Decreto cautelare 31 gennaio 2026
Sentenza breve 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Saya, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- dell’esclusione del ricorrente dal test per il superamento del c.d. “semestre – filtro” e passaggio al II semestre del corso ordinario di studi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, per il mancato conseguimento della soglia di frequenza minima di cui all’art. 4, comma 5, del d.m. del Ministero dell’Università e la Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato al Ministero dell’Università e della Ricerca (nel prosieguo “MUR” o “Ministero”) e all’Università di Messina il 19 gennaio 2026, il ricorrente – iscritto al c.d. “semestre filtro” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di tale Ateneo – contestava la propria mancata ammissione alla prima sessione del relativo test finale per il passaggio al II semestre del corso ordinario (già svoltasi il 20 novembre 2025), disposta in relazione al mancato conseguimento della soglia di frequenza minima di cui all’art 4, comma 5, del d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, lamentando l’illegittimità del relativo obbligo, per violazione del principio di legalità, per non essere previsto né dalla legge delega n. 26/2025 né dal d.lgs. n. 71/2025, bensì contemplato “ ex novo della fonte secondaria, che in tal modo ha introdotto uno strumento selettivo ulteriore , non previsto, non autorizzato dalla fonte di rango primario ”, nonché la manifesta irragionevolezza ed illogicità di tale prescrizione.
Deduceva, comunque, il ricorrente di aver già presentato un altro ricorso al T.A.R. della Sicilia, Catania in relazione ad un riferito “ malfunzionamento nel sistema telematico di rilevazione delle presenze” e a “ la specifica questione ” dell’“ omessa concessione del recupero e/o rettifica delle presenze ” e “ formalizzazione di un provvedimento da parte della stessa Università di che lo escludeva per l'omessa frequenza ai corsi del semestre-filtro, che qui viene ripresa ”, che avrebbe dato origine ad un provvedimento monocratico cautelare favorevole, in ragione del quale egli avrebbe effettuato il test in sede di secondo appello d'esami, con diniego però degli ausilii a lui spettanti in quanto “affetto da dislessia e discaluculia e da disturbo d.s.a. come debitamente certificato e comunicato più volte ” (questione quest’ultima che sarebbe stata anch’essa “ sollevata avanti al T.A.R. Sicilia Catania ” ma comunque “ esplicitata ” anche nel ricorso in esame “ per fornire al Decidente elementi di giudizio riguardo la condotta complessivamente non trasparente e scorretta dell'Ateneo resistente ”), con successivo diniego della domanda cautelare in sede collegiale “ considerato che lo studente, nelle condizioni esposte, non ha superato il test ” (in tal senso, quanto si legge alle pag. 5 e 6 del ricorso), senza tuttavia indicare gli estremi del provvedimento monocratico né del ricorso cui lo stesso si riferisce.
Chiedeva in via cautelare l’ammissione con riserva (finanche inaudita altera parte) al II semestre e “ in ogni caso … la partecipazione al test, previa in ipotesi di inottemperanza, disponendo già la nomina di commissario ad acta, con espletamento ad hoc della prova, con l'ausilio dei mezzi previsti per lo studente disabile come in fattispecie e nel numero di volte garantito agli altri studenti, ovvero in due prove, avendola il Sig -OMISSIS- espletata una sola volta in assenza degli strumenti tutori per la sua patologia, per effetto del provvedimento cautelare presidenziale ” e nel merito di “ annullare e/o dichiarare nullo od inesistente il provvedimento o la mera esclusione … anche previa disapplicazione od annullamento del d.m. (MIUR) n. 419 del 30.05.2025 e connessi;
consentire l'iscrizione dello studente al corso ordinario di medicina senza l'incombente delle prove per test; confermare la reiterazione del test per il ricorrente ”.
Il Ministero e l’Università si costituivano in giudizio, eccependo, oltre al difetto di legittimazione attiva dell’Ateneo, l’inammissibilità del gravame per litispendenza e violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla riferita proposizione di un identico ricorso ad altro T.A.R. nonché “ l’inammissibilità, l’improponibilità, l’irricevibilità del ricorso ” (anche) in relazione all’avvenuta pubblicazione, in ossequio all’allegato 1 del d.m. MUR n. 1115/2025, “ Dalle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2026 … nell’area riservata del portale CINECA Universitaly (del) le graduatorie nazionali di merito nominative” .
Seguiva il deposito di un atto a firma del legale di parte ricorrente - non notificato all’amministrazione resistente - con cui si dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sostanzialmente in relazione alla volontà di voler coltivare il giudizio in precedenza avviato innanzi al T.A.R. Sicilia, Catania, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di profili di improcedibilità del ricorso e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò posto, il Collegio - nel rilevare come il ricorso non possa essere dichiarato estinto, attesa la mancata osservanza delle formalità a tal fine stabilite dall’art. 84, comma 3, del cod. proc. amm. (notifica della rinuncia alle altre parti) - tenuto conto di quanto previsto al comma 4 di tale articolo, dichiara comunque il ricorso improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione in tal senso resa dal ricorrente.
Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
RA MO, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MO | EN IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.