Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1350/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
2.02.2023 e vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marielena Verde e Anna Carraro del Foro di
PA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in PA, P.zza De Gasperi n. 33 Sc. D
-attore- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Pertile del Foro di PA con studio in
PA, via Nicolò Tommaseo 67, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_1
-convenuta-
e in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Chiara Marchiori ed Enrico Gentile del
Foro di PA, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_2
-terza chiamata- avente ad oggetto: assicurazione sulla vita;
conclusioni: come a verbale udienza del 24.10.2024; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la propria compagnia assicuratrice con cui aveva sottoscritto polizza Controparte_1 assicurativa Vita n. 100863679.20 in data 24.03.2014, al fine di vedere accertato e dichiarato il suo inadempimento contrattuale nonché di vederla condannata al pagamento in suo favore della somma di €
16.473,25 relativa alla liquidazione per riscatto della predetta polizza, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c..
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato in fatto: di aver sottoscritto in data 5.04.2019 richiesta di liquidazione per riscatto della polizza compilando l'apposito modulo predisposto dalla
Compagnia e indicando, quale modalità di pagamento della somma, un assegno di traenza presso l'agenzia di PA (eletta appositamente quale suo domicilio); di non aver tuttavia ricevuto CP_1 alcuna somma ancorché la Compagnia avesse replicato di aver provveduto alla liquidazione della pagina1 di 7
che la Compagnia, a fronte di formale disconoscimento da parte sua della firma apposta sull'assegno dinanzi all'Autorità Giudiziaria d.d. 19.07.2019, aveva dichiarato di provvedere ad un nuovo pagamento senza tuttavia dare alcuna prova né dell'invio né del supposto ricevimento del titolo da parte sua;
che, ricevuta copia della querela, – con comunicazioni inviate in data 21.08.2019 e 4.09.2019 –gli aveva CP_1 riferito di essere stata informata, da parte della banca negoziatrice che l'assegno era stato CP_3
“regolarmente negoziato in data 24.04.2019” presso l'agenzia di “LIVORNO 2” su un conto corrente a lui intestato e “tuttora attivo”; di aver formulato a con PEC d.d. 24.12.2021 richiesta Controparte_4 di documentazione al fine di verificare l'illegittima apertura di un conto corrente a suo nome presso la filiale indicata da nonché l'asserito incasso dell'assegno; che il Titolare dell'Area Territoriale CP_1
Nord Est di MPS S.p.a. chiariva che effettivamente lui non era intestatario di alcun conto corrente presso l'istituto, fatta salvo che per un conto cointestato aperto nel 2015 e chiuso nel 2016; che, ciononostante, si era rifiutata di riscontrare la domanda di pagamento. CP_1
Con comparsa di risposta, la compagnia assicuratrice si è Controparte_1 costituita in giudizio chiedendo (e ottenendo) di chiamare in causa al Controparte_2 fine di vederla dichiarare tenuta, per il caso in cui fosse stato accertato che l'assegno bancario non trasferibile n. 90482298 di € 16.473,25 dalla medesima emesso a favore dell'attore era stato negoziato dall'Istituto di credito in violazione dell'art. 43 del R.D. 21.12.1933, n. 1736 (c.d. Legge Assegni) e con negligente identificazione del legittimo prenditore, a risarcire l'attore del danno patito o, in via alternativa, a tenerla indenne da qualsivoglia domanda attorea qualora accolta (in quanto responsabile in via esclusiva o prevalente); ancora, sempre in via alternativa, e per il caso in cui fosse accerto che l'assegno emesso era stato negoziato dall' a favore del soggetto legittimato, ha chiesto il rigetto CP_5 della pretesa attorea nei suoi confronti. In subordine, in caso di accertamento di negozio dell'assegno a Contr soggetto non legittimato da parte di ma con contegno comunque adeguato ex art. 1176 co. 2 c.c., ha chiesto ridursi il risarcimento all'attore ex art. 1227 c.c. tenuto conto dei tre fattori di interferenza indicati (la richiesta dell'attore di provvedere all'estinzione dell'obbligazione con assegno anziché col più sicuro pagamento a mezzo bonifico bancario;
il fatto del terzo che avrebbe intercettato il titolo destinato all'attore col fine di negoziarlo fraudolentemente;
la negligente identificazione da parte della banca negoziatrice del legittimo prenditore del titolo) nonché dell'integrale perdita della provvista dell'assegno bancario nella misura ritenuta di giustizia, comunque in percentuale non minore del 50%.
In fatto, la convenuta ha esposto di non aver potuto avere precisa contezza sul reale andamento Contr dei fatti a causa del mancato riscontro alle sue richieste di chiarimento da parte di (in ordine a chi aveva negoziato il titolo e in quale modo) e di non aver pertanto potuto comprendere se l'assegno di €
16.473,25 emesso il 10.04.2019 a favore del beneficiario -e dallo stesso Pt_1 Parte_2 negoziato- dall'attore o ovvero fosse stato negoziato Parte_3 fraudolentemente da ignoto falso prenditore.
La terza chiamata non si è costituita in giudizio alla Controparte_2 prima udienza ex art. 183 c.p.c., all'esito della quale il GI ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Con comparsa di risposta depositata tardivamente si è costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domanda promosse nei suoi confronti.
[...] Contr In particolare, ha allegato che: a) non risultava acceso presso alcun conto CP_4 corrente intestato a , nato a [...] il [...]; b) l'assegno n. 0090482298- Parte_1
10 ABI 3127 di € 16.473,25, non alterato, era stato (correttamente) negoziato in data 24.04.2019, con pagina2 di 7 accredito sul c/c n. 12597.10, presso l'Agenzia Livorno 2, intestato a;
c) il soggetto Parte_1 titolare del conto corrente n. 12597.10 non era, infatti, l'odierno attore, bensì un omonimo, nato a [...]
(PD), il 16.06.1948; d) il conto orrente n. 12597.10 era stato acceso il 18.04.2019 da , Parte_1 identificato mediante carta d'identità elettronica e tessera sanitaria;
e) le verifiche eseguite presso il portale del Ministero dell'Interno avevano confermato che la Carta di identità elettronica esibita dal
“non presenta difetti”; f) l'assegno era stato negoziato tramite sportello ATM, utilizzando la carta Pt_1 bancomat;
g) la firma di girata era perfettamente conforme allo specimen di firma, sottoscritto contestualmente all'accensione del conto corrente. Per l'effetto, la terza chiamata ha sostenuto di aver diligentemente adempiuto nel pagamento dell'assegno ai sensi dell'art. 43 R.D. 21.12.1933, n. 1736, correttamente procedendo all'accredito dell'importo dell'assegno intestato a - che ha apposto sul titolo la girata per l'incasso - Parte_1 sul conto corrente al medesimo intestato, non essendo tenuta a comunicare a prima CP_1 dell'istaurazione del presente giudizio, i dati personali del . Pt_1
In replica a tale posizione, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la Compagnia Contr assicuratrice convenuta ha dedotto alla luce della documentazione avversaria: che non aveva negoziato a favore del bensì a favore di un suo apparente omonimo, nato in [...] il Pt_1
16.06.1948 e residente a [...]; che l'omonimo aveva acceso il conto corrente in data 18.4.2019 e il giorno successivo aveva negoziato, in un ATM esterno sito in Firenze, l'assegno bancario intestato all'attore, e negli otto giorni fra il 30 aprile e l'8 maggio 2019, con prelevamenti in contanti di €
1.500,00 al giorno (ed altre operazioni), tutti effettuati nella città di Napoli, aveva consumato la provvista dell'assegno; che il documento di identità dimesso dalla banca era falso, come dichiarato dal
Comune di Livorno d.d. 20.11.2023, ciò che, peraltro, risultava abbastanza evidente (la fotografia non rispettando le prescrizioni normative); che, dunque, la banca era risultata inadempiente ex art. 1176 co.
2 c.c. all'obbligazione di negoziare l'assegno bancario non trasferibile a favore del legittimo prenditore, avendo adottato un contegno in contrasto con le prescrizioni dell'ABI relative ai controlli per la corretta e sicura negoziazione degli assegni (il , di professione ignota, avendo aperto il conto a Persona_1
Livorno il 18.04.2019 -lasciando solo un numero di cellulare e un'improbabile mail- e negoziato il successivo titolo a Firenze senza dover esibire un solo documento).
Di conseguenza, la convenuta chiamante ha espunto dalle conclusioni quella relativa all'ipotesi
(inizialmente possibile, ancorché non probabile) che l'assegno fosse stato negoziato a favore dell'effettivo prenditore ovvero l'attore . Parte_1
Considerata la natura documentale del contenzioso, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 24.10.2024 all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa passa ora in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento nei confronti tanto della convenuta quanto, per il medesimo titolo contrattuale, della terza chiamata -in ragione del principio di estensione automatica della domanda attorea nei suoi confronti determinato dalla domanda principale della Compagnia assicuratrice convenuta- quali corresponsabili nei termini di seguito indicati.
Deve considerarsi fatto pacifico, alla luce dei documenti prodotti e della posizione assunta dalle parti, che l'assegno bancario non trasferibile n. 90482298 emesso il 10.4.2019 da e tratto su CP_1
Unipol Banca a favore dell'attore in esecuzione della sua richiesta di riscatto della Parte_1 polizza vita, trasmesso per posta ordinaria (circostanza non contestata dalla convenuta e pertanto da ritenersi ammessa) all'indirizzo indicato dall'assicurato nel modulo predisposto dalla stessa Compagnia,
pagina3 di 7 non è stato incassato dal legittimo prenditore, ma da un falsario/omonimo (che lo aveva in precedenza trafugato) tramite sportello ATM di Firenze in data 24.09.2024 (dopo che lo stesso aveva aperto un conto corrente presso l'Istituto MPS in data 18.04.2024 a Livorno) e che, proprio per tale ragione, l'obbligazione restitutoria dell'Assicurazione -ancorché dalla stessa puntualmente effettuata- non si è mai di fatto perfezionata a favore dell'assicurato.
In tale contesto, il Tribunale è chiamato ad esaminare varie questioni: a) la configurabilità di un rapporto di causalità tra l'indebita riscossione dell'assegno da parte del soggetto non legittimato e la spedizione del titolo al creditore assicurato mediante posta ordinaria;
b) l'individuazione delle regole d'imputazione giuridica dell'evento all'Assicurazione mittente;
c) la compatibilità della responsabilità Contr della mittente con quella di quale banca trattaria o negoziatrice, per l'omissione della dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo.
Un tanto alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 9769/2020 dep. il 26.05.2020.
Dopo aver ricordato che per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche nell'ambito della responsabilità civile il nesso di causalità è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., e dunque i problemi posti dalla necessità di individuare i comportamenti rilevanti sul piano causale debbono essere risolti con l'applicazione della teoria della “condicio sine qua non”, temperata con il criterio selettivo della cd.
“causalità adeguata”, la Suprema Corte ha affermato che è difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità scelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato, unitamente all'inadempimento del banchiere che non abbia controllato con la dovuta diligenza la legittimazione cartolare di chi si sia presentato davanti a lui per l'incasso. Così come, infatti, il pagamento dell'assegno non trasferibile è subordinato alla verifica della corrispondenza tra il presentatore all'incasso e il beneficiario indicato nel titolo, allo stesso modo il pagamento del titolo è subordinato alla “presentazione” dello stesso al banchiere e, dunque, al possesso materiale di esso, con la conseguenza che non può non rilevare, nel giudizio di responsabilità nei confronti del banchiere, il modo in cui il presentatore all'incasso sia entrato nella sua disponibilità.
Dopo aver affermato che, ai fini del giudizio di responsabilità contro il banchiere per il pagamento dell'assegno non trasferibile in favore del soggetto non legittimato, viene in considerazione anche la modalità di invio del titolo da parte del mittente-debitore, la Suprema Corte ha, innanzitutto, escluso che l'utilizzazione del servizio postale possa di per sé essere considerata “rischiosa” o
“imprudente” e, di conseguenza, sufficiente per fondare un giudizio positivo circa la sussistenza del concorso di colpa di chi se ne avvale.
Ciononostante, la Suprema Corte ha evidenziato che la scelta del mittente di avvalersi del servizio di posta ordinaria lo espone, specialmente quando la spedizione ha ad oggetto valori, ad un inaccettabile rischio di “perdita” della possibilità di verifica che l'oggetto inviato arrivi a destinazione, rischio che si riduce notevolmente nel caso in cui egli si avvalga del servizio di posta raccomandata o assicurata.
E, in base alle regole di comune prudenza, il rischio dello “smarrimento” dei “valori”, come gli assegni non trasferibili, mediante posta ordinaria, è da considerarsi socialmente inaccettabile.
Infatti, stando alle norme sul servizio postale applicabili alla fattispecie di causa (d.m. 26 febbraio 2004, successivamente raccolte nelle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di , approvate dall'Autorità per le Garanzie nelle CP_6
pagina4 di 7 Comunicazioni con delibera del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons), mentre la posta raccomandata ed assicurata consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, oltre che di assicurare il contenuto del plico, prevedendo la tracciatura elettronica della spedizione, cioè la possibilità di ottenere informazioni sul luogo in cui si trova il plico e sullo stato di “lavorazione” dell'invio, la posta ordinaria non prevede la consegna di una ricevuta di spedizione, né la consegna di un avviso di ricevimento;
non vi è alcuna garanzia che il plico spedito venga consegnato nelle mani del destinatario o dei suoi familiari conviventi, né è prevista una forma di “tracciamento” del percorso “di lavorazione” dell'invio con la possibilità per il mittente di controllare dove esso si trovi e quando giunga nella disponibilità del destinatario.
Peraltro, la possibilità di avere informazioni in tempo reale circa il percorso fatto dal plico dopo la spedizione consente al mittente diligente di rendersi conto di eventuali eventi anomali e di avvertire la banca trattaria o emittente, per evitare che questa possa pagare nelle mani di un soggetto che non sia il legittimo intestatario dell'assegno non trasferibile. La spedizione di quest'ultimo, dunque, a mezzo della posta ordinaria, espone il debitore-mittente a rischi ingiustificati in base alle regole di comune prudenza socialmente riconosciute, ed espone ingiustificatamente ad un maggiore rischio di inadempimento anche le banche, con riferimento all'obbligo su di esse incombente di controllare con tutta la diligenza e la perizia possibili la corrispondenza tra colui che pone all'incasso l'assegno non trasferibile e il soggetto indicato su di esso come legittimato cartolare alla riscossione.
La condotta di chi spedisce per posta ordinaria un assegno non trasferibile, dunque, contrasta con il dovere di agire, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a carico dell'agente, in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda circolatoria del titolo, dovere enucleabile dall'art. 2 Cost., e che a livello di legislazione ordinaria trova espressione nella regola di cui all'art. 1227 c.c..
Ne consegue, per l'effetto, l'affermazione di responsabilità contrattuale in capo ad CP_1
[...] Contr Quanto alla pretesa responsabilità contrattuale (da contatto sociale qualificato) di sostenuta dalla convenuta, occorre rilevare che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021;
Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del
2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui dopo la pronuncia a
Sezioni Unite n. 12477 del 2018, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma, cosicché, nel concreto della fattispecie, va evidenziato che la carta di identità costituisce nel nostro ordinamento uno dei possibili strumenti di identificazione personale. Pertanto, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta, l'istituto bancario non è in linea generale tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, né alcuna indagine presso il comune di nascita. Altrettanto erroneo è il richiamo alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al pagina5 di 7 presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta una portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n. 35755 del
2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019). Ne consegue che l'identificazione con documento di identità – tenuto conto, peraltro, che non risulta che il titolo presentasse visibili segni di alterazione o contraffazione – non si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del
2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024).
Cionondimeno, la diligenza della banca che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze “anomale” che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. Nel caso di specie, va valorizzato il fatto che, nel concreto, il prenditore non era un “cliente abituale” dell'ufficio di Livorno della banca;
che, anzi, aveva appena aperto, proprio presso la filiale di Livorno dell' , un apposito conto corrente;
che su questo, dopo aver negoziato il CP_5 titolo di importo considerevole a Firenze in maniera anonima presso uno sportello automatico
ATM (dunque senza controllo, circostanza pacifica), aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno, per poi esigerle appena qualche giorno dopo a Napoli con molteplici prelievi nel massimo importo possibile;
che l'ufficio utilizzato per queste operazioni era situato in una parte del territorio italiano (Napoli) molto distante da quella propria dell'indirizzo del beneficiario del titolo.
Ora, la valorizzazione di questa serie di circostanze muove ragionevolmente nella Contr prospettiva della non diligenza del comportamento nel concreto tenuto dalla negoziatrice secondo il criterio dell'accorto banchiere: la catena delle dette circostanze rappresenta, invero, una delle più diffuse e conosciute modalità di “trarre profitto” da assegni di traenza in un modo o nell'altro sottratti dalla loro destinazione naturale mediante condotte fraudolente. Contr Non avendo dimostrato di aver effettuato ulteriori controlli alla luce di tali classiche
“anomalie extracartolari” (ad esempio mediante una verifica di controllo presso il comune di Livorno in ordine alla residenza del correntista quantomeno dopo il versamento dell'assegno tramite sportello ATM sito in Firenze e i primi prelievi successivi a Napoli), va dichiarata la sua responsabilità contrattuale (da contatto sociale qualificato) in concorso con quella di per i motivi sopra indicati, in via CP_1 solidale nei confronti dell'attore.
Convenuta e terza chiamata devono dunque essere dichiarate tenute e condannate al pagamento a favore dell'attore della somma pari ad € 16.473,25, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo (giusta condizioni contrattuali di polizza indicate a pagg. 18 e 19), a titolo di esatto adempimento all'obbligazione restitutoria derivante dal riscatto di polizza. Per l'effetto, sussistono i presupposti per condannare la convenuta e la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valori medi per tutte le fasi) secondo il criterio del decisum.
Per contro, dev'essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore nei confronti delle controparti ex art. 96 c.p.c.. In effetti, mentre non vi è stata prova del danno da parte dell'istante ai fini dell'individuazione della responsabilità ex art. 96 co. 1 c.p.c., per altro verso la resistenza da parte delle stesse non ha arrecato danni irreparabili a carico dell'attore né è stata indicativa pagina6 di 7 di una grave negligenza nell'uso dello strumento processuale. La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, infatti, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché resistere in giudizio per far valere una posizione non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..
Infine, per quanto riguarda il rapporto interno tra condebitori solidali, in ragione del grado della colpa di entrambi per la rispettiva condotta sopra analizzata, sussistono ragioni per attribuire ai medesimi identica quota di responsabilità (50%).
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda trasversale del convenuta nei confronti della terza chiamata, inoltre, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara tenute e condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 16.473,25, oltre agli interessi legali
[...] Parte_1 dal 15.04.2019 al saldo;
-Dichiara tenute e condanna e Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite a favore di che liquida in € 264 per esborsi e in € 5.077 Parte_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
-Accerta e dichiara la corresponsabilità contrattuale per la medesima quota del 50% di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
-Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Venezia il 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
[Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Stefano Zaina]
pagina7 di 7