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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.13156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.13156/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA Parte_1 C.F._1
9, PALERMO, presso lo studio dell'avv. TORTORICI MARIA LUISA ( ), che C.F._2
lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
(P. I.V.A. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
delegato dott.ssa elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9, Controparte_2
ROMA, presso lo studio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI ( , che lo rappresenta C.F._3
e difende per procura notarile alle liti allegata all'atto d'appello,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5433 del 13.09.2022, mai notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, Sezione I° Civile, nell'ambito del giudizio n.7623/22 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e rassegnate in seno al presente atto di appello che quivi di seguito si riportano: ritenuta la correttezza della prospettazione di parte appellante e la fondatezza dei motivi pagina 1 di 5 dalla stessa dedotti, dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo n.30058/2020 in favore di quello di Palermo e, per l'effetto, dichiarare la nullità
e/o inefficacia del medesimo provvedimento;
accertare e dichiarare infondato ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto privo di prova scritta ex art.634 cpc, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo;
in ragione della mancata contestazione da parte dell'appellata del disconoscimento della sottoscrizione del contratto operato dall'Avv. e della conseguente mancata Pt_1
verificazione della firma, ritenere non provato il rapporto contrattuale sussistente tra le parti e, dunque, insussistente il credito vantato dalla Inoltre, tenuto conto della mancata prova CP_1 dell'accettazione da parte dell'Avv. dell'eredità del di lui padre Avv. Parte_1 CP_3 reale contraente, ritenere l'appellante estraneo al rapporto negoziale dedotto in sede monitoria con la conseguenza che nessun effetto di questi possa essergli imputato e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare non dimostrato il credito ingiunto poiché la condanna da parte del Giudice di Pace si basa sul presupposto dell'avvenuta successione nel contratto originariamente stipulato dall'Avv. padre dell'odierno appellante. Tale questione, in quanto mai CP_3
dibattuta in primo grado ed emersa per la prima volta in sentenza (e quindi rilevata ex officio dal
Giudice), ha comportato la violazione del contraddittorio. Per l'effetto, riformare la Sentenza n.5433 del 13.09.2022 nel senso di ritenere non dimostrato il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n.30058/2020. Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, illegittima e non provata e, per l'effetto, revocare e dichiarare infondato, nullo ed inefficace il D.I. opposto per i motivi sopra esposti;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Giudice di Pace di Milano per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2022 resa dal giudice di Pace di
Milano, depositata in data 13/09/2022, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n.7623/2021 RG presentato dall'avv. per tutti i motivi come sopra Parte_1 esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Nel merito,respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2021, resa dal Giudice di Pace di Milano, depositata in data
13/09/2022, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con pagina 2 di 5 n.7623/2021 RG, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto dall'avv. e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 13.03.2023 l'avv. ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data 13.09.22, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 25.09.2023, l'appellata ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini per gli atti conclusivi, la causa è passata in decisione.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di pace ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.30058/2020, depositato in data 27.10.2020, notificato ex art.139 secondo comma cpc, in data
18.12.2020, e opposto con atto di citazione notificato in data 27.01.2021.
Col ricorso in monitorio deduce il mancato pagamento residuo di tre fatture, Controparte_1
emesse in forza di contratto di fornitura di testi e servizi editoriali (banche dati).
L'appellante ribadisce, qui, anzitutto, l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata in prima cura, che il giudice di pace ha respinto sotto un duplice profilo, per non avere l'allora opponente sollevato l'eccezione medesima “con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt.18, 19 e 20 cpc” e per avere ritenuto la competenza del giudice adito in monitorio con riferimento al disposto del terzo comma dell'art.1182 cc essendo Milano, quale sede legale della ricorrente opposta, il foro competente per il pagamento dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, in relazione all'art.20 cpc.
Ciò posto, reputa questo giudice che il motivo di gravame relativo all'erroneamente ritenuta competenza per territorio del giudice adito in monitorio, idoneo a definire il giudizio, oltre ad essere specifico, ex art.342 cpc -laddove l'atto di citazione reca chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (non occorrendo, a tal fine, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, Cass.n.36481/'22) -sia fondato nel merito e debba, perciò, essere accolto.
Risulta dalla stessa sentenza di prima cura che l'appellante risiede in Palermo, sicché evidente appare il riferimento al disposto dell'art.18 cpc a sostegno dell'eccezione in parola.
pagina 3 di 5 Quanto al disposto dell'art.20 cpc, giova osservare che l'appellato non deduce la competenza del Foro di Milano per forum contractus, ma solo per forum destinatae solutionis, in relazione al contratto azionato in monitorio, allegando che, “nel sottoscrivere il contratto oggetto del presente giudizio…l'opponente accettava espressamente l'applicazione della clausola relativa alla deroga del
Foro (cfr. fascicolo monitorio)” -così a pag.4 della comparsa di costituzione e risposta in prima cura.
L'appellato, tuttavia, non ha qui dimostrato di avere prodotto in prima cura il fascicolo monitorio coi documenti allegati al ricorso, con specifico riferimento al contratto indicato al doc.2, e neppure in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio d'opposizione risulta prodotto il contratto medesimo -come risulta dall'indice dei documenti redatto a pag.17 della comparsa medesima.
I contratti figurano depositati dall'appellato in allegato alle note integrative ex art.320 cpc, datate
29.11.2021, ma dei medesimi non v'è traccia nel fascicolo telematico depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, datata 21.09.2023, risultando prodotte soltanto le dette note integrative.
Dunque, questo giudice non può consultare il contratto cui fa riferimento l'appellato, la cui conclusione
è, tuttavia, fermamente contestata dall'appellante (così in atto d'appello, pag.4).
E', peraltro, noto che l'onere della prova a fondamento della competenza per territorio del giudice adito grava sulla parte che ha proposto la domanda, cioè, qui, l'allora ricorrente opposto, qui appellato (sul tema, Cass.n.14236/'99, n.6652/'07) -prova che, qui, non può dirsi fornita.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa in secondo grado, nel fascicolo di parte di documenti prodotti in primo grado -qui, i contratti cui fa riferimento l'appellato -non priva il giudice d'appello del potere di decidere il gravame nel merito
(Cass.n.6645/'24); poiché, tuttavia, non risulta possibile verificare i criteri adoperati dall'appellato per quantificare gli importi fatturati, quali dovrebbero risultare dal titolo negoziale azionato in causa, ciò priva senz'altro l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio del carattere della liquidità, con la conseguenza che non trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art.1182 cc, bensì quello di cui al successivo quarto comma (in tema, Cass.n.7722/'19).
Solo per completezza giova evidenziare che il mancato rinvenimento dei contratti non permette neppure di verificare quale sia il luogo di conclusione dei medesimi -cioè, il cd forum contractus.
Tanto comporta senz'altro, l'accoglimento del motivo di gravame in scrutinio, e, quindi,
l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, competente essendo il Giudice di pace di Palermo, e la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, senza che occorra pagina 4 di 5 esaminare le ulteriori censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , previa riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data 13.09.2022, revoca il decreto ingiuntivo n.30058/2020, poiché emesso da Giudice territorialmente incompetente, competente essendo il
Giudice di pace di Palermo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in €49,00 per spese ed €865,00 per compensi, e, per il secondo grado, in €147,00 per spese ed €1.500,00 per compensi, oltre, per ciascun grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.13156/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA Parte_1 C.F._1
9, PALERMO, presso lo studio dell'avv. TORTORICI MARIA LUISA ( ), che C.F._2
lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
(P. I.V.A. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
delegato dott.ssa elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9, Controparte_2
ROMA, presso lo studio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI ( , che lo rappresenta C.F._3
e difende per procura notarile alle liti allegata all'atto d'appello,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5433 del 13.09.2022, mai notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Milano, Sezione I° Civile, nell'ambito del giudizio n.7623/22 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e rassegnate in seno al presente atto di appello che quivi di seguito si riportano: ritenuta la correttezza della prospettazione di parte appellante e la fondatezza dei motivi pagina 1 di 5 dalla stessa dedotti, dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo n.30058/2020 in favore di quello di Palermo e, per l'effetto, dichiarare la nullità
e/o inefficacia del medesimo provvedimento;
accertare e dichiarare infondato ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto privo di prova scritta ex art.634 cpc, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo;
in ragione della mancata contestazione da parte dell'appellata del disconoscimento della sottoscrizione del contratto operato dall'Avv. e della conseguente mancata Pt_1
verificazione della firma, ritenere non provato il rapporto contrattuale sussistente tra le parti e, dunque, insussistente il credito vantato dalla Inoltre, tenuto conto della mancata prova CP_1 dell'accettazione da parte dell'Avv. dell'eredità del di lui padre Avv. Parte_1 CP_3 reale contraente, ritenere l'appellante estraneo al rapporto negoziale dedotto in sede monitoria con la conseguenza che nessun effetto di questi possa essergli imputato e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare non dimostrato il credito ingiunto poiché la condanna da parte del Giudice di Pace si basa sul presupposto dell'avvenuta successione nel contratto originariamente stipulato dall'Avv. padre dell'odierno appellante. Tale questione, in quanto mai CP_3
dibattuta in primo grado ed emersa per la prima volta in sentenza (e quindi rilevata ex officio dal
Giudice), ha comportato la violazione del contraddittorio. Per l'effetto, riformare la Sentenza n.5433 del 13.09.2022 nel senso di ritenere non dimostrato il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n.30058/2020. Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, illegittima e non provata e, per l'effetto, revocare e dichiarare infondato, nullo ed inefficace il D.I. opposto per i motivi sopra esposti;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al
Giudice di Pace di Milano per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2022 resa dal giudice di Pace di
Milano, depositata in data 13/09/2022, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n.7623/2021 RG presentato dall'avv. per tutti i motivi come sopra Parte_1 esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Nel merito,respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2021, resa dal Giudice di Pace di Milano, depositata in data
13/09/2022, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con pagina 2 di 5 n.7623/2021 RG, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto dall'avv. e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 13.03.2023 l'avv. ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data 13.09.22, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 25.09.2023, l'appellata ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini per gli atti conclusivi, la causa è passata in decisione.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di pace ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.30058/2020, depositato in data 27.10.2020, notificato ex art.139 secondo comma cpc, in data
18.12.2020, e opposto con atto di citazione notificato in data 27.01.2021.
Col ricorso in monitorio deduce il mancato pagamento residuo di tre fatture, Controparte_1
emesse in forza di contratto di fornitura di testi e servizi editoriali (banche dati).
L'appellante ribadisce, qui, anzitutto, l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata in prima cura, che il giudice di pace ha respinto sotto un duplice profilo, per non avere l'allora opponente sollevato l'eccezione medesima “con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt.18, 19 e 20 cpc” e per avere ritenuto la competenza del giudice adito in monitorio con riferimento al disposto del terzo comma dell'art.1182 cc essendo Milano, quale sede legale della ricorrente opposta, il foro competente per il pagamento dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, in relazione all'art.20 cpc.
Ciò posto, reputa questo giudice che il motivo di gravame relativo all'erroneamente ritenuta competenza per territorio del giudice adito in monitorio, idoneo a definire il giudizio, oltre ad essere specifico, ex art.342 cpc -laddove l'atto di citazione reca chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (non occorrendo, a tal fine, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, Cass.n.36481/'22) -sia fondato nel merito e debba, perciò, essere accolto.
Risulta dalla stessa sentenza di prima cura che l'appellante risiede in Palermo, sicché evidente appare il riferimento al disposto dell'art.18 cpc a sostegno dell'eccezione in parola.
pagina 3 di 5 Quanto al disposto dell'art.20 cpc, giova osservare che l'appellato non deduce la competenza del Foro di Milano per forum contractus, ma solo per forum destinatae solutionis, in relazione al contratto azionato in monitorio, allegando che, “nel sottoscrivere il contratto oggetto del presente giudizio…l'opponente accettava espressamente l'applicazione della clausola relativa alla deroga del
Foro (cfr. fascicolo monitorio)” -così a pag.4 della comparsa di costituzione e risposta in prima cura.
L'appellato, tuttavia, non ha qui dimostrato di avere prodotto in prima cura il fascicolo monitorio coi documenti allegati al ricorso, con specifico riferimento al contratto indicato al doc.2, e neppure in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio d'opposizione risulta prodotto il contratto medesimo -come risulta dall'indice dei documenti redatto a pag.17 della comparsa medesima.
I contratti figurano depositati dall'appellato in allegato alle note integrative ex art.320 cpc, datate
29.11.2021, ma dei medesimi non v'è traccia nel fascicolo telematico depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, datata 21.09.2023, risultando prodotte soltanto le dette note integrative.
Dunque, questo giudice non può consultare il contratto cui fa riferimento l'appellato, la cui conclusione
è, tuttavia, fermamente contestata dall'appellante (così in atto d'appello, pag.4).
E', peraltro, noto che l'onere della prova a fondamento della competenza per territorio del giudice adito grava sulla parte che ha proposto la domanda, cioè, qui, l'allora ricorrente opposto, qui appellato (sul tema, Cass.n.14236/'99, n.6652/'07) -prova che, qui, non può dirsi fornita.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa in secondo grado, nel fascicolo di parte di documenti prodotti in primo grado -qui, i contratti cui fa riferimento l'appellato -non priva il giudice d'appello del potere di decidere il gravame nel merito
(Cass.n.6645/'24); poiché, tuttavia, non risulta possibile verificare i criteri adoperati dall'appellato per quantificare gli importi fatturati, quali dovrebbero risultare dal titolo negoziale azionato in causa, ciò priva senz'altro l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio del carattere della liquidità, con la conseguenza che non trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art.1182 cc, bensì quello di cui al successivo quarto comma (in tema, Cass.n.7722/'19).
Solo per completezza giova evidenziare che il mancato rinvenimento dei contratti non permette neppure di verificare quale sia il luogo di conclusione dei medesimi -cioè, il cd forum contractus.
Tanto comporta senz'altro, l'accoglimento del motivo di gravame in scrutinio, e, quindi,
l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, competente essendo il Giudice di pace di Palermo, e la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, senza che occorra pagina 4 di 5 esaminare le ulteriori censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , previa riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data 13.09.2022, revoca il decreto ingiuntivo n.30058/2020, poiché emesso da Giudice territorialmente incompetente, competente essendo il
Giudice di pace di Palermo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in €49,00 per spese ed €865,00 per compensi, e, per il secondo grado, in €147,00 per spese ed €1.500,00 per compensi, oltre, per ciascun grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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