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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO AR NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 03959000278
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030024596773000 ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920130013295168000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920150015133504000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920160011356568000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920170006083855000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180021181475000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190010563585000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL (anche la Ricorrente) con ricorso notificato il 03/03/2025 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 04/02/2025 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione di Venezia (anche l'Ufficio) per l'importo di € 39.482,42, per crediti portati da n. 7 cartelle di pagamento relative al contributo di bonifica a favore del creditore Consorzio_1.
La Ricorrente eccepisce con il proposto ricorso la illegittimità dell'atto impugnato e dei titoli sottesi, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1-Assenza di beneficio dalla bonifica con illegittimità della pretesa tributaria,
2-Omessa notifica degli atti presupposti,
3-Violazione dell'art. 7, co. 2, L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso,
4- Mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi degli artt.3, co 3, L. 241/90 e 7 L 212/2000,
5-Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti,
6- Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria,
7-Mancato rispetto del limite minimo di credito previsto dalla legge,
8- Mancata notifica dell'intimazione di pagamento e mancato avveramento delle condizioni previste dagli artt. 50 e 77 DPR 602/1973,
9- Inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'ingiunzione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituisce il Consorzio_1 che controdeduce evidenziando che la Ricorrente ha eccepito la non debenza del tributo richiesto, in mancanza di beneficio derivante dai lavori di bonifica, che l'Ente Riscossione ha fornito la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento contestate e dei successivi atti;
e che la prescrizione quinquennale non si è maturata anche sulla base della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Si costituisce l'Ente Riscossione depositando le proprie controdeduzioni con cui eccepisce la infondatezza dei motivi di ricorso, la legittimità degli atti impugnati, la regolarità delle notifiche delle sottostanti cartelle nelle date e con le modalità indicate nella relativa documentazione, producendo a tal fine tutti i referti di notifica (doc. da 1 a 7), unitamente agli estratti del ruolo (doc.8) e alla visura camerale (doc.9).
Precisa che le cartelle di seguito indicate sono state regolarmente notificate nel rispetto della normativa regolante la specifica materia della riscossione dei tributi:
per la Cartella n.11920030024596773000 di € 31.750,80 notificata il 31.10.2005 (n. 1 NC), la notifica è stata effettuata alla residenza del legale rappresentante Nominativo_1 a Caorle;
per la Cartella n.11920160011356568000 di € 643,49 notificata il 5.11.2016 (n. 4 NC) e la Cartella
n.11920170006083855000 di € 649,26 notificata il 10.7.2017 (n. 5 NC) l'Ente di riscossione ha proceduto al deposito telematico dell'atto presso gli Uffici della CCIA, alla richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della CCIAA, all'invio al destinatario, tramite raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito, non avendo rinvenuto nel registro INI-PEC l'indirizzo PEC della società, pur obbligatorio, ai sensi dell'articolo 60, DPR 600/1973; per la Cartella n.11920130013295168000 di
€ 1.366,48 notificata il 4.6.2014 (n. 2 NC), la Cartella n.11920150015133504000 di € 1.171,17 notificata il 23.1.2016 (n. 3 NC), la Cartella n.11920180021181475000 di € 1.939,93 notificata il 18.3.2022 (n. 6
NC) e la Cartella n.11920190010563585000 di € 1.961,29 notificata il 23.6.2022 (n. 7 NC), e per gli avvisi di intimazione successivamente emessi, le notifiche sono state effettuate alla sede legale della società in Indirizzo_1 Mestre -Venezia e, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune di domicilio fiscale, tutti tali atti sono stati notificati tramite messo, applicando l'art. 60, comma 1, lett. e), DPR
600/1973, come richiamato dall'art. 26, DPR 602/1973, mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale e affissione del relativo avviso di deposito nell'albo dello stesso comune.
I messi notificatori, precisa l'Ufficio, hanno puntualmente attestato nelle relazioni di notifica gli accessi, gli adempimenti eseguiti e le circostanze che li hanno determinati, attestando sempre “irreperibile al civico, nessuna cassetta”, e, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c.
Alle cartelle esattoriali è seguita la notifica dei seguenti atti, con le modalità previste per la irreperibilità assoluta del destinatario: -in data 26.7.2008 l'intimazione di pagamento n. 11920079002884229 notificata per il mancato pagamento della cartella 11920030024596773 000 n. 1 NC (doc.10); -in data 16.10.2015 il preavviso di ipoteca n. 11976201500002041 notificato per il mancato pagamento delle cartelle
11920030024596773000 e 11920130013295168000 n. 1 e n. 2 NC (doc.11 atto e doc. 12 notifica); -in data 7.6.2023 l'avviso di intimazione 11920219002228725 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 1 a 5 NC (doc.13 atto e 14 notifica); -in data 13.12.2023 l'avviso di intimazione
11920229004873443 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 4 a 5
NC (doc.15 atto e 16 notifica); -in data 14.12.2023 l'avviso di intimazione 11920239002157927 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 5 a 7 NC (doc.17 atto e 18 notifica); - in data 4.2.2025 è la comunicazione preventiva di ipoteca .11976202500000318 (doc.19 atto e 20) notificata via pec con ricevute consegna ed accettazione, atto impugnato con l'odierno ricorso.
Rileva l'Ufficio che tutti tali atti, pur regolarmente notificati ai sensi di legge, non sono stati impugnati dalla
Ricorrente, fatto salvo da ultimo la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata con l'odierno ricorso
(docc 38, 39), e che gli ultimi atti autonomamente impugnabili sono le intimazioni di pagamento notificate per tutte le cartelle nel 2023 e non impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione.
Per l'Ufficio, la documentata sequenza delle notificazioni riguardanti le cartelle di pagamento, e i successivi atti esattoriali, dimostra che il termine di prescrizione è stato ripetutamente interrotto, impedendo così
l'estinzione del diritto.
Sui motivi di ricorso relativi ai vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio rileva che in ordine alla mancata allegazione degli atti presupposti la regolare notifica dei titoli rende superflua l'allegazione degli stessi atti, in quanto già conosciuti dalla Ricorrente, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi degli stessi (motivazione per relationem); sul limite di euro 20.000 previsto dalla legge, lo stesso è stato rispettato essendo stata iscritta l'ipoteca per la somma complessiva di € 39.482,42; sulla mancata indicazione dell'organo a cui ricorrere richiama la giurisprudenza di legittimità che per il caso di specie ritiene non sussistere la nullità trattandosi di mera irregolarità; sull'obbligo di notificazione preventiva dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, la cui mancanza comporterebbe la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio richiama la sentenza Cassazione n. 8122/2015, laddove precisa che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del Dpr 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del ricordato DPR 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”; infine sulla notifica PEC della comunicazione preventiva di ipoteca rinvia all'art. 26, DPR 602/1973 che richiama l'art. 60, DPR 600/1973, ove si legge che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile... la notificazione… può essere effettuata direttamente dal competente ufficio… a mezzo di posta elettronica certificata… si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”. Nel merito, sull'asserita assenza di beneficio dalla bonifica, afferma l'Ufficio che il beneficio - come stabilito anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia richiamata anche dalla Ricorrente - “(…) consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (…)” (Corte cost., sentenza 19 ottobre 2018, n. 188, doc. in atti).
Chiedono le parti costituite il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, svoltasi secondo le presenze e le modalità come da verbale, la causa veniva discussa e introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio sulle opposte tesi delle parti considera quanto segue.
Ritiene doversi procedere anzitutto all'esame in concreto del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento del contributo di bonifica, e dei successivi atti emessi (n. 4 avvisi di intimazione di pagamento e n. 1 preavviso di ipoteca), in ordine ai termini e alle modalità come indicati e documentati dall'Ente notificante.
Rileva che la notifica risulta essere stata eseguita regolarmente, considerato altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della validità della notifica è necessaria una conoscenza effettiva o almeno legale dell'atto da parte del destinatario (così Cass. n. 2621 del 28/1/2022; n. 14089 del
27/5/2025).
Per tutte le cartelle di pagamento del contributo di bonifica e gli avvisi di intimazione, che sono risultati regolarmente notificati con applicazione delle norme sull'irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica si
è perfezionata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, e in quanto non impugnati tempestivamente dalla ricorrente sono divenuti definitivi.
Il Collegio osserva che, infatti, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 547/1992, successivamente alla notifica delle cartelle, non impugnate, la Ricorrente avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo notificato, da cui emerge l'omessa notifica delle cartelle sottese. Nel caso di specie gli avvisi di intimazione di pagamento, ovvero il preavviso di ipoteca, tutti atti regolarmente notificati successivamente alle cartelle di pagamento ma precedentemente all'atto oggi impugnato notificato il 4/2/2025, non sono stati impugnati divenendo definitivi.
Si ritiene altresì di richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (da ultimo sez.
V 11/3/2025 n. 6436 successivamente a SSUU n. 26817/2024), che ha stabilito che l'intimazione di pagamento è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle, e la omessa impugnazione entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito fiscale e precludendo ogni eccezione futura nei confronti di un nuovo atto divenuto per tale motivo inattaccabile nei suoi presupposti. La Suprema Corte, evidenziata la natura giuridica dell'intimazione di pagamento (ex articolo 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973) prevista dalla legge come autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma1, D.lgs. 546/1992, rileva che il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo e non solo una facoltà.
Sulla base del principio, affermato dalla Corte, della "cristallizzazione” il contribuente deve far valere ogni eccezione impugnando l'intimazione di pagamento nei termini previsti, in mancanza, la pretesa tributaria si considera appunto "cristallizzata", consolidata, e una volta che l'intimazione di pagamento è diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi
(come la stessa prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Nel caso di specie, la Ricorrente non ha impugnato alcun atto - cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, preavviso di ipoteca - se non la comunicazione preventiva di ipoteca di cui all'odierno ricorso,
e pertanto il suo diritto di opporsi deve ritenersi esaurito in quanto la pretesa è divenuta ormai incontestabile. Le uniche eccezioni possibili da sollevare, come ammesso anche dalla Cassazione, sono quelle relative a vizi propri dell'atto impugnato sulle quali l'Ufficio ha controdedotto sufficientemente nelle proprie controdeduzioni, come sopra riportate sinteticamente, e a cui si fa rinvio per la sua completezza, richiamando le procedure utilizzate e le norme applicate, comprovando con documentazione depositata agli atti e con argomentazioni che il Collegio ritiene condivisibili.
Nel caso di specie la Ricorrente, in merito ai vizi dell'atto impugnato, ha eccepito la intervenuta prescrizione, senza peraltro indicare specificamente la decorrenza dei termini in relazione al credito nonché alle sanzioni e agli interessi. Mentre spetta alla ricorrente, secondo costante orientamento giurisprudenziale, provare documentalmente la intervenuta prescrizione o fornire comunque al giudice la documentazione idonea a permettergli di valutare la fondatezza dell'eccezione formulata. L'eccezione va quindi rigettata.
Sul motivo in ordine alla supposta illegittima notifica mediante PEC e in formato .pdf, con riferimento alla differenza evidenziata fra documento con estensione .pdf e con estensione .p7m, il Collegio richiama la sentenza della Cassazione - Sezioni Unite (n. 10266, 27/4/2018) che ha affrontato il problema -se i documenti inviati a mezzo PEC se privi di firma digitale .p7m siano conformi- chiarendo che è indifferente se il documento sia firmato Pades o Cades, in quanto entrambe le firme digitali devono essere riconosciute valide ed efficaci
(orientamento confermato con ordinanza n. 6417/2019). Anche tale eccezione va rigettata.
Infine nel merito, la ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa impositiva dell'Ente di bonifica, assumendo che l'immobile di sua proprietà non trae alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del
Consorzio e pertanto di non essere tenuta al pagamento dei contributi consortili richiesti. Sostiene che nessuna opera di bonifica risulta essere stata eseguita con riguardo all'immobile di proprietà, e che non sussistono i presupposti per l'applicazione del contributo consortile in quanto l'obbligo sorge solo in conseguenza delle opere di bonifica.
Considera il Collegio che il tributo imposto dal Consorzio consegue all'approvazione, da parte dell'Autorità competente, del Piano di classifica dell'ente che include la delimitazione territoriale nel cui ambito si trovano gli immobili assoggettati al contributo consortile.
Le Cartelle di pagamento, emesse sulla base del ruolo del Consorzio, a tal fine, contengono i dati relativi all'imposizione e gli estremi dell'atto di approvazione del Piano di classifica da parte della Regione Veneto
(DGR 1563/2017), regolarmente approvato e pubblicato e tuttora vigente.
