Art. 2.
Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore eta' ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attivita' medesime, ai sensi della presente legge.
Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore eta' ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attivita' medesime, ai sensi della presente legge.