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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5112/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5112/2022, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza 2.12.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Marco Lomato (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Madonna del Pantano 50/96 Giugliano in Campania, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 12
NONCHE'
P. IVA , rapp. e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_1
Malatesta (C.F. ) e presso il suo elett. domiciliata in Caserta C.F._4
al Corso Trieste n. 55
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e la dinanzi a questo
[...] Controparte_1 CP_2
Tribunale deducendo che in data 2 giugno 2017 verso le ore 15:00 circa in Castel
Volturno (CE) località Villaggio Coppola, all'interno del complesso “Fontana Blu”,
mentre si trovava seduto fuori ad un bar, veniva investito dall'auto Renault NG
targata FC604YM di assicurata per la rca con la Controparte_1 CP_2
Deduceva ancora che la conducente dell'auto Renault NG effettuava una manovra di retromarcia al fine di invertire il senso di marcia e, mal calcolando gli spazi retrostanti, urtava la sedia su cui l'attore era seduto, con la parte posteriore dell'auto, facendolo cadere al suolo. Deduceva infine l'attore che in conseguenza del sinistro riportava lesioni personali per cui veniva trasportato a mezzo autombulanza presso il Presidio Ospedaliero “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE), ove gli veniva diagnosticato “frattura somatica L2 con netto avvallamento della sua limitante craniale”.
Rimaneva contumace benchè ritualmente citata. Controparte_1
Si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa CP_2
domanda, chiedendo preliminarmente il rigetto.
Questioni preliminari
pagina 3 di 12 In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice, recapitata in data a mezzo racc. il 7.12.2017 e successivamente in data 5.8.2019; per converso, risulta
Con documentata la contestazione inviata dalla con cui veniva rigettata la CP_2
richiesta avversa.
An debeatur
Dalla prova espletata, è emerso che nella data e nel luogo indicati nell'atto di citazione, l'attrice rimaneva vittima del sinistro in esso descritto, con le conseguenze accertate agli atti. Con dichiarazione chiara e circostanziata, la teste Testimone_1
indicata da parte attrice ed escussa in istruttoria, affermava di aver assistito ai
[...]
fatti trovandosi a piedi fuori al Bar teatro del sinistro, a poca distanza del sito dell'evento, mentre l'attore era seduto fuori al detto locale;
improvvisamente questi veniva investito da un'auto NG di colore nero che, facendo retromarcia, ne urtava la sedia in plastica dove era seduto il , facendolo finire a terra. L'auto Parte_1
investitrice si fermava dopo l'urto, ne discendeva la conducente che si prestava anche al soccorso.
Tali dichiarazioni che costituiscono la principale fonte di prova a favore del danneggiato, risultano pienamente credibili. Esse infatti sono risultate circostanziate -
avendo la teste narrato nel dettaglio l'episodio lesivo, – intrinsecamente verosimili –
avendo narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti – non soffrendo pagina 4 di 12 di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, –spontanee- non emergendo alcun elemento destabilizzante.
A tale ultimo proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la capacità
a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Risultando così provato il fatto storico, va dichiarata la reale responsabilità del veicolo NG nella causazione del sinistro, anche in relazione alle accertate dolorose conseguenze. A tal proposito, è da rilevare come la descrizione emersa dalla deposizione dai testi escussi, produce elementi che inducono a dichiarare l'attore totalmente esente da ogni responsabilità del sinistro. Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pagina 5 di 12 pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Anche il comportamento dei pedoni rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice della Strada
prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la fluidità del traffico veicolare. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità, anche in tema di responsabilità aquiliana, della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ., affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n. 21686 del 9.11.2005). Ne
discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum, del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la possibilità di andare esente da responsabilità
fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale pagina 6 di 12 dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è
esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità
dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In
tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod.
Civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del pagina 7 di 12 suo comportamento di guida. E la narrazione del teste, nulla riferisce circa un eventuale comportamento trasgressivo del , non raccontando di fatti che Parte_1
possano incrinare la ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'esclusiva responsabilità dell'auto NG, tal che nessuna penalizzazione, seppur parziale,
possa soffrire la quantificazione del ristoro a favore dell'attore.
La domanda di risarcimento è dunque fondata nell'an.
Quantum debeatur
La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal C.T.U. dott. , con motivazione pienamente Persona_1
condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata. Alla fine, il consulente ha affermato che il a seguito dell'incidente de quo: “ebbe a riportare lesioni Parte_1
personali consistenti in frattura di L2. Per essa lesione fu curato presso la clinica
Pineta Grande di Castelvolturno dove fu soccorso per essere poi curato dal Dr.
. La frattura è guarita con postumi stabilizzati non suscettibili di Persona_2
miglioramento o di aggravamento”. In conseguenza dell'evento traumatico si è
verificato un danno alla persona inteso come menomazione della sua integrità
pagina 8 di 12 psicofisica ovvero danno biologico quantizzabile nella misura del 5.5%. Il danno
biologico temporaneo si compendia in ITT gg 30. ITP gg 30 al 75%, gg 60 al 50%.
Vi è una lieve incidenza sullo stato di benessere, sulla consueta attività e sul modo di
essere della persona. Detta incidenza è in senso negativo ancorché di lieve entità.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dal tenuto conto che i postumi Parte_2
permanenti sono stati riconosciuti in una misura inferiore al 9%, e che quindi può
farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità
psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica,
comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica pagina 9 di 12 nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito, , all'epoca del sinistro aveva 42 anni. Parte_1
Lo scrivente ritiene equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico l'importo complessivo di euro 2.684,22 applicando la tabella unica ministeriale all'attualità della liquidazione, così determinandola:
Tabella di riferimento 2024/20252
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 5,5 %
CALCOLO del RISARCIMENTO
Danno biologico permanente € 7.042,23
Invalidità temporanea totale € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.657,20 Totale danno biologico temporaneo € 4.557,30
TOTALE GENERALE: € 11.599,53
Dalla prova per testi non è emerso se all'attore, in conseguenza delle lesioni riportate e del successivo decorso di convalescenza, risultassero compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui, non esistono elementi per riconoscere un danno morale. Anche per l'incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, è di entità moderata non rendendo più
usurante il lavoro di commerciante svolto dall'attore.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi oltre interessi legali dalla data dell'evento pagina 10 di 12 alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi),
oltre ulteriori interessi legali sull'importo liquidato dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
Le spese processuali in ragione dell'accoglimento della domanda vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico dei convenuti. Tali spese vengono liquidate sui livelli medi facendo riferimento all'importi non del disputatum bensì
del decisum. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA (cfr. Cass.
civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e segue la condanna pronunciata ex art. 91 c. 1 c.p.c. (Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
Con NO poste altresì a carico della convenuta, in ogni caso in solido tra le parti, le spese di CTU – liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di Parte_1
nei confronti di e della spa così provvede:
[...] Controparte_1 CP_2
a) dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del veicolo NG tg. FC604YM di proprietà di assicurato con la Controparte_1
spa CP_2
pagina 11 di 12 b) per l'effetto condanna i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di
€ 11.599,53 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo liquidato dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) condanna, altresì, i convenuti in solido a pagare le spese di lite, liquidate in
€ 810,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
d) Pone definitivamente a carico dei convenuti, e comunque a carico di tutte le parti in solido, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Aversa, 15/03/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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