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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Teano n. 9, presso lo studio Parte_1
IS che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.ta in Roma, via della Conciliazione n. 10, presso lo CP_1
. Paola ZA che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7904/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 3.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere dipendente di dal 26.4.2006, Parte_1 CP_1 da ultimo inquadrata con il parametro retributivo 230, categoria Quadro, e qualifica di Capo Ufficio Unità Amministrativa, CCNL per i dipendenti da aziende del settore autoferrotranviario, e di essere stata assegnata, dal 12.2.2018, a causa dello smantellamento della Divisione Operations, alla Direzione Personale - Struttura Organizzazione e Pianificazione Organici;
precisato, inoltre, di essere stata investita, con ordine di servizio n. 18 del 24.5.2019, della responsabilità dell'Unità Organizzativa “Procedimento Sanzionatorio e Recupero Crediti”, con compiti di gestione del procedimento sanzionatorio e funzioni di direzione e coordinamento di 21 dipendenti alla stessa sottoposti gerarchicamente, ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare lle mansioni effettivamente svolte ed alla declaratoria contrattuale applicabile, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nel parametro 250 dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare che in base alle mansioni effettivamente svolte ed alla declaratoria contrattuale applicabile, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella categoria dei Quadri di 1° classe (già V fascia ora fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia) dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive derivanti dalla differenza tra retribuzione percepita e quella dovuta in virtù del riconoscimento del diritto all'inquadramento nel parametro 250 Quadro (fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia) a far data dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia, somma da quantificarsi in separato giudizio”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1 accerta il diritto della essere inquadrata nel parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilita'-Tpl), nel periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021 e condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative differenze retributive non prescritte, maturate tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto inquadramento per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, oltre interessi sui singoli importi via via rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha preliminarmente ha disatteso l'eccezione di parte convenuta relativa sia alla nullità del ricorso per genericità della pretesa, priva della specifica indicazione delle somme dovute, sia alla carenza di supporto probatorio relativa ad una loro possibile quantificazione con conseguente indeterminatezza del petitum>, osservando che la richiesta di accertamento del diritto all'inquadramento superiore è del tutto chiara e ben definita, mentre la richiesta alla condanna del pagamento delle relative differenze retributive è generica e, in quanto tale, nel caso di fondatezza ed accoglimento della prima domanda, determinerebbe una condanna generica. Il petitum, è certo per come indicato nelle conclusioni, oltre che in tutta la domanda introduttiva>; ii) ha affermato come i fatti emergenti dall'istruttoria documentale e testimoniale confermino, anche se con le limitazioni temporali esplicate nel prosieguo, l'assunto attoreo [..]>; richiamati, quindi, i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mansioni nel pubblico impiego e dei presupposti necessari per il riconoscimento della qualifica superiore, ripercorsa la contrattazione collettiva con riferimento al livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla ricorrente (Professional 230) e a quello dalla stessa richiesto (Responsabile unità amm./tecnica complessa 250), richiamate le risultanze documentali e le integrali deposizioni dei testi escussi relative alle attività svolte in concreto dalla lavoratrice, ha affermato che le modalità di espletamento delle attività professionali della ricorrente risultano caratterizzate da un alto livello di autonomia e da elevate capacità tecnico professionali>, puntualizzando che La linea di discrimen tra l'attuale livello professionale della ricorrente e quello richiesto con il presente giudizio risiede nella complessità della struttura assegnata, dovendo riconoscersi il parametro 250 ai “Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica … fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.”; iii) premesso che con ordine di servizio n. 18 del 24.05.2019 è stata assegnata alla la responsabilità dell'Unità Pt_1 organizzativa “Procedimento Sanzionato e detta struttura aziendale è stata soppressa, come da disposizione organizzativa n. 12 del 2.07.2021 e con ordine di servizio n. 93 del 2.07.2021 all'odierna ricorrente è stato affidato, a decorrere dal 15.07.2021, il coordinamento delle attività di