Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4192/2020
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4192/2020 avente ad
OGGETTO:
Risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale,
Tra:
rapp.ta e difesa, in forza di procura allegata all'atto di Parte 1
citazione, dall'avv. Carmela Corradini ed elett.te dom.ta presso il suo studio in
Torre Annunziata (NA), alla via Gino Alfani n.15;
Attrice-
Contro
:
nella qualità di impresa Controparte 1 designata ex lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 283 comma I lett. c), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti per atto di notaio Persona 1 in
Milano, rep. n. 18.568/5.996, dall'avv. Andrea Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia n.
4;
Convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e scritti difensivi.
FATTO
09.09.2018 alle ore 20.10 circa, in Trecase, nel mentre percorreva alla guida di un motociclo X85DVD la via Vesuvio con direzione monte, giungeva all'intersezione con via Casa Cirillo e veniva investita da un motociclo,
cadendo al suolo e riportando lesioni personali;
deduceva, altresì, che il conducente del motociclo proveniente da via Casa Cirillo, nell'immettersi su via Vesuvio, non si fermava allo stop ivi posto e non concedeva la dovuta precedenza e la impattava facendola rovinare al suolo e quindi si allontanava senza fermarsi.
Ciò posto, Parte 1 conveniva in giudizio la Controparte_1
[...] nella qualità di impresa designata dal FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., e chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, la condanna della predetta assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e di improponibilità della domanda ex art. artt. 148 e 287 d.lgs.
209/2005.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, ammessa ed espletata prova orale, nonchè ctu sulla persona dell'attrice, la causa, con ordinanza del 12.12.2024 di cui all'udienza del 26.11.2024, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta essendo ben Controparte 1 delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento del danno subito, nell'assunto, in occasione di un sinistro stradale causato dalla condotta di guida del conducente di veicolo rimasto non identificato.
In ordine alla proponibilità della domanda proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L'attore, attraverso la produzione della richiesta di risarcimento inviata a mezzo Pec del 07.02.2019 alla Impresa designata dal F.G.V.S ed alla Consap -
Fondo di garanzia per le vittime della strada ha dimostrato di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005; lo stesso, nel richiedere il risarcimento con la suindicata missiva ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148, secondo comma, con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, dell'entità delle lesioni riportate e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'attrice provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in 1. 10.11.2014 n. 162,
nei confronti della Controparte_1 a mezzo Pec del 07.02.2019.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07), ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ.
N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
In particolare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto.
Ai fini della prova che il veicolo cui è imputabile il sinistro sia rimasto ignoto, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice, all'attore è sufficiente dimostrare che dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo stesso, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (cfr. Cass. 1999, n. 8647;
Cass. 1990, n. 1860).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di
Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla
Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
Sennonché, nella fattispecie l'attrice non ha assolutamente osservato un comportamento di tal fatta, di contro concorrendo ella stessa ed in modo
-
determinante - alla mancata identificazione del veicolo investitore.
Sotto un primo profilo, infatti, va rilevato come la Livello, al momento del soccorso ospedaliero, non abbia fatto alcuna menzione della circostanza di essere stata vittima di un investimento da parte di un motociclo poi datosi alla fuga, ma si è limitata a riferire semplicemente di avere subito un incidente in moto (referto pronto soccorso Ospedale di Boscotrecase n. 051724 del
09/09/2018, in atti), in tal modo rimanendo gravemente e biasimevolmente vaga e impedendo l'avvio di indagini sui fatti, considerato che il medico svolge, oltre che le connaturali opere di cura, anche la funzione di pubblico ufficiale tenuto alla denunzia dei fatti penalmente rilevanti di cui ha percezione ovvero contezza a seguito di quanto riferitogli nell'anamnesi (nei fatti di cui alla citazione sono ravvisabili, oltre che il reato di lesioni personali, quello di omissione di soccorso).
Sotto un secondo profilo, poi, deve stigmatizzarsi come la Pt_1 non abbia proposto querela perché si perseguisse il responsabile dell'investimento, in tal modo di fatto inibendo alla pubblica autorità ogni possibile individuazione del conducente del motociclo pirata.
A ciò si aggiunga che la dinamica dell'incidente descritta dall'attrice, benché confermata dal teste escusso all'udienza del 21.04.2022, Testimone 1
appare a questo Tribunale poco realistica: invero, appare inimmaginabile che la conducente del motociclo, dopo essere stata urtata, in uno con la sua trasportata sig.ra Parte 2 da un motociclo che non si fermava allo stop e non si
,
fermava per prestare assistenza dopo averla impattata, non attendeva i mezzi di soccorso e non chiedeva l'intervento delle autorità competenti per far rilevare l'avvenuto sinistro.
In definitiva, non vi è prova sufficiente che l'incidente per cui è causa sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato, in considerazione delle censurabili omissioni di attivazione della vittima.
Ne consegue che la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt 1
[...] nei confronti dell' quale impresa Controparte 1
designata per il F.G.V.S, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2) Condanna l'attrice a rifondere all' Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge,
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. nella misura liquidata in corso di causa.
Torre Annunziata, 18.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano