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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/10/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Valeria Guaragnella Giudice
3) Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2410/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Palombella Parte_1 C.F._1
Pieralberto
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lucarelli Erica
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 06/05/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01.09.2017 in Cassano delle Murge, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge al n. 14 parte 1 anno 2017; dalla loro unione nasceva la figlia il 06.02.2018; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, così come modificate all'udienza dell'11.09.2024; preso atto che le parti all'udienza dell'11.09.2024 hanno confermato la volontà di separazioni alle condizioni indicate in ricorso modificandole ed integrandole come riportate nel verbale della medesima udienza.
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, così come modificate ed integrate nel verbale di udienza del 11.09.2024;
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
13.08.1991 e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio civile Controparte_1
01.09.2017 in Cassano delle Murge, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge al n. 14 parte 1 anno 2017 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi del 06.05.2024 e depositato nei registri informativi in pari data iscritto al n. r.g. V.G.
2410/2024, così come modificate ed integrate nel verbale di udienza dell'11.09.2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08.10.2024 .
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Valeria Guaragnella Giudice
3) Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2410/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Palombella Parte_1 C.F._1
Pieralberto
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lucarelli Erica
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 06/05/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01.09.2017 in Cassano delle Murge, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge al n. 14 parte 1 anno 2017; dalla loro unione nasceva la figlia il 06.02.2018; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, così come modificate all'udienza dell'11.09.2024; preso atto che le parti all'udienza dell'11.09.2024 hanno confermato la volontà di separazioni alle condizioni indicate in ricorso modificandole ed integrandole come riportate nel verbale della medesima udienza.
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, così come modificate ed integrate nel verbale di udienza del 11.09.2024;
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
13.08.1991 e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio civile Controparte_1
01.09.2017 in Cassano delle Murge, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano delle Murge al n. 14 parte 1 anno 2017 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi del 06.05.2024 e depositato nei registri informativi in pari data iscritto al n. r.g. V.G.
2410/2024, così come modificate ed integrate nel verbale di udienza dell'11.09.2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08.10.2024 .
Il Presidente
Alfonso Pappalardo