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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1145/ 2024
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MANFREDI PASQUALE e MATRONE MARIA STELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZANO STEFANO e con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la impugnazione di un'ordinanza ingiunzione per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda,
1 ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risulta correttamente individuato l'atto impugnato. Trattandosi di crediti previdenziali la competenza appartiene senz'altro al presente giudice. Orbene l'atto presupposto risulta ritualmente notificato, in mani proprie, il 6/9/2019 e quindi nessuna invalidità dell'ordinanza ingiunzione può essere rilevata da questo punto di vista. L'atto impugnato non appare inoltre viziato sotto il profilo della motivazione apparendo ammissibile la motivazione per relationem all'atto presupposto (cfr. anche Cass. 18469/2014:” In tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati.”). Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che qualora risulti provata la notifica degli atti presupposti, nel presente giudizio i predetti non potrebbero essere annullati e revocati, ma potrebbe solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. A parere del presente giudice, pur riconoscendo la controversia della questione che dovrà essere tenuta presente nel regime delle spese, il regime di decadenza previsto per ipotesi specifiche non può essere esteso alla presente fattispecie trattandosi di norme di stretta interpretazione. Al riguardo è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale. Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex
2 art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. N. 749/2022 R.G. Orbene poiché, come già ricordato, l'atto presupposto risulta ritualmente notificato in mani proprie, il 6/9/2019 e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 24.01.2024 nessuna prescrizione appare essere maturata. Infatti tanto premesso la prescrizione non risulta comunque decorsa, anche non computando i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo COVID (cfr. il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto la sospensione del conteggio della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183 2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni). Il ricorso non sembra contenere ulteriori eccezioni formulate in maniera sufficientemente specifica. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
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P. Q. M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 29/9/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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