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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e nata a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 (Fr) il 30.01.1973 (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Leo giusta C.F._2 procura ed elezione di domicilio in atti
ATTORI
Contro
(c.f/p.i. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Malandrino giusta procura ed elezione di domicilio in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al rimborso della somma investita nei buoni postali fruttiferi, maggiorata di interessi e, in subordine, al risarcimento dei danni causati agli attori quantificati in euro, pari al capitale investito e perduto, oltre interessi maturati al saldo. Nei successivi atti difensivi e in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno rinunciato alla domanda di condanna al rimborso dei buoni, limitandosi a chiedere la condanna di al risarcimento dei danni. A sostegno di Controparte_1 tali pretese gli attori hanno riferito di aver acquistato 2 buoni postali fruttiferi di euro 5000,00 cadauno in data 22.5.2006, precisando che tali buoni non recavano alcuna scadenza o dicitura “a termine” atteso che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) che però non era stato consegnato all'atto di sottoscrizione dei buoni, né successivamente. Gli attori in diritto hanno quindi eccepito l'inosservanza da parte delle dei doveri informativi posti CP_1 dall'art. 3 co.1 del DM del Tesoro del 19.12.2000 che avrebbe impedito loro di conoscere quale fosse il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni sottoscritti. si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle pretese di rimborso e risarcitorie avanzate dalle controparti, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei buoni di cui è causa. In particolare la convenuta ha dedotto di aver provveduto alla consegna del Foglio informativo e comunque di aver adempiuto agli obblighi di legge esponendo nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi delle condizioni praticate. Ha inoltre precisato che i fogli informativi erano disponibili sui siti della Cassa Depositi e Prestiti e di oltre che pubblicati in G.U.. La convenuta ha inoltre precisato che i buoni erano stati CP_1 emessi alle condizioni generali previste per la serie sottoscritta di cui al DM 6 ottobre 2004 che non prescrive alcun obbligo di consegna del foglio informativo. A sostegno dell'asserita prescrizione la convenuta ha osservato che l'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro prevede che i buoni postali serie 18I divengono infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, quindi, nel caso che ci occupa in data 22.11.2007 mentre il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive in dieci anni, dunque alla data del 23.11.2017. Ha poi eccepito, in ogni caso, la non rimborsabilità dei BFP prescritti, essendo i relativi importi confluiti in un fondo gestito dalla e, quindi, non più nella sua disponibilità. Infine, ha sostenuto, che il diritto al CP_2 risarcimento del danno dovesse considerarsi prescritto decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dei buoni (22.5.2006). Instaurato il contraddittorio causa, ritenuta documentale e matura per la decisione, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 22 ottobre 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al rimborso del capitale investito oltre interessi e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno della medesima cifra. Con il deposito della comparsa conclusionale, invece, hanno provveduto a qualificare la domanda proposta come risarcitoria. In questo modo hanno di fatto rinunciato alla richiesta principale di liquidazione dei buoni e quindi hanno aderito implicitamente all'asserita intervenuta prescrizione dei titoli in loro possesso che a questo punto si ritiene riconosciuta.
La domanda risarcitoria, invece, come proposta va accolta nei termini di seguito precisati.
Gli attori imputano alla convenuta l'inadempimento in merito alla mancata consegna del foglio informativo relativo ai impedendo così agli stessi di conoscere i termini di scadenza dei Controparte_3 buoni e conseguentemente di esercitare per tempo il loro diritto al rimborso.
La convenuta, , si è limitata in merito ad asserire di aver consegnato il foglio informativo ai CP_1 clienti i quali avrebbero fatto decorrere i termini di scadenza e prescrizione applicati ai buoni postali pagina 2 di 4 fruttiferi con il loro comportamento negligente e disinteressato. Con riferimento al contestato inadempimento va osservato che la normativa applicabile nel caso di specie, di cui al DM 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( ) , in Controparte_1 particolare, l'art.3 della normativa vuole che:”Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre, l'art.6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”.
