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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 232/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1 CC elettivamente domiciliata in VIA TENENTE SCHIAVONE N. 32, 71036 LUCERA (FG) presso il difensore avv. PELLEGRINO CC ATTRICE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. CAROZZA Controparte_1 P.IVA_1 SILVIO, elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri, 4 65129 PESCARA, presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO AD NT Controparte_2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attrice ha chiesto che il Tribunale, in accoglimento della domanda da lei formulata, dichiari che il sinistro avvenuto in data 1.11.2017 va addebitato in misura paritaria o nella diversa percentuale accertata all'esito del giudizio a , conducente dell'autovettura RD C AX tg. Controparte_3
FB692VY di proprietà della assicurata con ora Controparte_4 Controparte_5 con condanna dei convenuti al risarcimento, pro quota, dei danni da lei Controparte_1 subiti, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 19.1.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la proprietaria dell'autovettura RD C AX tg. Controparte_4
pagina 1 di 6 FB692VY e (subentrata alla ) che assicurava per la RCA Controparte_1 CP_5 detto veicolo, chiedendo che il tribunale, accertata la corresponsabilità dei convenuti nella determinazione del sinistro avvenuto in data 1.11.2017 li condannasse al risarcimento, pro quota, dei danni da lei subiti.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che in data 1.11.2017, verso le ore 18.30, sulla Strada
Valle Fuzzina di Pescara, il veicolo da lei condotto, RD ST tg. AX386RL di proprietà di privo di copertura assicurativa, era entrato in collisione con la vettura Controparte_6
RD C AX tg. FB692VY di proprietà della assicurata per la R.C. dalla Controparte_7 alla cui guida si trovava il sig. . Controparte_5 Controparte_3
Il sinistro era avvenuto nei pressi del civico 21 dove la strada, con carreggiata particolarmente stretta, scollina e diventa discendente, in quanto il conducente del veicolo RD C AX, che proveniva dall'opposto senso di marcia, nonostante la visibilità limitata e le particolari condizioni della strada, aveva omesso di tenere strettamente la destra e di arrestare la marcia per consentire il passaggio della vettura dell'attrice.
Sosteneva di aver riportato, all'esito del sinistro, la frattura della rotula sx e del malleolo peroneale dx, lesioni che avevano richiesto cure, visite specialistiche e lunghi cicli di FKT, protratti per 120 gg, con postumi permanenti quantificati nella misura del 10% dal dott. , specialista in Ortopedia. Persona_1
2. Nella contumacia della convenuta si è costituita in data 20.4.2023 Controparte_4
impugnando le avverse pretese ed evidenziando che, al momento del Controparte_1 sinistro, il veicolo condotto dall'attrice, sottoposto a sequestro e confisca e privo di copertura assicurativa, viaggiava a velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
Evidenziava che la , che aveva effettuato i rilievi del sinistro, aveva Controparte_8 sanzionato l'attrice ai sensi dell'art. 141, comma III del C.d.S. per aver transitato ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada;
dell'art. 187, comma I, C.d.S. per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
dell'art. 193 C.d.S. per essersi posta alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e dell'art. 213, comma IV, C.d.S. perché guidava un mezzo sottoposto a sequestro e confisca.
Premesso che, ai sensi dell'art. 150 n.2 del CdS, Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista, evidenziava che il conducente della RD CMAX procedeva in salita e che la vettura, condotta dalla che procedeva in discesa, con a bordo la sorella Pt_1
pagina 2 di 6 diciottenne e due figli minori, a seguito dell'urto aveva spinto indietro, per una decina di metri, la RD
CMAX prima di assumere la posizione di quiete.
Contestava anche nel quantum la domanda formulata, evidenziando che le lesioni riportate dall'attrice non erano compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza.
3. Ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre la CTU medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso in esame è applicabile l'articolo 2054 cc, secondo comma del Codice civile che, regolamentando la responsabilità derivante dalla collisione tra veicoli, presume la pari responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione dell'evento dannoso.
La portata applicativa di detta presunzione si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova infatti applicazione solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione.
Ne consegue che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.
La giurisprudenza, in maniera costante, ha chiarito che l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l'automatico esonero da responsabilità dell'altro.
A tal fine, è necessario dimostrare che quest'ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro (Cass. Civ., sez.
III, 23 gennaio 2023, n. 2005; Cass. Civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479).
A conferma di ciò, le Sezioni Unite hanno precisato che la prova liberatoria, idonea a superare la presunzione legale di corresponsabilità, può essere acquisita anche per via indiretta, ossia attraverso l'accertamento che l'evento dannoso sia riconducibile esclusivamente alla condotta dell'altro conducente (Cass. Civ., sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12610).
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame dei rilievi svolti sul luogo del sinistro dalla Polizia Municipale di Pescara e dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti (cfr doc. allegata all'atto di citazione) emerge che , conducente del veicolo RD C AX tg. FB692VY di proprietà della Controparte_3 CP_7 pagina 3 di 6 percorreva la strada Valle Fuzzina con direzione di marcia monti-mare, quindi in Controparte_2 salita.
Giunto nei pressi del civico 21, all'altezza dello scollinamento, rendendosi conto che, dall'opposto senso di marcia giungeva altra autovettura che, a suo dire, viaggiava a velocità sostenuta, aveva azionato gli abbaglianti e contemporaneamente frenato e rallentato fin quasi a fermarsi, spostandosi sulla sua destra, senza però riuscire ad evitare la collisione frontale con l'altro veicolo.
Precisava che l'impatto era avvenuto quasi alla fine della salita e che la vettura da lui condotta era stata spinta alcuni metri indietro, in direzione monti prima di fermarsi.
L'attrice riferiva ai verbalizzanti che il giorno 1° novembre 2017 alle ore 18,30 alla guida del veicolo
RD ST percorreva la strada Valle Fuzzina con direzione mare-monti a velocità moderata. Giunta nei pressi del civico 21, dove inizia la discesa, non potendo vedere se provenissero veicoli dall'opposto senso di marcia, aveva iniziato ad immettersi nella discesa ed era stata urtata, frontalmente, dal veicolo che procedeva nel senso di marcia opposta.
I verbalizzanti, che avevano individuato il presumibile punto d'urto (sub B) sulla corsia di pertinenza della RD AX, dove è presente una chiazza di liquido, avevano constatato che il veicolo B, ovvero la
RD ST, in sede di frenata, aveva impresso sull'asfalto una traccia della lunghezza di mt. 4,30, per poi spostarsi sulla corsia di marcia della RD AX che, a seguito dell'urto era arretrata di mt 10.30 e si era fermata sulla corsia di marcia della ST (cfr planimetria redatta dalla polizia Municipale).
Sulla base dei rilievi fotografici e delle tracce lasciate dai veicoli sulla sede stradale, la Polizia
Municipale aveva così ricostruito la dinamica dell'incidente: “Il veicolo “B” percorreva la strada
Valle Fuzzina con direzione di marcia mare-monti e giunto nei pressi del civico 21 dove la strada scollina e diventa a forte pendenza discendente per il suo senso di marcia, procedeva a velocità non commisurata tenuto conto delle caratteristiche specifiche della stessa in quanto a limitata visibilità, dato che come detto trattasi di tratto di strada in discesa e data anche la limitata larghezza della carreggiata (2,70 mt.) e quindi in caso di incrocio con altro veicolo lo stesso risulta malagevole. Nella circostanza il suddetto veicolo “B” entrava in collisione con il veicolo “A” che percorreva la strada
Valle Fuzzina nel suo opposto senso di marcia (monti-mare) e quindi in salita. L'urto di media entità si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo “A” e la parte anteriore del veicolo “B”. Dopo l'urto e
a causa di esso il veicolo “A” veniva spinto dal veicolo “B” indietro (cioè in direzione monti) di circa
10,30 mt. rispetto al punto d'urto e solo successivamente entrambi i veicoli trovavano il loro stato di quiete”.
L'attrice era stata contravvenzionata per violazione dell'art. 141 c. 3 del Codice della Strada, per non aver moderato particolarmente la velocità in una forte discesa, dell'art. 187 c. 1 dello stesso Codice pagina 4 di 6 della Strada, per aver guidato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, dell'art. 193 c. 2 dello Stesso Codice della Strada, per aver posto in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa R.C. obbligatoria, dell'art. 213 c. 4 dello stesso
Codice della Strada per aver circolato alla guida di un veicolo posto sotto sequestro (cfr verbale Polizia
Municipale allegato).
b.2 I verbalizzanti, giunti sul posto quando la conducente e i passeggeri del veicolo A (RD ST) erano già stati trasportati, tramite autolettiga, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, non avevano rinvenuto, sul posto, persone in grado di riferire in merito alle modalità del sinistro.
b.3 Sentito all'udienza dell'8.5.2024 il teste , che aveva sposato l'attrice dopo il Testimone_1 sinistro, ha dichiarato che seguiva, a bordo della sua vettura, la macchina condotta dall'attrice.
Non aveva assistito al sinistro perché la strada era a curve, ma era giunto sul posto subito dopo il fatto ed aveva visto che le due vetture stavano “muso muso” e che la RD ST (di colore bordeaux) condotta dall'attrice, stava sulla sua destra, mentre l'altra vettura bianca stava sulla corsia della macchina bordeaux.
L'atra teste, , ha riferito che, al momento del fatto, stava passeggiando con il cane a Testimone_2 circa 50 metri dal luogo in cui si era verificato il sinistro.
Precisava che, in quel punto, la strada fa prima una salita e poi una discesa e che si trovava nei pressi del luogo da quale proveniva la . Aveva visto che la RD CAX non procedeva tenendo la sua Pt_2 destra, mentre la conducente della ST si era spostata tutta sulla propria destra per evitare l'urto.
Confermava la posizione di quiete assunta dalle vetture dopo l'urto e riferiva che, prima della Polizia
Municipale, erano arrivate le ambulanze, chiamate da altre persone che abitavano nei pressi del sinistro.
Prima dell'arrivo delle ambulanze si era avvicinato a lei un ragazzo grosso che le aveva detto di essere il compagno di una delle due ragazze che erano a bordo della . Era rimasta sul posto ed aveva Pt_2 dato i suoi dati alla mamma di una delle due ragazze e poi si era allontanata.
b.4 Considerato che nessun rilievo assumono le dichiarazioni del teste che non aveva Tes_1 assistito al sinistro, le dichiarazioni dell'altra teste, che, abitando in via Salara Vecchia, Testimone_2 stava passeggiando con il cane, a distanza di circa un'ora e mezza dal luogo di residenza, risultano in evidente contrasto con i rilievi svolti dalla Polizia Municipale, dai quali emerge che era stata la RD
ST che, in fase di frenata, aveva invaso la corsia di marcia della RD AX.
Nella planimetria, redatta dalla Polizia Municipale, sono state riportate le tracce di frenata della lunghezza di mt 4.30, lasciate sull'asfalto dalla RD ST che, dopo l'urto, era stata in grado di imprimere all'altro veicolo, di maggiore peso, una spinta che lo aveva fatto arretrare di circa 10 metri. pagina 5 di 6 La responsabilità del fatto va quindi ascritta all'attrice che procedendo in discesa, senza avere la necessaria visibilità della strada, viaggiava a velocità non commisurata alle condizioni della strada.
Nessuna responsabilità risulta invece addebitabile al conducente della RD AX, considerato che il sinistro è avvenuto sul lato destro della sua corsia di marcia e che, considerata la spinta ricevuta dalla
RD ST, doveva viaggiare a velocità molto contenuta.
La circostanza che, in fase di quiete, detto veicolo si trovasse spostato integralmente sulla corsia di marcia della RD ST, non assume alcuna rilevanza, considerato che tale posizione era stata assunta dal veicolo condotto dal convenuto solo a seguito dell'urto ricevuto dalla vettura condotta dall'attrice.
b.5 Il tardivo deposito, da parte dell'attrice, della CTU redatta nel giudizio instaurato da , Persona_2 terza trasportata sul veicolo condotto dall'attrice ed il tardivo deposito, da parte della convenuta, della sentenza emessa da questo Tribunale e della successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
L'Aquila, sempre nel giudizio sopra indicato, non consente di valutare, neppure come prove atipiche, il contenuto della documentazione sopra indicata.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CO
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 08/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 232/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1 CC elettivamente domiciliata in VIA TENENTE SCHIAVONE N. 32, 71036 LUCERA (FG) presso il difensore avv. PELLEGRINO CC ATTRICE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. CAROZZA Controparte_1 P.IVA_1 SILVIO, elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri, 4 65129 PESCARA, presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO AD NT Controparte_2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attrice ha chiesto che il Tribunale, in accoglimento della domanda da lei formulata, dichiari che il sinistro avvenuto in data 1.11.2017 va addebitato in misura paritaria o nella diversa percentuale accertata all'esito del giudizio a , conducente dell'autovettura RD C AX tg. Controparte_3
FB692VY di proprietà della assicurata con ora Controparte_4 Controparte_5 con condanna dei convenuti al risarcimento, pro quota, dei danni da lei Controparte_1 subiti, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 19.1.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la proprietaria dell'autovettura RD C AX tg. Controparte_4
pagina 1 di 6 FB692VY e (subentrata alla ) che assicurava per la RCA Controparte_1 CP_5 detto veicolo, chiedendo che il tribunale, accertata la corresponsabilità dei convenuti nella determinazione del sinistro avvenuto in data 1.11.2017 li condannasse al risarcimento, pro quota, dei danni da lei subiti.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che in data 1.11.2017, verso le ore 18.30, sulla Strada
Valle Fuzzina di Pescara, il veicolo da lei condotto, RD ST tg. AX386RL di proprietà di privo di copertura assicurativa, era entrato in collisione con la vettura Controparte_6
RD C AX tg. FB692VY di proprietà della assicurata per la R.C. dalla Controparte_7 alla cui guida si trovava il sig. . Controparte_5 Controparte_3
Il sinistro era avvenuto nei pressi del civico 21 dove la strada, con carreggiata particolarmente stretta, scollina e diventa discendente, in quanto il conducente del veicolo RD C AX, che proveniva dall'opposto senso di marcia, nonostante la visibilità limitata e le particolari condizioni della strada, aveva omesso di tenere strettamente la destra e di arrestare la marcia per consentire il passaggio della vettura dell'attrice.
Sosteneva di aver riportato, all'esito del sinistro, la frattura della rotula sx e del malleolo peroneale dx, lesioni che avevano richiesto cure, visite specialistiche e lunghi cicli di FKT, protratti per 120 gg, con postumi permanenti quantificati nella misura del 10% dal dott. , specialista in Ortopedia. Persona_1
2. Nella contumacia della convenuta si è costituita in data 20.4.2023 Controparte_4
impugnando le avverse pretese ed evidenziando che, al momento del Controparte_1 sinistro, il veicolo condotto dall'attrice, sottoposto a sequestro e confisca e privo di copertura assicurativa, viaggiava a velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
Evidenziava che la , che aveva effettuato i rilievi del sinistro, aveva Controparte_8 sanzionato l'attrice ai sensi dell'art. 141, comma III del C.d.S. per aver transitato ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada;
dell'art. 187, comma I, C.d.S. per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
dell'art. 193 C.d.S. per essersi posta alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e dell'art. 213, comma IV, C.d.S. perché guidava un mezzo sottoposto a sequestro e confisca.
Premesso che, ai sensi dell'art. 150 n.2 del CdS, Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista, evidenziava che il conducente della RD CMAX procedeva in salita e che la vettura, condotta dalla che procedeva in discesa, con a bordo la sorella Pt_1
pagina 2 di 6 diciottenne e due figli minori, a seguito dell'urto aveva spinto indietro, per una decina di metri, la RD
CMAX prima di assumere la posizione di quiete.
Contestava anche nel quantum la domanda formulata, evidenziando che le lesioni riportate dall'attrice non erano compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza.
3. Ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2025, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre la CTU medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso in esame è applicabile l'articolo 2054 cc, secondo comma del Codice civile che, regolamentando la responsabilità derivante dalla collisione tra veicoli, presume la pari responsabilità di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione dell'evento dannoso.
La portata applicativa di detta presunzione si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova infatti applicazione solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione.
Ne consegue che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.
La giurisprudenza, in maniera costante, ha chiarito che l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l'automatico esonero da responsabilità dell'altro.
A tal fine, è necessario dimostrare che quest'ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro (Cass. Civ., sez.
III, 23 gennaio 2023, n. 2005; Cass. Civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479).
A conferma di ciò, le Sezioni Unite hanno precisato che la prova liberatoria, idonea a superare la presunzione legale di corresponsabilità, può essere acquisita anche per via indiretta, ossia attraverso l'accertamento che l'evento dannoso sia riconducibile esclusivamente alla condotta dell'altro conducente (Cass. Civ., sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12610).
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame dei rilievi svolti sul luogo del sinistro dalla Polizia Municipale di Pescara e dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti (cfr doc. allegata all'atto di citazione) emerge che , conducente del veicolo RD C AX tg. FB692VY di proprietà della Controparte_3 CP_7 pagina 3 di 6 percorreva la strada Valle Fuzzina con direzione di marcia monti-mare, quindi in Controparte_2 salita.
Giunto nei pressi del civico 21, all'altezza dello scollinamento, rendendosi conto che, dall'opposto senso di marcia giungeva altra autovettura che, a suo dire, viaggiava a velocità sostenuta, aveva azionato gli abbaglianti e contemporaneamente frenato e rallentato fin quasi a fermarsi, spostandosi sulla sua destra, senza però riuscire ad evitare la collisione frontale con l'altro veicolo.
Precisava che l'impatto era avvenuto quasi alla fine della salita e che la vettura da lui condotta era stata spinta alcuni metri indietro, in direzione monti prima di fermarsi.
L'attrice riferiva ai verbalizzanti che il giorno 1° novembre 2017 alle ore 18,30 alla guida del veicolo
RD ST percorreva la strada Valle Fuzzina con direzione mare-monti a velocità moderata. Giunta nei pressi del civico 21, dove inizia la discesa, non potendo vedere se provenissero veicoli dall'opposto senso di marcia, aveva iniziato ad immettersi nella discesa ed era stata urtata, frontalmente, dal veicolo che procedeva nel senso di marcia opposta.
I verbalizzanti, che avevano individuato il presumibile punto d'urto (sub B) sulla corsia di pertinenza della RD AX, dove è presente una chiazza di liquido, avevano constatato che il veicolo B, ovvero la
RD ST, in sede di frenata, aveva impresso sull'asfalto una traccia della lunghezza di mt. 4,30, per poi spostarsi sulla corsia di marcia della RD AX che, a seguito dell'urto era arretrata di mt 10.30 e si era fermata sulla corsia di marcia della ST (cfr planimetria redatta dalla polizia Municipale).
Sulla base dei rilievi fotografici e delle tracce lasciate dai veicoli sulla sede stradale, la Polizia
Municipale aveva così ricostruito la dinamica dell'incidente: “Il veicolo “B” percorreva la strada
Valle Fuzzina con direzione di marcia mare-monti e giunto nei pressi del civico 21 dove la strada scollina e diventa a forte pendenza discendente per il suo senso di marcia, procedeva a velocità non commisurata tenuto conto delle caratteristiche specifiche della stessa in quanto a limitata visibilità, dato che come detto trattasi di tratto di strada in discesa e data anche la limitata larghezza della carreggiata (2,70 mt.) e quindi in caso di incrocio con altro veicolo lo stesso risulta malagevole. Nella circostanza il suddetto veicolo “B” entrava in collisione con il veicolo “A” che percorreva la strada
Valle Fuzzina nel suo opposto senso di marcia (monti-mare) e quindi in salita. L'urto di media entità si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo “A” e la parte anteriore del veicolo “B”. Dopo l'urto e
a causa di esso il veicolo “A” veniva spinto dal veicolo “B” indietro (cioè in direzione monti) di circa
10,30 mt. rispetto al punto d'urto e solo successivamente entrambi i veicoli trovavano il loro stato di quiete”.
L'attrice era stata contravvenzionata per violazione dell'art. 141 c. 3 del Codice della Strada, per non aver moderato particolarmente la velocità in una forte discesa, dell'art. 187 c. 1 dello stesso Codice pagina 4 di 6 della Strada, per aver guidato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, dell'art. 193 c. 2 dello Stesso Codice della Strada, per aver posto in circolazione il veicolo a motore privo di copertura assicurativa R.C. obbligatoria, dell'art. 213 c. 4 dello stesso
Codice della Strada per aver circolato alla guida di un veicolo posto sotto sequestro (cfr verbale Polizia
Municipale allegato).
b.2 I verbalizzanti, giunti sul posto quando la conducente e i passeggeri del veicolo A (RD ST) erano già stati trasportati, tramite autolettiga, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, non avevano rinvenuto, sul posto, persone in grado di riferire in merito alle modalità del sinistro.
b.3 Sentito all'udienza dell'8.5.2024 il teste , che aveva sposato l'attrice dopo il Testimone_1 sinistro, ha dichiarato che seguiva, a bordo della sua vettura, la macchina condotta dall'attrice.
Non aveva assistito al sinistro perché la strada era a curve, ma era giunto sul posto subito dopo il fatto ed aveva visto che le due vetture stavano “muso muso” e che la RD ST (di colore bordeaux) condotta dall'attrice, stava sulla sua destra, mentre l'altra vettura bianca stava sulla corsia della macchina bordeaux.
L'atra teste, , ha riferito che, al momento del fatto, stava passeggiando con il cane a Testimone_2 circa 50 metri dal luogo in cui si era verificato il sinistro.
Precisava che, in quel punto, la strada fa prima una salita e poi una discesa e che si trovava nei pressi del luogo da quale proveniva la . Aveva visto che la RD CAX non procedeva tenendo la sua Pt_2 destra, mentre la conducente della ST si era spostata tutta sulla propria destra per evitare l'urto.
Confermava la posizione di quiete assunta dalle vetture dopo l'urto e riferiva che, prima della Polizia
Municipale, erano arrivate le ambulanze, chiamate da altre persone che abitavano nei pressi del sinistro.
Prima dell'arrivo delle ambulanze si era avvicinato a lei un ragazzo grosso che le aveva detto di essere il compagno di una delle due ragazze che erano a bordo della . Era rimasta sul posto ed aveva Pt_2 dato i suoi dati alla mamma di una delle due ragazze e poi si era allontanata.
b.4 Considerato che nessun rilievo assumono le dichiarazioni del teste che non aveva Tes_1 assistito al sinistro, le dichiarazioni dell'altra teste, che, abitando in via Salara Vecchia, Testimone_2 stava passeggiando con il cane, a distanza di circa un'ora e mezza dal luogo di residenza, risultano in evidente contrasto con i rilievi svolti dalla Polizia Municipale, dai quali emerge che era stata la RD
ST che, in fase di frenata, aveva invaso la corsia di marcia della RD AX.
Nella planimetria, redatta dalla Polizia Municipale, sono state riportate le tracce di frenata della lunghezza di mt 4.30, lasciate sull'asfalto dalla RD ST che, dopo l'urto, era stata in grado di imprimere all'altro veicolo, di maggiore peso, una spinta che lo aveva fatto arretrare di circa 10 metri. pagina 5 di 6 La responsabilità del fatto va quindi ascritta all'attrice che procedendo in discesa, senza avere la necessaria visibilità della strada, viaggiava a velocità non commisurata alle condizioni della strada.
Nessuna responsabilità risulta invece addebitabile al conducente della RD AX, considerato che il sinistro è avvenuto sul lato destro della sua corsia di marcia e che, considerata la spinta ricevuta dalla
RD ST, doveva viaggiare a velocità molto contenuta.
La circostanza che, in fase di quiete, detto veicolo si trovasse spostato integralmente sulla corsia di marcia della RD ST, non assume alcuna rilevanza, considerato che tale posizione era stata assunta dal veicolo condotto dal convenuto solo a seguito dell'urto ricevuto dalla vettura condotta dall'attrice.
b.5 Il tardivo deposito, da parte dell'attrice, della CTU redatta nel giudizio instaurato da , Persona_2 terza trasportata sul veicolo condotto dall'attrice ed il tardivo deposito, da parte della convenuta, della sentenza emessa da questo Tribunale e della successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
L'Aquila, sempre nel giudizio sopra indicato, non consente di valutare, neppure come prove atipiche, il contenuto della documentazione sopra indicata.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice.
CO
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 08/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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