TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2783/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PIFFERI Parte_1 C.F._1
NI MAURO,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PIFFERI NI Controparte_1 C.F._2
MAURO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 340/2024 del
10/07/2024, pubblicata in data 16/07/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1891/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor sita in Fiorano Modenese (MO), Via CP_1
Rodano n. 5, è già stata assegnata in sede di separazione, con tutti gli arredi, a quest'ultimo che vi continuerà ad abitare.
2.La signora , invece, ha trasferito la residenza presso l'abitazione della madre in Parte_1
Casalgrande (RE), Via Carlo Marx n. 37.
3.Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre.
Tenuto conto del fatto che, per motivi di lavoro, il signor deve recarsi all'estero per un CP_1 periodo di almeno dieci giorni ogni mese, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 secondo il seguente calendario:
- Nella prima settimana uno o due pomeriggi da scegliere tenendo conto anche degli impegni scolastici e sportivi di prelevandolo alle sera alle ore 19,00 dall'abitazione materna per Per_1 poi portarlo a scuola il giorno dopo;
- Nella seconda settimana dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola, e così di seguito;
- Nel periodo estivo potrà trascorrere una e/o due settimane di vacanza, anche Per_1 consecutive, con il padre che provvederà a comunicare il luogo ed il periodo alla madre entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- Nel periodo Natalizio il figlio minore potrà trascorrere con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando, per ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno (dal 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre e dal 30 dicembre alla mattina del 7 gennaio);
- Durante il periodo Pasquale trascorrerà i 2 giorni prima di Pasqua ed il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta o Lunedì di Pasqua con l'altro, unitamente ai due giorni successivi. pagina 2 di 5
5. Il signor provvederà a versare mensilmente alla signora a titolo di contributo per CP_1 Pt_1 il mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00, entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'importo di tale contributo è stato concordato dalle parti tenuto conto del fatto che la casa coniugale
è assegnata al marito, proprietario esclusivo.
6. I coniugi inoltre si impegnano a sostenere al 50% tutte le spese straordinarie sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio, come dettagliatamente elencate nel Protocollo del Tribunale di Modena, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore pagina 3 di 5 che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Il signor acconsente a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora CP_1
Pt_1
8. I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver risolto ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa.
9 Le spese per la presente procedura sono a carico del signor . CP_1
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 23/08/2014; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SA il 01/06/2013 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2013
- Atto n. 10 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2783/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PIFFERI Parte_1 C.F._1
NI MAURO,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PIFFERI NI Controparte_1 C.F._2
MAURO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 340/2024 del
10/07/2024, pubblicata in data 16/07/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1891/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor sita in Fiorano Modenese (MO), Via CP_1
Rodano n. 5, è già stata assegnata in sede di separazione, con tutti gli arredi, a quest'ultimo che vi continuerà ad abitare.
2.La signora , invece, ha trasferito la residenza presso l'abitazione della madre in Parte_1
Casalgrande (RE), Via Carlo Marx n. 37.
3.Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre.
Tenuto conto del fatto che, per motivi di lavoro, il signor deve recarsi all'estero per un CP_1 periodo di almeno dieci giorni ogni mese, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Per_1 secondo il seguente calendario:
- Nella prima settimana uno o due pomeriggi da scegliere tenendo conto anche degli impegni scolastici e sportivi di prelevandolo alle sera alle ore 19,00 dall'abitazione materna per Per_1 poi portarlo a scuola il giorno dopo;
- Nella seconda settimana dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola, e così di seguito;
- Nel periodo estivo potrà trascorrere una e/o due settimane di vacanza, anche Per_1 consecutive, con il padre che provvederà a comunicare il luogo ed il periodo alla madre entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- Nel periodo Natalizio il figlio minore potrà trascorrere con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando, per ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno (dal 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre e dal 30 dicembre alla mattina del 7 gennaio);
- Durante il periodo Pasquale trascorrerà i 2 giorni prima di Pasqua ed il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta o Lunedì di Pasqua con l'altro, unitamente ai due giorni successivi. pagina 2 di 5
5. Il signor provvederà a versare mensilmente alla signora a titolo di contributo per CP_1 Pt_1 il mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00, entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'importo di tale contributo è stato concordato dalle parti tenuto conto del fatto che la casa coniugale
è assegnata al marito, proprietario esclusivo.
6. I coniugi inoltre si impegnano a sostenere al 50% tutte le spese straordinarie sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio, come dettagliatamente elencate nel Protocollo del Tribunale di Modena, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore pagina 3 di 5 che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Il signor acconsente a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora CP_1
Pt_1
8. I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver risolto ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa.
9 Le spese per la presente procedura sono a carico del signor . CP_1
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 23/08/2014; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SA il 01/06/2013 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2013
- Atto n. 10 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5