Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Decreto presidenziale 7 febbraio 2026
Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3824 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA IN LA Lo IA, rappresentato e difeso dall'avvocato CA IN LA Lo IA (in proprio), con domicilio eletto in Milano, via Angelo Inganni, 78;
CA IN LA Lo IA, rappresentato e difeso dall'avvocato LO Sansone, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Alessandro Tadino n.2;
contro
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
AN ON, CA UC, AN CA LL, LE RO, AN TI, TA AR, RT CH, DR NI, CO EL, CA ZZ, LO DE HI, ER AM, MA IC, OR BA, RA AR, GI De LP, non costituiti in giudizio;
per l'accesso
agli atti e documenti richiesti dal ricorrente, con istanza di accesso richiesta da RA, via pec, il 31 luglio 2025, ovvero:
- all'allegato A alla deliberazione del Presidente RA n. 251/2025/A, adottata il 12 giugno 2025 e avente ad oggetto "Determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, valutato dal collegio, per l'anno 2024" , nonché
- ad ogni comunicazione del Presidente dell'Autorità al responsabile della Direzione affari generali e risorse (o di suo delegato) che contenga i criteri e le motivazioni delle valutazioni di cui all'Allegato A del punto precedente;
nonché per l'annullamento
- della nota di RA (prot 60560), a firma del Dott. CA Mazza, datata 1° settembre 2025 e trasmessa al ricorrente in pari data, con la quale si è sostanzialmente negato l'accesso ai documenti oggetto della predetta istanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO VO CA EN LA il 23\12\2025 :
per l’accesso agli atti e ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 2 dicembre 2025;
nonché per l’annullamento
con il ricorso per motivi aggiunti
della nota della Direzione Affari Generali e Risorse di RA, prot. n. 84898 del 4 dicembre 2025, pervenutami via PEC nella medesima data, con la quale è stato concesso l’accesso ai dati richiesti (numero di atti iscritti all’ordine del giorno, di tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024), solo relativamente alla Direzione DSME di cui sono stato responsabile nell’anno 2024, mentre è stato negato l’accesso per tutte le altre Direzioni dell’Autorità e non è stata fornita alcuna indicazione relativamente ad altri dati pure richiesti “laddove disponibili” (numero di atti iscritti all’ordine dei lavori, per tutte le Direzioni dell’Autorità, per l’anno 2024);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LB Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già dirigente dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (RA), ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’accesso parziale all’istanza del 31 luglio 2025 con la quale aveva richiesto di accedere:
a) all'Allegato A alla deliberazione 251/2025/A "in forma integrale e senza omissis": tale allegato dovrebbe contenere i "voti numerici", nella scala da 3% a 13% per ciascun direttore valutato;
b) alle motivazioni (art. 3 L. 241/90) delle valutazioni contenute in tale Allegato e ai criteri (art. 12 L. 241/90) che avrebbero dovuto essere stati predeterminati trattandosi di erogazioni economiche (aspetto che potrebbe avere rilievo anche in sede erariale, essendo le gratifiche già state erogate).
L’amministrazione con atto in data 01.09.2025 ha concesso l’accesso alla sola valutazione numerica personale (7,4%) per i seguenti motivi: “Nel caso di specie, anche alla luce della recente giurisprudenza, si ritiene che, seppure si avesse riguardo ai soli Responsabili di Direzione, le cui valutazioni afferiscono al medesimo budget, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante che possa giustificare l'accesso alle valutazioni dei colleghi debba ritenersi esclusa, poiché la valutazione delle performance individuali è un'attività autonoma e non comparativa.
Infatti, non essendo previsto un meccanismo di graduatoria, manca un vero e proprio confronto tra i dipendenti. Né può trascurarsi la circostanza che la disciplina interna, di natura negoziale, prevede che, nell'eventualità di ricorsi interni che siano prodotti avverso le valutazioni, i quali generino effetti sulla percentuale di gratifica o sul numero dei livelli di progressioni proposti, vengano poste in essere le azioni conseguenti "con limitazione degli effetti al/ai ricorrente/i". L'accoglimento del ricorso, quindi, implica l'attribuzione di punti di gratifica e/o livelli di progressione ulteriori ed estranei al budget di riferimento”. Al motivo di mancanza di interesse concreto ed attuale all’accesso l’amministrazione ha aggiunto l’esigenza di tutela dei terzi.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato il seguente motivo di ricorso.
I ) Violazione dell'art. 24 comma 7 L. 241/1990 e violazione dell'art. 22 L. 241/1990.
Il ricorrente sostiene di avere interesse a conoscere i "voti" numerici finali di tutti i valutati, ostensibili anche senza indicazione dei nominativi dei valutati, in quanto il sistema RA non prevede valutazioni veramente "autonome", perché esiste il vincolo del budget condiviso.
2. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23/12/2025 il ricorrente ha impugnato la nota prot. 84898 del 4 dicembre 2025 (doc. 3 allegato, atto qui impugnato con motivi aggiunti), con la quale il Direttore DAGR ha:
- concesso l’accesso ai soli dati relativi alla Direzione DSME- ossia della quale è stato dirigente responsabile – come al punto 1- (confermando – peraltro senza ammetterla e senza darsi pena di correggere l’errore nell’allegato A alla deliberazione 504/2025 – l’incongruenza segnalata dal ricorrente : 135 atti “pronti”, non 144 valore annuo indicato, né 136, somma dei valori mensili
indicati );
- negato l’accesso ai dati relativi alle altre Direzioni, adducendo che:
▪ " la valutazione delle performance individuali è un’attività autonoma e non comparativa"; "non si ravvisa la sussistenza di un Suo interesse diretto, concreto ed attuale connesso al richiesto accesso ai dati di tutte le altre Direzioni dell’Autorità (diverse da DSME) ".
Alla camera di consiglio del 14/01/2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per motivi aggiunti.
Con l’ordinanza collegiale n. 2026/327 il Collegio ha disposto la notificazione del ricorso anche a tutti i controinteressati e, con decreto del Presidente del Tar Lombardia sede di Milano n. 202600039, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
Nessun controinteressato si è costituito.
La difesa di RA ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto il budget unitario costituisce
un mero limite economico e non un montepremi complessivo da suddividere tra gli aventi diritto. Tant’è che restano ad esso estranei, come già chiarito nella prima difesa, le eventuali maggiori attribuzioni che un dipendente potrebbe conseguire ove ne fosse accolto il ricorso interno avverso la valutazione della performance: se effettivamente le valutazioni fossero tra loro collegate, l’accoglimento del ricorso di un dipendente dovrebbe determinare la revisione di tutte le altre valutazioni. In realtà ciò non avviene. La tutela dei diritti dell’odierno ricorrente è dunque possibile a prescindere dalla conoscenza delle valutazioni dei colleghi.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il collegio prende atto che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso per motivi aggiunti, avendo dichiarato di rinunciarvi in udienza.
3. Ciò premesso, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto.
Dall’esame degli atti risulta che l’RA con la deliberazione n. 251/2025/A del 12 giugno 2025, recante le valutazioni dei Responsabili di primo livello ai fini dell'attribuzione della gratifica, componente di risultato, per l'anno 2024, ha disposto il pagamento degli emolumenti accessori ai dirigenti.
Con il diniego di accesso RA ha in sostanza impedito al ricorrente di conoscere la ripartizione del budget complessivo relativo all’anno di riferimento.
In materia di accesso la giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività diretta (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 3 febbraio 2023, n. 277; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 09/03/2020, n.1080; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31/07/2024 n. 2345). Nel caso di specie è fuori dubbio che la ripartizione del budget tra i vari dirigenti produca effetti diretti o indiretti nei confronti del ricorrente, così come è assodato che l’accesso non nominativo richiesto dal ricorrente non comporta alcun danno nei confronti dei terzi, come d’altronde risulta dal fatto che il ricorso è stato notificato a tutti e non vi sono state opposizioni all’accoglimento del ricorso stesso.
Il fatto, affermato dalla difesa dell’ente, che “La tutela dei diritti dell’odierno ricorrente è dunque possibile a prescindere dalla conoscenza delle valutazioni dei colleghi” attiene ad un eventuale giudizio di merito che fuoriesce dalla cognizione di questo giudice.
In ogni caso la difesa dell’ente finisce per sostenere la tesi del ricorrente in quanto se la documentazione è irrilevante ai fini di un eventuale giudizio relativo alla ripartizione degli incentivi, a maggior ragione non vi sono ragioni per negare l’accesso alla documentazione stessa, in mancanza di una lesione dei diritti dei terzi.
Secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, A.P. n. 6/2006) infatti, il diritto di accesso non garantisce utilità finali ma è sempre collegato a un interesse giuridicamente rilevante nei confronti del quale si pone in rapporto di strumentalità, nel senso che esso offre al titolare dell’interesse un potere di natura procedimentale, strettamente funzionale alla tutela di un interesse sostanziale e finale giuridicamente rilevante.
Ne consegue che chi chiede l’accesso ha diritto ad ottenere la conoscenza di atti e documenti necessari alla tutela dei beni giuridici di sua spettanza e non deve dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale prima di avere ottenuto i documenti.
In definitiva quindi il ricorso va accolto, con conseguente obbligo di permettere l’accesso ai documenti richiesti con la sola copertura dei nomi delle persone che usufruiscono della ripartizione dei fondi.
4. La costituzione personale del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo ed ordina ad RA di concedere l’accesso agli atti richiesto dal ricorrente, in forma anonima, entro 20 giorni dal ricevimento della presente sentenza. Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BU, Presidente
LB Di IO, Consigliere, Estensore
CA Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di IO | CO BU |
IL SEGRETARIO