Ciò detto, nel caso in esame, ha sostenuto di aver prontamente consegnato il F.I.A. Controparte_1 ai clienti, tuttavia non ne ha fornito prova, né ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo ai clienti fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Quanto all'adempimento di cui all'art. 6 lo stesso deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna restando, quindi, irrilevante la circostanza che gli attori potessero reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati come sostenuto dalla convenuta. Infatti, la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la cadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto. Va, infatti, evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, tali indispensabili informazioni non emergono dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di BFP a termine, né circa la scadenza della loro fruttuosità, ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza del buono, posto che la dicitura 18I (peraltro in un timbro a inchiostro scarsamente visibile) non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista. In conclusione, rilevato che nella fattispecie che ci occupa non è stata fornita la prova della consegna del F.I.A., tale omissione ha provocato un grave inadempimento di
[...]
. CP_1
Ed invero!
Con riguardo alle conseguenze di esso si ritiene che il comportamento dell'ente non abbia permesso all'attrice di conoscere le reali caratteristiche del prodotto acquistato (tra cui i termini di scadenza dello stesso), cosicchè, gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti, devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
Infatti, la mancata consegna del Foglio informativo integra un impedimento giuridico- e non già di mero fatto- all'esercizio del diritto al rimborso, dovendo considerarsi quel documento l'unico idoneo a descrivere gli elementi fondanti il contratto, che, ove conosciuti, avrebbero permesso agli attori di esercitare il loro diritto al rimborso.
Si ritiene, infine, che sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della convenuta costituisce violazione oltre che di una obbligazione specifica imposta dal DM citato, anche del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale imposto dall'art. 1176 cpv c.c..
Per questi motivi
va condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito Controparte_1 del mancato rimborso del capitale investito.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, vista la domanda degli attori, esso va parametrato al capitale perso (euro 10.000,00) e all'entità degli interessi al tasso legale dalla data del reclamo presentato alle sino al saldo. CP_1
Le spese di lite in considerazione della evoluzione giurisprudenziale sul punto e della non univocità pagina 3 di 4 della stessa si ritengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna a versare in favore di Controparte_1
e della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dal Parte_1 Parte_2
9/07/2019 al saldo a titolo di risarcimento del danno;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) e nata a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 (Fr) il 30.01.1973 (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Leo giusta C.F._2 procura ed elezione di domicilio in atti
ATTORI
Contro
(c.f/p.i. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Malandrino giusta procura ed elezione di domicilio in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al rimborso della somma investita nei buoni postali fruttiferi, maggiorata di interessi e, in subordine, al risarcimento dei danni causati agli attori quantificati in euro, pari al capitale investito e perduto, oltre interessi maturati al saldo. Nei successivi atti difensivi e in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno rinunciato alla domanda di condanna al rimborso dei buoni, limitandosi a chiedere la condanna di al risarcimento dei danni. A sostegno di Controparte_1 tali pretese gli attori hanno riferito di aver acquistato 2 buoni postali fruttiferi di euro 5000,00 cadauno in data 22.5.2006, precisando che tali buoni non recavano alcuna scadenza o dicitura “a termine” atteso che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) che però non era stato consegnato all'atto di sottoscrizione dei buoni, né successivamente. Gli attori in diritto hanno quindi eccepito l'inosservanza da parte delle dei doveri informativi posti CP_1 dall'art. 3 co.1 del DM del Tesoro del 19.12.2000 che avrebbe impedito loro di conoscere quale fosse il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni sottoscritti. si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle pretese di rimborso e risarcitorie avanzate dalle controparti, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei buoni di cui è causa. In particolare la convenuta ha dedotto di aver provveduto alla consegna del Foglio informativo e comunque di aver adempiuto agli obblighi di legge esponendo nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi delle condizioni praticate. Ha inoltre precisato che i fogli informativi erano disponibili sui siti della Cassa Depositi e Prestiti e di oltre che pubblicati in G.U.. La convenuta ha inoltre precisato che i buoni erano stati CP_1 emessi alle condizioni generali previste per la serie sottoscritta di cui al DM 6 ottobre 2004 che non prescrive alcun obbligo di consegna del foglio informativo. A sostegno dell'asserita prescrizione la convenuta ha osservato che l'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro prevede che i buoni postali serie 18I divengono infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, quindi, nel caso che ci occupa in data 22.11.2007 mentre il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive in dieci anni, dunque alla data del 23.11.2017. Ha poi eccepito, in ogni caso, la non rimborsabilità dei BFP prescritti, essendo i relativi importi confluiti in un fondo gestito dalla e, quindi, non più nella sua disponibilità. Infine, ha sostenuto, che il diritto al CP_2 risarcimento del danno dovesse considerarsi prescritto decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dei buoni (22.5.2006). Instaurato il contraddittorio causa, ritenuta documentale e matura per la decisione, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 22 ottobre 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al rimborso del capitale investito oltre interessi e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno della medesima cifra. Con il deposito della comparsa conclusionale, invece, hanno provveduto a qualificare la domanda proposta come risarcitoria. In questo modo hanno di fatto rinunciato alla richiesta principale di liquidazione dei buoni e quindi hanno aderito implicitamente all'asserita intervenuta prescrizione dei titoli in loro possesso che a questo punto si ritiene riconosciuta.
La domanda risarcitoria, invece, come proposta va accolta nei termini di seguito precisati.
Gli attori imputano alla convenuta l'inadempimento in merito alla mancata consegna del foglio informativo relativo ai impedendo così agli stessi di conoscere i termini di scadenza dei Controparte_3 buoni e conseguentemente di esercitare per tempo il loro diritto al rimborso.
La convenuta, , si è limitata in merito ad asserire di aver consegnato il foglio informativo ai CP_1 clienti i quali avrebbero fatto decorrere i termini di scadenza e prescrizione applicati ai buoni postali pagina 2 di 4 fruttiferi con il loro comportamento negligente e disinteressato. Con riferimento al contestato inadempimento va osservato che la normativa applicabile nel caso di specie, di cui al DM 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( ) , in Controparte_1 particolare, l'art.3 della normativa vuole che:”Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre, l'art.6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”.
Ciò detto, nel caso in esame, ha sostenuto di aver prontamente consegnato il F.I.A. Controparte_1 ai clienti, tuttavia non ne ha fornito prova, né ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo ai clienti fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Quanto all'adempimento di cui all'art. 6 lo stesso deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna restando, quindi, irrilevante la circostanza che gli attori potessero reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati come sostenuto dalla convenuta. Infatti, la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la cadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto. Va, infatti, evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, tali indispensabili informazioni non emergono dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di BFP a termine, né circa la scadenza della loro fruttuosità, ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza del buono, posto che la dicitura 18I (peraltro in un timbro a inchiostro scarsamente visibile) non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista. In conclusione, rilevato che nella fattispecie che ci occupa non è stata fornita la prova della consegna del F.I.A., tale omissione ha provocato un grave inadempimento di
[...]
. CP_1
Ed invero!
Con riguardo alle conseguenze di esso si ritiene che il comportamento dell'ente non abbia permesso all'attrice di conoscere le reali caratteristiche del prodotto acquistato (tra cui i termini di scadenza dello stesso), cosicchè, gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti, devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
Infatti, la mancata consegna del Foglio informativo integra un impedimento giuridico- e non già di mero fatto- all'esercizio del diritto al rimborso, dovendo considerarsi quel documento l'unico idoneo a descrivere gli elementi fondanti il contratto, che, ove conosciuti, avrebbero permesso agli attori di esercitare il loro diritto al rimborso.
Si ritiene, infine, che sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della convenuta costituisce violazione oltre che di una obbligazione specifica imposta dal DM citato, anche del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale imposto dall'art. 1176 cpv c.c..
Per questi motivi
va condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito Controparte_1 del mancato rimborso del capitale investito.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, vista la domanda degli attori, esso va parametrato al capitale perso (euro 10.000,00) e all'entità degli interessi al tasso legale dalla data del reclamo presentato alle sino al saldo. CP_1
Le spese di lite in considerazione della evoluzione giurisprudenziale sul punto e della non univocità pagina 3 di 4 della stessa si ritengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda attorea, condanna a versare in favore di Controparte_1
e della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dal Parte_1 Parte_2
9/07/2019 al saldo a titolo di risarcimento del danno;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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