Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 08/05/2025, n. 8905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8905 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08905/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2022, proposto da:
Onda TV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Mancini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, via Debli n.20;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando FSMA area tecnica at13 (Abruzzo e Molise) per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale e cui assegnare la capacità delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica n.13 - Abruzzo e Molise.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, emittente televisiva locale operante nella regione Abruzzo, agisce per l’annullamento della graduatoria e del bando del Ministero dello Sviluppo Economico per i servizi di media audiovisivi in ambito locale, cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 13 Abruzzo e Molise, graduatoria dalla quale è stata esclusa per mancata attestazione dell’affidabilità bancaria.
L’esponente prospetta l’illegittimità delle determinazioni avversate per violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 5, 9, 21, 41, 114 Cost., violazione ed errata applicazione dei principi sottesi alla L. 50/2016, art. 35, violazione dei principi di tutela del pluralismo di cui all’art. 21 Cost. e di garanzia della qualità dei contenuti di cui allo stesso D.P.R. 146/2017, violazione dei principi di cui all’art. 1 L. 241/90 e artt. 3, 97 Cost, violazione dei principi di imparzialità della p.a., violazione del principio di concorrenza, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, sviamento, violazione ed errata applicazione dei principi di cui alla L. n.208/2017, violazione del pluralismo dell’informazione, violazione del principio di legalità.
2. Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico, che confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza n. 2461/2022, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.
4. All’udienza dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, potendosi prescindere dal vaglio delle eccezioni della difesa erariale.
La deducente incentra le proprie difese sull’asserita illegittimità del bando e sull’assunto che, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 50/2016, non è prevista, per gli appalti di servizi al di sotto delle soglie eurounitarie, l’affidabilità bancaria.
Le censure vanno disattese.
Occorre premettere che il Ministero ha selezionato gli operatori di rete, cui assegnare i diritti d’uso delle frequenze televisive locali, in base a specifiche procedure ai sensi dell’art. 1, comma 1034 L. n. 205/2017.
Ciò chiarito, il bando risulta conforme ai criteri di cui alla Delibera AGCOM 116/21/CONS, a loro volta alle prescrizioni previste dall’art 32, comma 2, D. Lgs. n. 177/2005 (recante “ Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ”), diversamente dalle deduzioni dell’esponente, la relativa selezione non era finalizzata alla formazione delle graduatorie regionali utili all’individuazione dei soggetti che avranno diritto di essere trasportati sulle frequenze coordinate assegnate agli operatori di rete in ambito locale ex D.L. n.145/2013 ma, per come evidenziato, la selezione era preordinata alla formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale cui assegnare la capacità trasmissiva della rete di 1° e 2° livello ai sensi della L. 205/2017.
La lex specialis , poi, risulta espressione di un esercizio ragionevole e coerente della potestà discrezionale dell’amministrazione, cosicché i rilievi della deducente tesi a contestarne finalità e contenuti si risolvono, con riguardo in particolare all’indicatore temporale, in un’inammissibile ingerenza nella sfera del merito amministrativo.
Incongruente, alla luce della riportata cornice normativa, è anche il richiamo al regime giuridico del D. Lgs. n. 50/2016 con riguardo al requisito dell’affidabilità finanziaria.
Da ultimo, avuto riguardo all’esclusione dalla graduatoria, l’esponente ha omesso di allegare alla domanda di partecipazione l’attestazione inerente alla propria affidabilità finanziaria, incorrendo pertanto in una causa di esclusione espressamente prevista dal bando.
6. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
7. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO