Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.306 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 306/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
REPOSSI GIULIA , con elezione di domicilio in presso avv. REPOSSI GIULIA;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO e , con elezione di domicilio in VIA PAOLO
DIACONO 6 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. ZAFFARANA SEBASTIANO
FILIPPO;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza in data 11.6.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia accogliere le seguenti conclusioni:
1) In modifica della Sentenza del Tribunale di Voghera N.310 dell'08.07.2008, depositata in
Cancelleria in data 23.07.2008, passata in giudicato il 16.10.2008, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, Persona_1
stabilito a carico del signor , nonché della contribuzione al 50% delle spese Parte_1
straordinarie mediche e/o scolastiche e/o ricreative concordate, dichiarando che nessuna contribuzione economica è più dovuta dal padre per la figlia.
2) Spese legali compensate.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 11.6.2025 ove le parti hanno precisato conclusioni congiunte sopra riportate che vengono condivise dal Collegio in quanto non contrarie a legge o all'interesse della prole.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) modifica della Sentenza del Tribunale di Voghera N.310 dell'08.07.2008, depositata in Cancelleria in data 23.07.2008 recependo le condizioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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