Sulla base della vigente normativa statale e regionale (RD 215/1933 e L.R. 12/2009, come successivamente modificati;
art. 860 Codice civile), tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile e che, come tali, sono destinatari dei benefici derivanti dall'attività del Consorzio, sono obbligati a contribuire alle spese sostenute dallo stesso per l'attività di bonifica, sulla base dei criteri prefissati per la individuazione del beneficio conseguito dagli immobili e contenuti nel Piano di classifica.
Il Collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di cassazione che riconosce la legittimità dell'imposizione consortile, in presenza di un Piano di classifica approvato e vigente in quanto non impugnato,
e di una previsione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, presumendosi che i proprietari abbiano goduto dei benefici diretti e specifici (Cass. Sez. VI, 29/11/2016 n. 24356). In tal caso, l'Ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume in ragione della comprensione dell'immobile nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del Piano di classifica (Cass. Civ. Sez. Trib. 23/4/2020
n. 8070; 11/3/2020 n. 6830; 6/3/2020 n.6463).
La Cassazione, tuttavia, fa salva la prova contraria da parte del contribuente, su cui grava l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (Cass. Civ. Sez. Trib. 18/4/2018 n. 951).
Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'imposizione consortile, limitandosi a censure generiche e infondate in ordine alla inesistenza di un beneficio diretto e specifico conseguente alle opere realizzate dal Consorzio per l'immobile di proprietà.
Pertanto, deve ritenersi esistente il richiesto beneficio che legittima la contribuzione dovuta dalla ricorrente che non ha raggiunto la prova contraria volta a dimostrare la mancanza di benefici.
Anche la presente eccezione di merito va disattesa.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere la legittimità dell'operato del Consorzio di bonifica e degli atti regolarmente notificati dall'Ente Riscossione.
Per quanto sopra esposto, che assorbe ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza che si liquidano in euro 5.000,00, ripartiti in euro 2.500,00 per Agenzia Entrate Riscossione ed in euro 2.500,00 per il Consorzio_1
.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI TO GR AR OR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO AR NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 03959000278
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1197620250000318000 Consorzio_2
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920030024596773000 ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920130013295168000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920150015133504000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920160011356568000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920170006083855000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180021181475000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190010563585000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL (anche la Ricorrente) con ricorso notificato il 03/03/2025 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 04/02/2025 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione di Venezia (anche l'Ufficio) per l'importo di € 39.482,42, per crediti portati da n. 7 cartelle di pagamento relative al contributo di bonifica a favore del creditore Consorzio_1.
La Ricorrente eccepisce con il proposto ricorso la illegittimità dell'atto impugnato e dei titoli sottesi, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1-Assenza di beneficio dalla bonifica con illegittimità della pretesa tributaria,
2-Omessa notifica degli atti presupposti,
3-Violazione dell'art. 7, co. 2, L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso,
4- Mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi degli artt.3, co 3, L. 241/90 e 7 L 212/2000,
5-Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti,
6- Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria,
7-Mancato rispetto del limite minimo di credito previsto dalla legge,
8- Mancata notifica dell'intimazione di pagamento e mancato avveramento delle condizioni previste dagli artt. 50 e 77 DPR 602/1973,
9- Inesistenza giuridica della notifica via PEC dell'ingiunzione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituisce il Consorzio_1 che controdeduce evidenziando che la Ricorrente ha eccepito la non debenza del tributo richiesto, in mancanza di beneficio derivante dai lavori di bonifica, che l'Ente Riscossione ha fornito la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento contestate e dei successivi atti;
e che la prescrizione quinquennale non si è maturata anche sulla base della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Si costituisce l'Ente Riscossione depositando le proprie controdeduzioni con cui eccepisce la infondatezza dei motivi di ricorso, la legittimità degli atti impugnati, la regolarità delle notifiche delle sottostanti cartelle nelle date e con le modalità indicate nella relativa documentazione, producendo a tal fine tutti i referti di notifica (doc. da 1 a 7), unitamente agli estratti del ruolo (doc.8) e alla visura camerale (doc.9).
Precisa che le cartelle di seguito indicate sono state regolarmente notificate nel rispetto della normativa regolante la specifica materia della riscossione dei tributi:
per la Cartella n.11920030024596773000 di € 31.750,80 notificata il 31.10.2005 (n. 1 NC), la notifica è stata effettuata alla residenza del legale rappresentante Nominativo_1 a Caorle;
per la Cartella n.11920160011356568000 di € 643,49 notificata il 5.11.2016 (n. 4 NC) e la Cartella
n.11920170006083855000 di € 649,26 notificata il 10.7.2017 (n. 5 NC) l'Ente di riscossione ha proceduto al deposito telematico dell'atto presso gli Uffici della CCIA, alla richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della CCIAA, all'invio al destinatario, tramite raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito, non avendo rinvenuto nel registro INI-PEC l'indirizzo PEC della società, pur obbligatorio, ai sensi dell'articolo 60, DPR 600/1973; per la Cartella n.11920130013295168000 di
€ 1.366,48 notificata il 4.6.2014 (n. 2 NC), la Cartella n.11920150015133504000 di € 1.171,17 notificata il 23.1.2016 (n. 3 NC), la Cartella n.11920180021181475000 di € 1.939,93 notificata il 18.3.2022 (n. 6
NC) e la Cartella n.11920190010563585000 di € 1.961,29 notificata il 23.6.2022 (n. 7 NC), e per gli avvisi di intimazione successivamente emessi, le notifiche sono state effettuate alla sede legale della società in Indirizzo_1 Mestre -Venezia e, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune di domicilio fiscale, tutti tali atti sono stati notificati tramite messo, applicando l'art. 60, comma 1, lett. e), DPR
600/1973, come richiamato dall'art. 26, DPR 602/1973, mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale e affissione del relativo avviso di deposito nell'albo dello stesso comune.
I messi notificatori, precisa l'Ufficio, hanno puntualmente attestato nelle relazioni di notifica gli accessi, gli adempimenti eseguiti e le circostanze che li hanno determinati, attestando sempre “irreperibile al civico, nessuna cassetta”, e, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c.
Alle cartelle esattoriali è seguita la notifica dei seguenti atti, con le modalità previste per la irreperibilità assoluta del destinatario: -in data 26.7.2008 l'intimazione di pagamento n. 11920079002884229 notificata per il mancato pagamento della cartella 11920030024596773 000 n. 1 NC (doc.10); -in data 16.10.2015 il preavviso di ipoteca n. 11976201500002041 notificato per il mancato pagamento delle cartelle
11920030024596773000 e 11920130013295168000 n. 1 e n. 2 NC (doc.11 atto e doc. 12 notifica); -in data 7.6.2023 l'avviso di intimazione 11920219002228725 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 1 a 5 NC (doc.13 atto e 14 notifica); -in data 13.12.2023 l'avviso di intimazione
11920229004873443 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 4 a 5
NC (doc.15 atto e 16 notifica); -in data 14.12.2023 l'avviso di intimazione 11920239002157927 notificato per il mancato pagamento delle cartelle identificate dai numeri da 5 a 7 NC (doc.17 atto e 18 notifica); - in data 4.2.2025 è la comunicazione preventiva di ipoteca .11976202500000318 (doc.19 atto e 20) notificata via pec con ricevute consegna ed accettazione, atto impugnato con l'odierno ricorso.
Rileva l'Ufficio che tutti tali atti, pur regolarmente notificati ai sensi di legge, non sono stati impugnati dalla
Ricorrente, fatto salvo da ultimo la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata con l'odierno ricorso
(docc 38, 39), e che gli ultimi atti autonomamente impugnabili sono le intimazioni di pagamento notificate per tutte le cartelle nel 2023 e non impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione.
Per l'Ufficio, la documentata sequenza delle notificazioni riguardanti le cartelle di pagamento, e i successivi atti esattoriali, dimostra che il termine di prescrizione è stato ripetutamente interrotto, impedendo così
l'estinzione del diritto.
Sui motivi di ricorso relativi ai vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio rileva che in ordine alla mancata allegazione degli atti presupposti la regolare notifica dei titoli rende superflua l'allegazione degli stessi atti, in quanto già conosciuti dalla Ricorrente, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi degli stessi (motivazione per relationem); sul limite di euro 20.000 previsto dalla legge, lo stesso è stato rispettato essendo stata iscritta l'ipoteca per la somma complessiva di € 39.482,42; sulla mancata indicazione dell'organo a cui ricorrere richiama la giurisprudenza di legittimità che per il caso di specie ritiene non sussistere la nullità trattandosi di mera irregolarità; sull'obbligo di notificazione preventiva dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, la cui mancanza comporterebbe la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio richiama la sentenza Cassazione n. 8122/2015, laddove precisa che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del Dpr 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del ricordato DPR 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”; infine sulla notifica PEC della comunicazione preventiva di ipoteca rinvia all'art. 26, DPR 602/1973 che richiama l'art. 60, DPR 600/1973, ove si legge che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile... la notificazione… può essere effettuata direttamente dal competente ufficio… a mezzo di posta elettronica certificata… si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”. Nel merito, sull'asserita assenza di beneficio dalla bonifica, afferma l'Ufficio che il beneficio - come stabilito anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia richiamata anche dalla Ricorrente - “(…) consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (…)” (Corte cost., sentenza 19 ottobre 2018, n. 188, doc. in atti).
Chiedono le parti costituite il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza, svoltasi secondo le presenze e le modalità come da verbale, la causa veniva discussa e introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio sulle opposte tesi delle parti considera quanto segue.
Ritiene doversi procedere anzitutto all'esame in concreto del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento del contributo di bonifica, e dei successivi atti emessi (n. 4 avvisi di intimazione di pagamento e n. 1 preavviso di ipoteca), in ordine ai termini e alle modalità come indicati e documentati dall'Ente notificante.
Rileva che la notifica risulta essere stata eseguita regolarmente, considerato altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della validità della notifica è necessaria una conoscenza effettiva o almeno legale dell'atto da parte del destinatario (così Cass. n. 2621 del 28/1/2022; n. 14089 del
27/5/2025).
Per tutte le cartelle di pagamento del contributo di bonifica e gli avvisi di intimazione, che sono risultati regolarmente notificati con applicazione delle norme sull'irreperibilità assoluta del destinatario, la notifica si
è perfezionata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, e in quanto non impugnati tempestivamente dalla ricorrente sono divenuti definitivi.
Il Collegio osserva che, infatti, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 547/1992, successivamente alla notifica delle cartelle, non impugnate, la Ricorrente avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo notificato, da cui emerge l'omessa notifica delle cartelle sottese. Nel caso di specie gli avvisi di intimazione di pagamento, ovvero il preavviso di ipoteca, tutti atti regolarmente notificati successivamente alle cartelle di pagamento ma precedentemente all'atto oggi impugnato notificato il 4/2/2025, non sono stati impugnati divenendo definitivi.
Si ritiene altresì di richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (da ultimo sez.
V 11/3/2025 n. 6436 successivamente a SSUU n. 26817/2024), che ha stabilito che l'intimazione di pagamento è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle, e la omessa impugnazione entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito fiscale e precludendo ogni eccezione futura nei confronti di un nuovo atto divenuto per tale motivo inattaccabile nei suoi presupposti. La Suprema Corte, evidenziata la natura giuridica dell'intimazione di pagamento (ex articolo 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973) prevista dalla legge come autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma1, D.lgs. 546/1992, rileva che il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo e non solo una facoltà.
Sulla base del principio, affermato dalla Corte, della "cristallizzazione” il contribuente deve far valere ogni eccezione impugnando l'intimazione di pagamento nei termini previsti, in mancanza, la pretesa tributaria si considera appunto "cristallizzata", consolidata, e una volta che l'intimazione di pagamento è diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi
(come la stessa prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Nel caso di specie, la Ricorrente non ha impugnato alcun atto - cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, preavviso di ipoteca - se non la comunicazione preventiva di ipoteca di cui all'odierno ricorso,
e pertanto il suo diritto di opporsi deve ritenersi esaurito in quanto la pretesa è divenuta ormai incontestabile. Le uniche eccezioni possibili da sollevare, come ammesso anche dalla Cassazione, sono quelle relative a vizi propri dell'atto impugnato sulle quali l'Ufficio ha controdedotto sufficientemente nelle proprie controdeduzioni, come sopra riportate sinteticamente, e a cui si fa rinvio per la sua completezza, richiamando le procedure utilizzate e le norme applicate, comprovando con documentazione depositata agli atti e con argomentazioni che il Collegio ritiene condivisibili.
Nel caso di specie la Ricorrente, in merito ai vizi dell'atto impugnato, ha eccepito la intervenuta prescrizione, senza peraltro indicare specificamente la decorrenza dei termini in relazione al credito nonché alle sanzioni e agli interessi. Mentre spetta alla ricorrente, secondo costante orientamento giurisprudenziale, provare documentalmente la intervenuta prescrizione o fornire comunque al giudice la documentazione idonea a permettergli di valutare la fondatezza dell'eccezione formulata. L'eccezione va quindi rigettata.
Sul motivo in ordine alla supposta illegittima notifica mediante PEC e in formato .pdf, con riferimento alla differenza evidenziata fra documento con estensione .pdf e con estensione .p7m, il Collegio richiama la sentenza della Cassazione - Sezioni Unite (n. 10266, 27/4/2018) che ha affrontato il problema -se i documenti inviati a mezzo PEC se privi di firma digitale .p7m siano conformi- chiarendo che è indifferente se il documento sia firmato Pades o Cades, in quanto entrambe le firme digitali devono essere riconosciute valide ed efficaci
(orientamento confermato con ordinanza n. 6417/2019). Anche tale eccezione va rigettata.
Infine nel merito, la ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa impositiva dell'Ente di bonifica, assumendo che l'immobile di sua proprietà non trae alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del
Consorzio e pertanto di non essere tenuta al pagamento dei contributi consortili richiesti. Sostiene che nessuna opera di bonifica risulta essere stata eseguita con riguardo all'immobile di proprietà, e che non sussistono i presupposti per l'applicazione del contributo consortile in quanto l'obbligo sorge solo in conseguenza delle opere di bonifica.
Considera il Collegio che il tributo imposto dal Consorzio consegue all'approvazione, da parte dell'Autorità competente, del Piano di classifica dell'ente che include la delimitazione territoriale nel cui ambito si trovano gli immobili assoggettati al contributo consortile.
Le Cartelle di pagamento, emesse sulla base del ruolo del Consorzio, a tal fine, contengono i dati relativi all'imposizione e gli estremi dell'atto di approvazione del Piano di classifica da parte della Regione Veneto
(DGR 1563/2017), regolarmente approvato e pubblicato e tuttora vigente.
Sulla base della vigente normativa statale e regionale (RD 215/1933 e L.R. 12/2009, come successivamente modificati;
art. 860 Codice civile), tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile e che, come tali, sono destinatari dei benefici derivanti dall'attività del Consorzio, sono obbligati a contribuire alle spese sostenute dallo stesso per l'attività di bonifica, sulla base dei criteri prefissati per la individuazione del beneficio conseguito dagli immobili e contenuti nel Piano di classifica.
Il Collegio richiama sul punto l'orientamento della Corte di cassazione che riconosce la legittimità dell'imposizione consortile, in presenza di un Piano di classifica approvato e vigente in quanto non impugnato,
e di una previsione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, presumendosi che i proprietari abbiano goduto dei benefici diretti e specifici (Cass. Sez. VI, 29/11/2016 n. 24356). In tal caso, l'Ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume in ragione della comprensione dell'immobile nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del Piano di classifica (Cass. Civ. Sez. Trib. 23/4/2020
n. 8070; 11/3/2020 n. 6830; 6/3/2020 n.6463).
La Cassazione, tuttavia, fa salva la prova contraria da parte del contribuente, su cui grava l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (Cass. Civ. Sez. Trib. 18/4/2018 n. 951).
Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'imposizione consortile, limitandosi a censure generiche e infondate in ordine alla inesistenza di un beneficio diretto e specifico conseguente alle opere realizzate dal Consorzio per l'immobile di proprietà.
Pertanto, deve ritenersi esistente il richiesto beneficio che legittima la contribuzione dovuta dalla ricorrente che non ha raggiunto la prova contraria volta a dimostrare la mancanza di benefici.
Anche la presente eccezione di merito va disattesa.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere la legittimità dell'operato del Consorzio di bonifica e degli atti regolarmente notificati dall'Ente Riscossione.
Per quanto sopra esposto, che assorbe ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza che si liquidano in euro 5.000,00, ripartiti in euro 2.500,00 per Agenzia Entrate Riscossione ed in euro 2.500,00 per il Consorzio_1
.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI TO GR AR OR