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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 928 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra c.f. quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO DE STEFANO
- ricorrente -
[...]
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale ) 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.3.2025, parte ricorrente ha chiesto al Giudice adito di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 24.9.2024 con la quale CP_1
viene chiesta restituzione di indebito relative all'assegno sociale AS 04013487 del coniuge deceduto , per € 3.342,62 periodo 1.1.2002/31.12.2004. Ha eccepito la Persona_1
prescrizione del diritto.
L' si è costituito in giudizio rappresentando che il medesimo indebito è già CP_1
stato oggetto di sentenza n. 853/2022 resa dal Tribunale di Marsala in data 15.9.2022, passata in giudicato che ha dichiarato irripetibile l'indebito; rappresenta inoltre che l' CP_1 ha adottato il relativo verbale di abbandono dell'indebito in data 17.2.2025, prima dell'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio (27.3.2025) nonché della notifica del relativo ricorso (31.3.2025).
Conseguentemente ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza di interesse ed exceptio iudicati.
Parte ricorrente ha rappresentato che l' non avrebbe dovuto notificare in data CP_1
24.9.2024 la nota di sollecito dell'indebito.
Va rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che l' già CP_1
nel giudizio con RG. 111/2022 a seguito della sentenza di non ripetibilità dell'indebito, ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo la legittima pretesa del ricorrente;
a ciò si aggiunga l'ulteriore precisazione che da un lato il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di contestare la legittimità della nota di indebito del 24.9.2024 e dall'altro l' CP_1
eccependo l'esistenza del giudicato con riferimento al medesimo indebito ha dedotto l'inammissibilità del ricorso essendo stato l'indebito abbandonato con il verbale del febbraio 2025, antecedente al deposito del ricorso.
Ciò posto, si ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle ragioni esposte da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Marsala, 04.06.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo