Articolo 16 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 aprile 1941
Art. 16.

Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire e' calcolata per dieci lire; in caso diverso non e' calcolata.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941