Art. 1.
Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 dicembre 1885.
Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 dicembre 1885.