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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 03/07/2025, alle ore 9.51, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Pasquale Pellegrino, per il ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda proposta.
L'Avv. Silvia Camera, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, la CP_1 quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1608/2025, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del, Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti. resistente 1 dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.10, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 15.5.2025, esponeva di essere titolare di
AS con decorrenza 4/2015 e di aver ricevuto dall' , in data 5.12.2024 CP_1 [...] on il quale lo si informava che a seguito di verifiche aveva ricevuto CP_3 per il periodo dall' 01.01.2016 al 31.12.2019 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS per un importo complessivo di euro 1.463,52 per i seguenti motivi:
l'assegno sociale era stato ricalcolato a decorrere dall'1.1.2026 ed il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 13.2.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro.
Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 5.12.2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 5.12.2024 e percepite sull'assegno sociale con la CP_1 conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni
2 rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero l'assegno sociale di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo da gennaio 2016 al CP_1
31 dicembre 2019 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Occorre premettere che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 L. 412/1991 che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost.
n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1
3 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla sentenza n. 13916 del 20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
4 Ancor più di recente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 5606 del 23.2.2023 ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente in quanto non vi sono elementi tali da supporre un comportamento doloso di quest'ultimo.
Del resto, è lo stesso che non eccepisce il dolo del ricorrente né che lo stesso CP_1 abbia occultato i suoi redditi. Il fatto poi che il ricorrente abbia provveduto al pagamento di una minima parte delle somme richieste non significa che abbia riconosciuto il debito nei confronti dell'Ente previdenziale.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha statuito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito (cfr. 15.4.2021 n. 9914; Cass. n. 18 del 2018; Cass.
n. 7820 del 2017; Cass, n. 3371 del 2010).
A ciò si aggiunga che come sostenuto dal ricorrente e come non contestato dall'Istituto, i redditi del pensionato e della moglie erano costituiti solo da prestazioni erogate dall' . CP_1
5 E sul punto si precisa che l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003, onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché non potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 5506/2023 e con le altre di seguito indicate, ha chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (in tal senso, v. Cass. n. 8731/2019 e n.
12608/2020).
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo il ricorrente agito dolosamente, non avendo occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale, essendo i suoi redditi conoscibile da quest'ultimo e considerato che l'Ente può revocare la prestazione solo dalla comunicazione del provvedimento con il quale accerti il venir meno delle condizioni di legge per il godimento della prestazione (nel caso concreto il provvedimento è del 7.7.2020) si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
Escluso il dolo del ricorrente, va dato atto, infine, che è irrilevante se l'errore in cui sia incorso l' sia o meno colpevole, in quanto ciò che conta è lo stato di buona CP_1 fede dell'accipiens (cfr. Cass. n.10642/2019). CP_ In conclusione, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento di revoca o modifica del
6 beneficio, non essendo dovuta, per i motivi sopra esposti la restituzione delle stesse.
Non vi è prova in atti che l' abbia provveduto al recupero dell'indebito. CP_1
Pertanto, non potrà essere pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna di restituzione somme.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve CP_ restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. SOLLRI del 5.12.2024.
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi il 3.7.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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SEZIONE LAVORO
Il giorno 03/07/2025, alle ore 9.51, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Pasquale Pellegrino, per il ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda proposta.
L'Avv. Silvia Camera, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, la CP_1 quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1608/2025, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del, Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti. resistente 1 dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.10, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 15.5.2025, esponeva di essere titolare di
AS con decorrenza 4/2015 e di aver ricevuto dall' , in data 5.12.2024 CP_1 [...] on il quale lo si informava che a seguito di verifiche aveva ricevuto CP_3 per il periodo dall' 01.01.2016 al 31.12.2019 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS per un importo complessivo di euro 1.463,52 per i seguenti motivi:
l'assegno sociale era stato ricalcolato a decorrere dall'1.1.2026 ed il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 13.2.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro.
Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 5.12.2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 5.12.2024 e percepite sull'assegno sociale con la CP_1 conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni
2 rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero l'assegno sociale di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo da gennaio 2016 al CP_1
31 dicembre 2019 per insussistenza dei requisiti reddituali.
Occorre premettere che all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 L. 412/1991 che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost.
n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1
3 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla sentenza n. 13916 del 20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
4 Ancor più di recente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 5606 del 23.2.2023 ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente in quanto non vi sono elementi tali da supporre un comportamento doloso di quest'ultimo.
Del resto, è lo stesso che non eccepisce il dolo del ricorrente né che lo stesso CP_1 abbia occultato i suoi redditi. Il fatto poi che il ricorrente abbia provveduto al pagamento di una minima parte delle somme richieste non significa che abbia riconosciuto il debito nei confronti dell'Ente previdenziale.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha statuito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito (cfr. 15.4.2021 n. 9914; Cass. n. 18 del 2018; Cass.
n. 7820 del 2017; Cass, n. 3371 del 2010).
A ciò si aggiunga che come sostenuto dal ricorrente e come non contestato dall'Istituto, i redditi del pensionato e della moglie erano costituiti solo da prestazioni erogate dall' . CP_1
5 E sul punto si precisa che l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003, onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché non potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 5506/2023 e con le altre di seguito indicate, ha chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (in tal senso, v. Cass. n. 8731/2019 e n.
12608/2020).
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo il ricorrente agito dolosamente, non avendo occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale, essendo i suoi redditi conoscibile da quest'ultimo e considerato che l'Ente può revocare la prestazione solo dalla comunicazione del provvedimento con il quale accerti il venir meno delle condizioni di legge per il godimento della prestazione (nel caso concreto il provvedimento è del 7.7.2020) si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
Escluso il dolo del ricorrente, va dato atto, infine, che è irrilevante se l'errore in cui sia incorso l' sia o meno colpevole, in quanto ciò che conta è lo stato di buona CP_1 fede dell'accipiens (cfr. Cass. n.10642/2019). CP_ In conclusione, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento di revoca o modifica del
6 beneficio, non essendo dovuta, per i motivi sopra esposti la restituzione delle stesse.
Non vi è prova in atti che l' abbia provveduto al recupero dell'indebito. CP_1
Pertanto, non potrà essere pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna di restituzione somme.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve CP_ restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. SOLLRI del 5.12.2024.
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi il 3.7.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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