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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2962/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) , C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano
e
2) C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Salvador Bahia (BRA), il 15.11.1984, residente in [...], cittadina brasiliana entrambi con l'Avv. Giovanni Rizzo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano via Luciano Manara n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Cosenza al registro atti di matrimonio parte I n. 32 in data 31.7.2010
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 8.10.2018 e provvedimento del PM del
22.10.2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i signori e vivranno separati e ciascuno sarà Parte_3 Parte_1 libero di fissare ove crede la propria residenza, domicilio o dimora;
2) essendo economicamente autosufficienti e non avendo alcun bene da dividere, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
3) chiedono che il presente atto sia trascritto all'Ufficio dello stato civile di Cosenza, in calce all'atto di matrimonio (n. 32, parte I, anno 2010)”, come le parti hanno convenuto sia in sede di negoziazione assistita che in sede di ricorso per divorzio congiunto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, tenuto conto della circostanza che i coniugi non hanno reciprocamente alcuna pretesa economica.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cosenza in data 31.7.2010 tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché anche la trasmissione e la trascrizione della sentenza di divorzio all'apposito ufficio presso il Consulado – General Do Brasil sito in Roma dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) , C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano
e
2) C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Salvador Bahia (BRA), il 15.11.1984, residente in [...], cittadina brasiliana entrambi con l'Avv. Giovanni Rizzo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano via Luciano Manara n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Cosenza al registro atti di matrimonio parte I n. 32 in data 31.7.2010
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 8.10.2018 e provvedimento del PM del
22.10.2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i signori e vivranno separati e ciascuno sarà Parte_3 Parte_1 libero di fissare ove crede la propria residenza, domicilio o dimora;
2) essendo economicamente autosufficienti e non avendo alcun bene da dividere, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
3) chiedono che il presente atto sia trascritto all'Ufficio dello stato civile di Cosenza, in calce all'atto di matrimonio (n. 32, parte I, anno 2010)”, come le parti hanno convenuto sia in sede di negoziazione assistita che in sede di ricorso per divorzio congiunto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, tenuto conto della circostanza che i coniugi non hanno reciprocamente alcuna pretesa economica.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cosenza in data 31.7.2010 tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché anche la trasmissione e la trascrizione della sentenza di divorzio all'apposito ufficio presso il Consulado – General Do Brasil sito in Roma dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG