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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA GIVAGO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_4 C.F._5 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA SA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA CP_1 C.F._6 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_5 C.F._7 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per
l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. Per_1
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la
[...]
sig.ra nel 1924 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa CP_3
certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3). Dalla predetta unione coniugale nasceva nel
Per_ 1925 il sig. (doc. 4). Dal matrimonio, nel 1952, tra il sig. e la sig.ra CP_4 Persona_3
(doc. 5) nasceva nel 1952 il sig. (doc. 6). Il sig. si sposava nel Parte_6 Parte_6
1973 con la sig.ra (doc. 7) e procreavano nel 1978 il sig. (doc. Persona_4 Parte_1
8), nel 1981 il sig. (doc. 9), nel 1982 il sig. (doc. 10) e nel 1984 il sig. Parte_2 Parte_3
AG (doc. 11). Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 2013 con Parte_4 Parte_7
la sig.ra (doc. 12) e dalla loro unione nascevano nel 2017 la sig.ra Persona_5
(doc. 13) e nel 2022 la sig.ra (doc. 14). Parte_5 Parte_8
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato a [...] il [...] e che Persona_1
questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo
pagina 3 di 4 quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da . nato a [...] il [...] Persona_1
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. , nato in [...] il C.F._4 Parte_7
25/06/1984, C.F. che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._5
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Parte_8
nata in [...] il [...], C.F. , e nata in C.F._6 Parte_5
Brasile il 27/08/2017, C.F. sono cittadini italiani C.F._7
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 C.F._2
00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma
Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA GIVAGO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_4 C.F._5 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA SA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA CP_1 C.F._6 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_5 C.F._7 IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) VIA BALDO DEGLI C.F._2
UBALDI 8 00167 ROMA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136
Roma Italiapresso il difensore avv. SAITTA IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per
l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. Per_1
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la
[...]
sig.ra nel 1924 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa CP_3
certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3). Dalla predetta unione coniugale nasceva nel
Per_ 1925 il sig. (doc. 4). Dal matrimonio, nel 1952, tra il sig. e la sig.ra CP_4 Persona_3
(doc. 5) nasceva nel 1952 il sig. (doc. 6). Il sig. si sposava nel Parte_6 Parte_6
1973 con la sig.ra (doc. 7) e procreavano nel 1978 il sig. (doc. Persona_4 Parte_1
8), nel 1981 il sig. (doc. 9), nel 1982 il sig. (doc. 10) e nel 1984 il sig. Parte_2 Parte_3
AG (doc. 11). Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 2013 con Parte_4 Parte_7
la sig.ra (doc. 12) e dalla loro unione nascevano nel 2017 la sig.ra Persona_5
(doc. 13) e nel 2022 la sig.ra (doc. 14). Parte_5 Parte_8
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato a [...] il [...] e che Persona_1
questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo
pagina 3 di 4 quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da . nato a [...] il [...] Persona_1
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. , nato in [...] il C.F._4 Parte_7
25/06/1984, C.F. che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._5
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Parte_8
nata in [...] il [...], C.F. , e nata in C.F._6 Parte_5
Brasile il 27/08/2017, C.F. sono cittadini italiani C.F._7
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4