Art. 16.
Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire e' calcolata per dieci lire; in caso diverso non e' calcolata.
Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire e' calcolata per dieci lire; in caso diverso non e' calcolata.