altro presidio organizzativo>, ha affermato che il periodo lavorativo da considerare per verificare la sussistenza della domanda attorea è quello dal 24.05.2019 al 15.07.2021> e che all'esito dell'istruttoria risulta dimostrato che la lavoratrice ha gestito una notevole mole di funzioni notevolmente complesse> e che risulta pertanto integrato l'elemento richiesto dalla declaratoria contrattuale del parametro 250 relativamente alla notevole complessità gestionale e/o tecnica dell'unità organizzativa, nel caso di specie assegnata alla ricorrente>. In aggiunta, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti relativamente al Management by Objectives (MBO) risulta provato l'apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, oggetto della declaratoria del parametro 250>. Al riguardo, ha precisato che E' incontrovertibile come nell'ambito dei processi di budgeting solo alle strutture di notevole complessità vengono assegnati obiettivi aziendali attribuiti direttamente al DG, Direttore Generale (cfr. Scheda di assegnazione obiettivi MBO)> e che Ciò dimostra altresì la sussistenza del requisito dell'apporto della UO della al conseguimento Pt_1 degli obiettivi aziendali>; iv) ha ritenuto quindi fo domanda attorea per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, in cui è stata Responsabile della Unità Organizzativa “Procedimento sanzionatorio” e nel quale la lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL di riferimento>; v) quanto alle differenze stipendiali, ha affermato che la misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il p avendo riconosciuto il diritto dell'appellante a percepire il trattamento economico proprio del parametro contrattuale 250 dal 24.5.2019 al 15.7.2021, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al diritto all'inquadramento definitivo nello stesso parametro ex artt. 18, allegato A, R.D. 148/1931 e 2103 c.c.; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al diritto dell'appellante ad essere inquadrata nella categoria dei Quadri di I classe (già V fascia ora fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia); III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta condanna di al pagamento in favore dell'appellante delle differenze retributive CP_1 derivanti dal superiore inquadramento per il periodo successivo al 15.7.2021. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto. In via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver il primo giudice ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della pretesa, priva della specifica indicazione delle somme dovute e della necessaria base probatoria per una loro possibile quantificazione, con conseguente indeterminatezza del petitum;
ha lamentato, inoltre, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto che le mansioni della Pt_1 integrassero il diritto all'inquadramento nel parametro 250, quadri – Area professionale 1, CCNL Autoferrotranvieri-internavigatori (Mobilità-TPL), chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, la conferma della decisione nella parte in cui il primo giudice ha accertato il diritto della limitatamente al periodo compreso dal Pt_1
24.5.2018 al 15.7.2021. 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello incidentale di deve essere dichiarato improcedibile per CP_1 come eccepito dalla difes e in sede di discussione orale, senza la possibilità a questa Corte di poter concedere un nuovo termine.
3.1. Ed infatti, per come dichiarato dal procuratore dell'appellante incidentale in udienza e confermato dalla controparte che nulla ha ricevuto, non ha CP_1 provveduto alla notifica del proprio gravame sicché non trovare applicazione il consolidato principio di diritto per cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte” (ex plurimis Cass. n. 23159/2024, Cass. n. 15726/2022). Si tratta della pacifica applicazione al giudizio di appello del generale principio per cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (ex plurimis Cass n. 20604/2008 e succ conformi).
3.2. Dalla improcedibilità dell'appello incidentale consegue che possono più essere messi in discussione, perché coperti da giudicato interno, l'accertato svolgimento da parte dell'appellante nel periodo 24 maggio 2019-15 luglio 2021 di mansioni superiori proprie del parametro 250- Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilita'-Tpl) e il conseguenziale diritto al pagamento delle differenze retributive non prescritte, maturate tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto inquadramento per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, oltre interessi sui singoli importi via via rivalutati, dalla maturazione al soddisfo>.
4. L'accertamento devoluto ritualmente a questa Corte resta quello dell'appello principale volto a ottenere la riforma della gravata sentenza laddove implicitamente ha negato alla lavoratrice il diritto all'inquadramento automatico nella categoria superiore e alle conseguenti differenze retributive, limitate al periodo sopra indicato, e laddove ha omesso di specificare la fascia retributiva di riferimento per come richiesta nel ricorso introduttivo.
4.1. Entrambe le censure sono fondate.
5. Condivisibilmente l'appellante principale rivendica il diritto al definitivo inquadramento superiore, negato dal Tribunale senza alcuna esplicita argomentazione.
5.1. Nella specie, infatti, tenuto conto che l'assegnazione a mansioni superiori si è protratta, per come accertato insindacabilmente nella gravata sentenza, per oltre due anni (dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021 in cui la dipendente è stata Responsabile della Unità Organizzativa “Procedimento sanzionatorio”), può trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, pure invocata nel gravame, per cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (ex plurimis Cass. n. 12601/2016, Cass. n. 18660/2020, Cass n. 24830/2024).
5.1.1 Da quanto esposto consegue che all'appellante va riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nel già riconosciuto superiore parametro 250-Quadri Area Professionale, diritto maturato decorsi sei mesi dall'inizio dell'assegnazione alle già accertate mansioni superiori.
5.2. Parimenti l'appellante ha diritto all'inquadramento nella categoria Quadri di 1° classe (già V fascia ora fascia A), per come richiesto.
5.2.1. Invero la gravata sentenza, per mera distrazione, non rinvenendosi statuizione e argomentazioni diverse, ha omesso di precisare la posizione economica di inquadramento, limitandosi, a riconoscere all'appellante il parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri- Internavigatori (Mobilita'-Tpl)>, laddove in base alla disciplina collettiva, così come dedotto sin dal ricorso introduttivo, “Il nuovo trattamento economico dei Quadri di Posizione viene definito secondo le modalità indicate nella Tabella A) che segue, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente accordo, ed articolato, coerentemente con quanto previsto nelle Classi 1 e 2 e nei Gradi dalla A alla D, in relazione alla complessità tecnica dell'incarico, al livello di professionalità maturato ed al grado di responsabilità ed autonomia necessario allo svolgimento dell'incarico ed all'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda” [art 4 punto a) dell'accordo aziendale del 30/11/2011 prodotto sub 31 e relativa tabella di comparazione con le fasce dell'accordo del 2004 sub 32 fascicolo I grado appellante].
5.2.3. Che all'appellante competa la fascia retributiva più alta, per come rivendicata, consegue a quanto affermato nella stessa gravata sentenza, in cui si legge che La ricorrente, infatti, ha gestito una notevole mole di funzioni notevolmente complesse, dovendo procedere, per quanto attiene l'ufficio
“Procedimento Sanzionatorio TPL”, alla gestione delle sanzioni relative al mancato pagamento dei titoli di viaggio con le relative iscrizioni al ruolo delle somme e le emissioni delle Ordinanze ingiunzioni, all'elaborazione di report statistici e alle connesse attività contabili. In relazione, inoltre, alla direzione dell'ufficio “Sanzioni Codice della Strada e Rapporti con l'Autorità giudiziaria” si è occupata dell'istruttoria di tutte le sanzioni per infrazione del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli aziendali, al fine di valutare giuridicamente l'opportunità di procedere all'impugnazione delle stesse e, in caso di valutazione positiva, dovendo provvedere nei termini di legge alla predisposizione e notifica dei relativi ricorsi amministrativi. Riguardo le attività del suddetto ufficio, la ricorrente ha altresì dovuto curare i rapporti con l'Autorità giudiziaria, procedendo all'esame e all'istruttoria delle segnalazioni del personale ispettivo o dagli autisti su condotte e fatti illeciti, al fine di valutare la rilevanza penale di tali eventi e, in caso positivo, di procedere all'inquadramento dell'evento nella specifica fattispecie di reato, per poi inviare le dovute relazioni all'Autorità giudiziaria. Risulta pertanto integrato l'elemento richiesto dalla declaratoria contrattuale del parametro 250 relativamente alla notevole complessità gestionale e/o tecnica dell'unità organizzativa, nel caso di specie assegnata alla ricorrente. Inoltre, come chiaramente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti relativamente al Management by Objectives (MBO), e segnatamente dalle schede di assegnazione di obiettivi a tale struttura e negoziati dalla focal point direttamente con la ell'ambito del processo Pt_1 di budgeting, risulta provato l'apporto signif l raggiungimento degli obiettivi aziendali, oggetto della declaratoria del parametro 250. Infatti, dall'esame scheda di assegnazione obiettivi emerge l'assegnazione alla struttura della ricorrente di obiettivi di performance aventi rilevanza strategica, essendo l'UO in discorso destinataria di obiettivi aziendali nonché direzionali a cui è stato attribuito un “peso”, quale coefficiente di misurazione del valore dell'obiettivo di budget, di gran lunga prevalente rispetto agli obiettivi trasversali. E' incontrovertibile come nell'ambito dei processi di budgeting solo alle strutture di notevole complessità vengono assegnati obiettivi aziendali attribuiti direttamente al DG, Direttore Generale (cfr. Scheda di assegnazione obiettivi MBO). Ciò dimostra altresì la sussistenza del requisito dell'apporto della UO della al conseguimento degli obiettivi aziendali>. Pt_1
6. In conclusione, la gravata sentenza va in parte riformata con il riconoscimento all'appellante del diritto ad essere definitivamente inquadrata nel superiore parametro 250 –Quadri di 1^ classe (già V fascia ora fascia A) con conseguente diritto alle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione del superiore inquadramento riconosciuto, sia nel periodo già riconosciuto in sentenza che per il periodo successivo al 15 luglio 2021, oltre accessori come già riconosciuti dal Tribunale e specificati in dispositivo.
6.1. La richiesta di condanna generica sin dal ricorso introduttivo esime anche in questo grado dalla quantificazione delle riconosciute differenze economiche.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello principale in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante ad essere definitivamente inquadrata nella categoria Quadri di 1^ Classe (già V fascia ora fascia A) e conseguentemente condanna a corrispondere alla predetta CP_1 le relative differenze retributive anche per il periodo successivo al 15/7/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in CP_1 complessi 0 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante incidentale richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Teano n. 9, presso lo studio Parte_1
IS che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.ta in Roma, via della Conciliazione n. 10, presso lo CP_1
. Paola ZA che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7904/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 3.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere dipendente di dal 26.4.2006, Parte_1 CP_1 da ultimo inquadrata con il parametro retributivo 230, categoria Quadro, e qualifica di Capo Ufficio Unità Amministrativa, CCNL per i dipendenti da aziende del settore autoferrotranviario, e di essere stata assegnata, dal 12.2.2018, a causa dello smantellamento della Divisione Operations, alla Direzione Personale - Struttura Organizzazione e Pianificazione Organici;
precisato, inoltre, di essere stata investita, con ordine di servizio n. 18 del 24.5.2019, della responsabilità dell'Unità Organizzativa “Procedimento Sanzionatorio e Recupero Crediti”, con compiti di gestione del procedimento sanzionatorio e funzioni di direzione e coordinamento di 21 dipendenti alla stessa sottoposti gerarchicamente, ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare lle mansioni effettivamente svolte ed alla declaratoria contrattuale applicabile, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nel parametro 250 dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare che in base alle mansioni effettivamente svolte ed alla declaratoria contrattuale applicabile, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella categoria dei Quadri di 1° classe (già V fascia ora fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia) dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive derivanti dalla differenza tra retribuzione percepita e quella dovuta in virtù del riconoscimento del diritto all'inquadramento nel parametro 250 Quadro (fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia) a far data dal 1.5.2019 o dalla successiva data ritenuta di giustizia, somma da quantificarsi in separato giudizio”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: CP_1 accerta il diritto della essere inquadrata nel parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilita'-Tpl), nel periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021 e condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative differenze retributive non prescritte, maturate tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto inquadramento per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, oltre interessi sui singoli importi via via rivalutati, dalla maturazione al soddisfo;
condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha preliminarmente ha disatteso l'eccezione di parte convenuta relativa sia alla nullità del ricorso per genericità della pretesa, priva della specifica indicazione delle somme dovute, sia alla carenza di supporto probatorio relativa ad una loro possibile quantificazione con conseguente indeterminatezza del petitum>, osservando che la richiesta di accertamento del diritto all'inquadramento superiore è del tutto chiara e ben definita, mentre la richiesta alla condanna del pagamento delle relative differenze retributive è generica e, in quanto tale, nel caso di fondatezza ed accoglimento della prima domanda, determinerebbe una condanna generica. Il petitum, è certo per come indicato nelle conclusioni, oltre che in tutta la domanda introduttiva>; ii) ha affermato come i fatti emergenti dall'istruttoria documentale e testimoniale confermino, anche se con le limitazioni temporali esplicate nel prosieguo, l'assunto attoreo [..]>; richiamati, quindi, i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mansioni nel pubblico impiego e dei presupposti necessari per il riconoscimento della qualifica superiore, ripercorsa la contrattazione collettiva con riferimento al livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla ricorrente (Professional 230) e a quello dalla stessa richiesto (Responsabile unità amm./tecnica complessa 250), richiamate le risultanze documentali e le integrali deposizioni dei testi escussi relative alle attività svolte in concreto dalla lavoratrice, ha affermato che le modalità di espletamento delle attività professionali della ricorrente risultano caratterizzate da un alto livello di autonomia e da elevate capacità tecnico professionali>, puntualizzando che La linea di discrimen tra l'attuale livello professionale della ricorrente e quello richiesto con il presente giudizio risiede nella complessità della struttura assegnata, dovendo riconoscersi il parametro 250 ai “Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica … fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.”; iii) premesso che con ordine di servizio n. 18 del 24.05.2019 è stata assegnata alla la responsabilità dell'Unità Pt_1 organizzativa “Procedimento Sanzionato e detta struttura aziendale è stata soppressa, come da disposizione organizzativa n. 12 del 2.07.2021 e con ordine di servizio n. 93 del 2.07.2021 all'odierna ricorrente è stato affidato, a decorrere dal 15.07.2021, il coordinamento delle attività di altro presidio organizzativo>, ha affermato che il periodo lavorativo da considerare per verificare la sussistenza della domanda attorea è quello dal 24.05.2019 al 15.07.2021> e che all'esito dell'istruttoria risulta dimostrato che la lavoratrice ha gestito una notevole mole di funzioni notevolmente complesse> e che risulta pertanto integrato l'elemento richiesto dalla declaratoria contrattuale del parametro 250 relativamente alla notevole complessità gestionale e/o tecnica dell'unità organizzativa, nel caso di specie assegnata alla ricorrente>. In aggiunta, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti relativamente al Management by Objectives (MBO) risulta provato l'apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, oggetto della declaratoria del parametro 250>. Al riguardo, ha precisato che E' incontrovertibile come nell'ambito dei processi di budgeting solo alle strutture di notevole complessità vengono assegnati obiettivi aziendali attribuiti direttamente al DG, Direttore Generale (cfr. Scheda di assegnazione obiettivi MBO)> e che Ciò dimostra altresì la sussistenza del requisito dell'apporto della UO della al conseguimento Pt_1 degli obiettivi aziendali>; iv) ha ritenuto quindi fo domanda attorea per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, in cui è stata Responsabile della Unità Organizzativa “Procedimento sanzionatorio” e nel quale la lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL di riferimento>; v) quanto alle differenze stipendiali, ha affermato che la misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, in difetto di prova del quantum debeatur>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il p avendo riconosciuto il diritto dell'appellante a percepire il trattamento economico proprio del parametro contrattuale 250 dal 24.5.2019 al 15.7.2021, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al diritto all'inquadramento definitivo nello stesso parametro ex artt. 18, allegato A, R.D. 148/1931 e 2103 c.c.; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al diritto dell'appellante ad essere inquadrata nella categoria dei Quadri di I classe (già V fascia ora fascia A ovvero nella diversa fascia ritenuta di giustizia); III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta condanna di al pagamento in favore dell'appellante delle differenze retributive CP_1 derivanti dal superiore inquadramento per il periodo successivo al 15.7.2021. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto. In via incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver il primo giudice ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della pretesa, priva della specifica indicazione delle somme dovute e della necessaria base probatoria per una loro possibile quantificazione, con conseguente indeterminatezza del petitum;
ha lamentato, inoltre, l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto che le mansioni della Pt_1 integrassero il diritto all'inquadramento nel parametro 250, quadri – Area professionale 1, CCNL Autoferrotranvieri-internavigatori (Mobilità-TPL), chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, la conferma della decisione nella parte in cui il primo giudice ha accertato il diritto della limitatamente al periodo compreso dal Pt_1
24.5.2018 al 15.7.2021. 2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello incidentale di deve essere dichiarato improcedibile per CP_1 come eccepito dalla difes e in sede di discussione orale, senza la possibilità a questa Corte di poter concedere un nuovo termine.
3.1. Ed infatti, per come dichiarato dal procuratore dell'appellante incidentale in udienza e confermato dalla controparte che nulla ha ricevuto, non ha CP_1 provveduto alla notifica del proprio gravame sicché non trovare applicazione il consolidato principio di diritto per cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte” (ex plurimis Cass. n. 23159/2024, Cass. n. 15726/2022). Si tratta della pacifica applicazione al giudizio di appello del generale principio per cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (ex plurimis Cass n. 20604/2008 e succ conformi).
3.2. Dalla improcedibilità dell'appello incidentale consegue che possono più essere messi in discussione, perché coperti da giudicato interno, l'accertato svolgimento da parte dell'appellante nel periodo 24 maggio 2019-15 luglio 2021 di mansioni superiori proprie del parametro 250- Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilita'-Tpl) e il conseguenziale diritto al pagamento delle differenze retributive non prescritte, maturate tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto inquadramento per il periodo dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021, oltre interessi sui singoli importi via via rivalutati, dalla maturazione al soddisfo>.
4. L'accertamento devoluto ritualmente a questa Corte resta quello dell'appello principale volto a ottenere la riforma della gravata sentenza laddove implicitamente ha negato alla lavoratrice il diritto all'inquadramento automatico nella categoria superiore e alle conseguenti differenze retributive, limitate al periodo sopra indicato, e laddove ha omesso di specificare la fascia retributiva di riferimento per come richiesta nel ricorso introduttivo.
4.1. Entrambe le censure sono fondate.
5. Condivisibilmente l'appellante principale rivendica il diritto al definitivo inquadramento superiore, negato dal Tribunale senza alcuna esplicita argomentazione.
5.1. Nella specie, infatti, tenuto conto che l'assegnazione a mansioni superiori si è protratta, per come accertato insindacabilmente nella gravata sentenza, per oltre due anni (dal 24 maggio 2019 al 15 luglio 2021 in cui la dipendente è stata Responsabile della Unità Organizzativa “Procedimento sanzionatorio”), può trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, pure invocata nel gravame, per cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (ex plurimis Cass. n. 12601/2016, Cass. n. 18660/2020, Cass n. 24830/2024).
5.1.1 Da quanto esposto consegue che all'appellante va riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nel già riconosciuto superiore parametro 250-Quadri Area Professionale, diritto maturato decorsi sei mesi dall'inizio dell'assegnazione alle già accertate mansioni superiori.
5.2. Parimenti l'appellante ha diritto all'inquadramento nella categoria Quadri di 1° classe (già V fascia ora fascia A), per come richiesto.
5.2.1. Invero la gravata sentenza, per mera distrazione, non rinvenendosi statuizione e argomentazioni diverse, ha omesso di precisare la posizione economica di inquadramento, limitandosi, a riconoscere all'appellante il parametro 250, Quadri Area professionale 1 del CCNL Autoferrotranvieri- Internavigatori (Mobilita'-Tpl)>, laddove in base alla disciplina collettiva, così come dedotto sin dal ricorso introduttivo, “Il nuovo trattamento economico dei Quadri di Posizione viene definito secondo le modalità indicate nella Tabella A) che segue, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente accordo, ed articolato, coerentemente con quanto previsto nelle Classi 1 e 2 e nei Gradi dalla A alla D, in relazione alla complessità tecnica dell'incarico, al livello di professionalità maturato ed al grado di responsabilità ed autonomia necessario allo svolgimento dell'incarico ed all'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda” [art 4 punto a) dell'accordo aziendale del 30/11/2011 prodotto sub 31 e relativa tabella di comparazione con le fasce dell'accordo del 2004 sub 32 fascicolo I grado appellante].
5.2.3. Che all'appellante competa la fascia retributiva più alta, per come rivendicata, consegue a quanto affermato nella stessa gravata sentenza, in cui si legge che La ricorrente, infatti, ha gestito una notevole mole di funzioni notevolmente complesse, dovendo procedere, per quanto attiene l'ufficio
“Procedimento Sanzionatorio TPL”, alla gestione delle sanzioni relative al mancato pagamento dei titoli di viaggio con le relative iscrizioni al ruolo delle somme e le emissioni delle Ordinanze ingiunzioni, all'elaborazione di report statistici e alle connesse attività contabili. In relazione, inoltre, alla direzione dell'ufficio “Sanzioni Codice della Strada e Rapporti con l'Autorità giudiziaria” si è occupata dell'istruttoria di tutte le sanzioni per infrazione del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli aziendali, al fine di valutare giuridicamente l'opportunità di procedere all'impugnazione delle stesse e, in caso di valutazione positiva, dovendo provvedere nei termini di legge alla predisposizione e notifica dei relativi ricorsi amministrativi. Riguardo le attività del suddetto ufficio, la ricorrente ha altresì dovuto curare i rapporti con l'Autorità giudiziaria, procedendo all'esame e all'istruttoria delle segnalazioni del personale ispettivo o dagli autisti su condotte e fatti illeciti, al fine di valutare la rilevanza penale di tali eventi e, in caso positivo, di procedere all'inquadramento dell'evento nella specifica fattispecie di reato, per poi inviare le dovute relazioni all'Autorità giudiziaria. Risulta pertanto integrato l'elemento richiesto dalla declaratoria contrattuale del parametro 250 relativamente alla notevole complessità gestionale e/o tecnica dell'unità organizzativa, nel caso di specie assegnata alla ricorrente. Inoltre, come chiaramente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti relativamente al Management by Objectives (MBO), e segnatamente dalle schede di assegnazione di obiettivi a tale struttura e negoziati dalla focal point direttamente con la ell'ambito del processo Pt_1 di budgeting, risulta provato l'apporto signif l raggiungimento degli obiettivi aziendali, oggetto della declaratoria del parametro 250. Infatti, dall'esame scheda di assegnazione obiettivi emerge l'assegnazione alla struttura della ricorrente di obiettivi di performance aventi rilevanza strategica, essendo l'UO in discorso destinataria di obiettivi aziendali nonché direzionali a cui è stato attribuito un “peso”, quale coefficiente di misurazione del valore dell'obiettivo di budget, di gran lunga prevalente rispetto agli obiettivi trasversali. E' incontrovertibile come nell'ambito dei processi di budgeting solo alle strutture di notevole complessità vengono assegnati obiettivi aziendali attribuiti direttamente al DG, Direttore Generale (cfr. Scheda di assegnazione obiettivi MBO). Ciò dimostra altresì la sussistenza del requisito dell'apporto della UO della al conseguimento degli obiettivi aziendali>. Pt_1
6. In conclusione, la gravata sentenza va in parte riformata con il riconoscimento all'appellante del diritto ad essere definitivamente inquadrata nel superiore parametro 250 –Quadri di 1^ classe (già V fascia ora fascia A) con conseguente diritto alle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione del superiore inquadramento riconosciuto, sia nel periodo già riconosciuto in sentenza che per il periodo successivo al 15 luglio 2021, oltre accessori come già riconosciuti dal Tribunale e specificati in dispositivo.
6.1. La richiesta di condanna generica sin dal ricorso introduttivo esime anche in questo grado dalla quantificazione delle riconosciute differenze economiche.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello principale in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante ad essere definitivamente inquadrata nella categoria Quadri di 1^ Classe (già V fascia ora fascia A) e conseguentemente condanna a corrispondere alla predetta CP_1 le relative differenze retributive anche per il periodo successivo al 15/7/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in CP_1 complessi 0 oltre rimborso 15% iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante incidentale richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario