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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2870 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisione all'udienza del 28.10.24 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di appello, dall'Avv. Vittorio Luigi
Fucci, del Foro di Benevento, e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Airola (BN) alla Via Campo Parco dei Principi int. B
Appellante
E
, nato a [...] il [...], e CP_1 CP_2
, nato a [...] il giorno 01.04.1970, entrambi
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Chica, come da mandato alle liti del 14 ottobre 2021, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Benevento, alla Via Carlo da Tocco, n.ro 11
Appellati
NONCHE' pagina 1 di 7 in persona del suo procuratore e legale rapp.te p.t., CP_3
Dott. (già ) con sede in Milano alla Piazza CP_4 Controparte_5
Tre Torri, 3, elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via P.
Nenni n. 1 presso lo studio dell'Avv. Filiberto FRANCO la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato
Appellata
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
28.10.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
impugnava la sentenza n. 190/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Montesarchio (BN) in data 10.03.2020, con la quale veniva rigettata la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni appellati, stante l'assenza di prova della procura alle liti rilasciata dall'odierna appellante al nuovo difensore Avv. Fucci, il quale provvedeva a riassumere il giudizio in data 29.03.2018.
Invero, il procedimento civile era stato sospeso dal Giudice di Pace in data 20.03.2006, a seguito dell'espletata prova testimoniale, in quanto lo stesso riteneva dover rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, emergendo indizi di falsa testimonianza.
A sostegno del gravame l'appellante evidenziava che, con atto di citazione del 05.04.2004, aveva convenuto in giudizio gli odierni appellati, e (rispettivamente nella qualità di Controparte_2 CP_1
proprietario e conducente del veicolo che la investiva mentre percorreva a piedi una strada del comune di Montesarchio), per sentirne accertare la responsabilità nella verificazione del sinistro avvenuto in data
3.12.2023 e sentirli condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti per le riportate lesioni personali, guarite in complessivi 89 giorni. pagina 2 di 7 A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nella parte della sentenza in cui asseriva la mancanza dello ius postulandi del difensore dell'appellante, nonché nella conseguente valutazione di non entrare nel merito della vicenda e dunque il mancato accertamento della responsabilità solidale degli appellati per i danni dalla stessa subiti.
Si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Controparte_2
contestavano quanto dedotto dall'appellante per non essere i responsabili dei danni lamentati, precisamente perché l'autocarro di proprietà di non si trovava in Montesarchio nel giorno e CP_1
nell'ora del sinistro, bensì in Vitaliano (Na), presso un'autofficina di riparazione di mezzi, e perché il conducente non si Controparte_2
trovava in Montesarchio al momento del sinistro.
Chiedevano il rigetto dell'appello e in subordine la condanna della
Compagnia assicurativa del veicolo in questione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva altresì l' che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_3
All'udienza del 28.10.2024 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Invero, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea motivazione del Giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui riteneva improcedibile la domanda in mancanza dello ius postulandi del difensore dell'appellante.
Tale motivo di appello, non può essere accolto.
Invero, il Giudice di Pace rigettava la domanda, non rinvenendo in atti la procura rilasciata da al nuovo difensore Avv. Fucci (nominato Parte_1
pagina 3 di 7 in sostituzione del precedente), il quale provvedeva a riassumere il giudizio in seguito alla sospensione dello stesso.
Tale sospensione avveniva in data 20.03.2006 allorquando il Giudice di
Pace, all'esito dell'escussione dei testi, riteneva dover rimettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Dalla lettura degli atti emerge che il fascicolo d'ufficio con le produzioni di parte e la documentazione in esso contenuta in originale non veniva più rinvenuto in cancelleria e, in data 29.03.2018, l'appellante presentava istanza di riassunzione tramite l'Avv. Fucci, pur non essendo mai pervenuti gli esiti delle indagini penali.
Il Giudice di Pace concedeva termine alle parti per la ricostruzione del fascicolo d'ufficio, nonché per la produzione della documentazione contenuta nelle produzioni di parte, smarrita a seguito della rimessione degli atti alla Procura della Repubblica.
All'esito della ricostruzione, nondimeno, non vi è prova dell'esistenza del mandato conferito al nuovo difensore.
A nulla rileva l'assunto di parte appellante circa la legittimazione dell'avvocato a rappresentarlo in giudizio, che si evincerebbe dal verbale prodotto del 18.04.2005 ove è testualmente riportato: “Preso atto della rinuncia dell'Avvocato Votino, si costituisce in giudizio la Dott.ssa per delega dell'Avv. Vittorio Fucci, per la signora Controparte_6
” ebbene, ciò non prova l'esistenza del mandato e il Parte_1
conferimento dell'incarico, non essendo stata deposita la procura rilasciata dal cliente al nuovo difensore.
Sui limiti della sanabilità della procura alle liti, si è pronunciata la
Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022.
pagina 4 di 7 La questione sottoposta alle Sezioni Unite, mediante ordinanza interlocutoria, recitava: “Se, ai sensi dell'art. 182, 2°co., c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Invero, l'art. 182 c. 2 c.p.c. afferma: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”
Sulla questione vi sono due distinti orientamenti, uno più estensivo che ritiene che l'art. 182 c. 2 c.p.c. imponga al giudice, anche in grado d'appello, l'assegnazione di un termine per la sanatoria non solo del vizio in caso di procura alle liti affetta da vizi che ne procurino la nullità ma anche in ipotesi di procura inesistente o comunque non in atti;
l'altro più restrittivo secondo il quale l'art. 182 c. 2 c.p.c., come riformato dalla L. n. 69/2009, non consente di sanare con effetti ex tunc la mancanza della procura alla lite o comunque la sua assenza in atti.
Le Sezioni Unite sposano l'interpretazione più restrittiva, secondo la quale la norma in commento, non intenderebbe considerare l'inesistenza pagina 5 di 7 della procura ma solo la procura affetta da nullità, sanabile attraverso la rinnovazione che eliminerebbe il vizio tramite il rilascio di una nuova procura, intesa come nuovo rilascio e non come procura mai esistita o mancante agli atti.
Le Sezioni Unite osservano altresì che ipotizzare una sanatoria per i casi di inesistenza della procura contrasterebbe con quanto stabilito dagli artt. 82 e 83 c.p.c. che negano che una parte possa stare in giudizio da sola senza il ministero di un avvocato, in quanto la possibilità di sanare tale inesistenza permetterebbe alla parte priva di difensore, di vedersi assegnare un termine per la nomina dello stesso, con la conseguenza che l'effetto sanante ex tunc sancirebbe la validità degli atti compiuti personalmente dalla parte fino a quel momento, eludendo il principio di cui ai summenzionati articoli.
In conclusione, l'interpretazione delle Sezioni Unite, nega la possibilità di sanare l'inesistenza della procura o la mancanza in atti della stessa, mediante l'assegnazione di un termine che con effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dal rigetto dell'appello.
La particolarità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali sulla procura alle liti rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 190/2020 emessa dal Giudice di Pace Dott. D'Ambrosio, pagina 6 di 7 proposto da , con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di CP_1 Controparte_2
nonché ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_3
disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
190/2020 emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 12/02/202
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2870 R.G.A.C., anno 2021, passata in decisione all'udienza del 28.10.24 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di appello, dall'Avv. Vittorio Luigi
Fucci, del Foro di Benevento, e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Airola (BN) alla Via Campo Parco dei Principi int. B
Appellante
E
, nato a [...] il [...], e CP_1 CP_2
, nato a [...] il giorno 01.04.1970, entrambi
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Chica, come da mandato alle liti del 14 ottobre 2021, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Benevento, alla Via Carlo da Tocco, n.ro 11
Appellati
NONCHE' pagina 1 di 7 in persona del suo procuratore e legale rapp.te p.t., CP_3
Dott. (già ) con sede in Milano alla Piazza CP_4 Controparte_5
Tre Torri, 3, elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via P.
Nenni n. 1 presso lo studio dell'Avv. Filiberto FRANCO la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato
Appellata
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
28.10.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
impugnava la sentenza n. 190/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Montesarchio (BN) in data 10.03.2020, con la quale veniva rigettata la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti degli odierni appellati, stante l'assenza di prova della procura alle liti rilasciata dall'odierna appellante al nuovo difensore Avv. Fucci, il quale provvedeva a riassumere il giudizio in data 29.03.2018.
Invero, il procedimento civile era stato sospeso dal Giudice di Pace in data 20.03.2006, a seguito dell'espletata prova testimoniale, in quanto lo stesso riteneva dover rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, emergendo indizi di falsa testimonianza.
A sostegno del gravame l'appellante evidenziava che, con atto di citazione del 05.04.2004, aveva convenuto in giudizio gli odierni appellati, e (rispettivamente nella qualità di Controparte_2 CP_1
proprietario e conducente del veicolo che la investiva mentre percorreva a piedi una strada del comune di Montesarchio), per sentirne accertare la responsabilità nella verificazione del sinistro avvenuto in data
3.12.2023 e sentirli condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti per le riportate lesioni personali, guarite in complessivi 89 giorni. pagina 2 di 7 A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nella parte della sentenza in cui asseriva la mancanza dello ius postulandi del difensore dell'appellante, nonché nella conseguente valutazione di non entrare nel merito della vicenda e dunque il mancato accertamento della responsabilità solidale degli appellati per i danni dalla stessa subiti.
Si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Controparte_2
contestavano quanto dedotto dall'appellante per non essere i responsabili dei danni lamentati, precisamente perché l'autocarro di proprietà di non si trovava in Montesarchio nel giorno e CP_1
nell'ora del sinistro, bensì in Vitaliano (Na), presso un'autofficina di riparazione di mezzi, e perché il conducente non si Controparte_2
trovava in Montesarchio al momento del sinistro.
Chiedevano il rigetto dell'appello e in subordine la condanna della
Compagnia assicurativa del veicolo in questione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva altresì l' che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_3
All'udienza del 28.10.2024 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Invero, con il primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erronea motivazione del Giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui riteneva improcedibile la domanda in mancanza dello ius postulandi del difensore dell'appellante.
Tale motivo di appello, non può essere accolto.
Invero, il Giudice di Pace rigettava la domanda, non rinvenendo in atti la procura rilasciata da al nuovo difensore Avv. Fucci (nominato Parte_1
pagina 3 di 7 in sostituzione del precedente), il quale provvedeva a riassumere il giudizio in seguito alla sospensione dello stesso.
Tale sospensione avveniva in data 20.03.2006 allorquando il Giudice di
Pace, all'esito dell'escussione dei testi, riteneva dover rimettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Dalla lettura degli atti emerge che il fascicolo d'ufficio con le produzioni di parte e la documentazione in esso contenuta in originale non veniva più rinvenuto in cancelleria e, in data 29.03.2018, l'appellante presentava istanza di riassunzione tramite l'Avv. Fucci, pur non essendo mai pervenuti gli esiti delle indagini penali.
Il Giudice di Pace concedeva termine alle parti per la ricostruzione del fascicolo d'ufficio, nonché per la produzione della documentazione contenuta nelle produzioni di parte, smarrita a seguito della rimessione degli atti alla Procura della Repubblica.
All'esito della ricostruzione, nondimeno, non vi è prova dell'esistenza del mandato conferito al nuovo difensore.
A nulla rileva l'assunto di parte appellante circa la legittimazione dell'avvocato a rappresentarlo in giudizio, che si evincerebbe dal verbale prodotto del 18.04.2005 ove è testualmente riportato: “Preso atto della rinuncia dell'Avvocato Votino, si costituisce in giudizio la Dott.ssa per delega dell'Avv. Vittorio Fucci, per la signora Controparte_6
” ebbene, ciò non prova l'esistenza del mandato e il Parte_1
conferimento dell'incarico, non essendo stata deposita la procura rilasciata dal cliente al nuovo difensore.
Sui limiti della sanabilità della procura alle liti, si è pronunciata la
Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022.
pagina 4 di 7 La questione sottoposta alle Sezioni Unite, mediante ordinanza interlocutoria, recitava: “Se, ai sensi dell'art. 182, 2°co., c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Invero, l'art. 182 c. 2 c.p.c. afferma: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”
Sulla questione vi sono due distinti orientamenti, uno più estensivo che ritiene che l'art. 182 c. 2 c.p.c. imponga al giudice, anche in grado d'appello, l'assegnazione di un termine per la sanatoria non solo del vizio in caso di procura alle liti affetta da vizi che ne procurino la nullità ma anche in ipotesi di procura inesistente o comunque non in atti;
l'altro più restrittivo secondo il quale l'art. 182 c. 2 c.p.c., come riformato dalla L. n. 69/2009, non consente di sanare con effetti ex tunc la mancanza della procura alla lite o comunque la sua assenza in atti.
Le Sezioni Unite sposano l'interpretazione più restrittiva, secondo la quale la norma in commento, non intenderebbe considerare l'inesistenza pagina 5 di 7 della procura ma solo la procura affetta da nullità, sanabile attraverso la rinnovazione che eliminerebbe il vizio tramite il rilascio di una nuova procura, intesa come nuovo rilascio e non come procura mai esistita o mancante agli atti.
Le Sezioni Unite osservano altresì che ipotizzare una sanatoria per i casi di inesistenza della procura contrasterebbe con quanto stabilito dagli artt. 82 e 83 c.p.c. che negano che una parte possa stare in giudizio da sola senza il ministero di un avvocato, in quanto la possibilità di sanare tale inesistenza permetterebbe alla parte priva di difensore, di vedersi assegnare un termine per la nomina dello stesso, con la conseguenza che l'effetto sanante ex tunc sancirebbe la validità degli atti compiuti personalmente dalla parte fino a quel momento, eludendo il principio di cui ai summenzionati articoli.
In conclusione, l'interpretazione delle Sezioni Unite, nega la possibilità di sanare l'inesistenza della procura o la mancanza in atti della stessa, mediante l'assegnazione di un termine che con effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di Pace di
Benevento deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dal rigetto dell'appello.
La particolarità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali sulla procura alle liti rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 190/2020 emessa dal Giudice di Pace Dott. D'Ambrosio, pagina 6 di 7 proposto da , con atto di citazione in appello Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di CP_1 Controparte_2
nonché ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_3
disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
190/2020 emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 12/02/202
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
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