura privata non autenticata, era quindi interesse di esso ricorrente ottenerne la verificazione giudiziale, al fine di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari.
2. In seguito a due rinvii – dovuti, rispettivamente, all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro il 20.12.2024 ed al rinnovo della notifica, nell'udienza odierna del 20.5.2025
il ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di verificazione e, previa declaratoria di contumacia del convenuto, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt.
281 sexies e terdecies c.p.c.
***
3. La domanda di verificazione giudiziale formulata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta,
nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1 Nell'art. 216, comma 2, prima parte, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione può anche
proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
La scrittura privata dell'11.4.2017, della quale il ricorrente chiede la verificazione giudiziale,
è stata prodotta come documento n. 1 a corredo dell'atto introduttivo.
In calce alla seconda pagina dell'atto compaiono effettivamente le sottoscrizioni del convenuto-alienante e dell'acquirente-ricorrente EP OV SU. Controparte_1
Sussiste quindi l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,
ai fini della trascrizione della scrittura privata de qua.
3.2 In subiecta materia deve poi essere richiamato l'art. 215, comma 1, n. 1, in cui si legge che “La
scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:1) se la parte, alla quale la scrittura
è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo
comma”.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 3.3 Nel caso in esame il convenuto è rimasto contumace e, pertanto, la sua sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta.
4. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
5. Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a loro carico, considerato che la contumacia del convenuto costituisce contegno equipollente al riconoscimento tacito della scrittura oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura privata dell'11.4.2017 (doc. 1 ricorso introduttivo),
nella quale il convenuto (C.F. ) ha dichiarato Controparte_1 C.F._2
di vendere a EP OV SU (C.F. ), il quale ha C.F._1
dichiarato di acquistare, “la piena proprietà dell'immobile sito in Siniscola alla via Piave,
distinto in Catasto Urbano del Comune di Siniscola al Foglio 30, mappale 481, sub 1”;
b. dispone che le spese processuali anticipate dal ricorrente restino a suo carico.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 1147/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3