CA
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2024, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. n. 658/2023
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
per deliberare nel giudizio n. 658/2023 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Francesco Volpe e Parte_1
Vito Aurelio Pappalepore
- Attore in riassunzione -
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dall'avv. Adriano Esposito
- Convenuto in riassunzione -
Oggetto: espropriazione per pubblica utilità. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, depositate in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2024 a seguito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con ordinanza depositata il 24.4.2024.
FATTO e DIRITTO
1. – Nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 28.11.2023 l'intestata Corte di Appello, dopo una sintetica ricostruzione dei fatti di causa, ha proposto alle parti quanto di seguito testualmente riportato:
agisce in riassunzione, in qualità di comproprietario per la quota della metà Parte_1
indivisa del suolo distinto in catasto al foglio 9, particelle 531, 555 e 1518, compreso nel piano di
lottizzazione approvato con deliberazione del C.C. di n. 20 del 5.6.2003, lamentando di aver CP_1
subito l'imposizione di un vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo della volumetria di e.r.p., per
effetto del rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, delle concessioni edilizie nn. 72/98, 82/98,
94/98, 54/00, 103/98 e 102/98 e della successiva edificazione dei volumi autorizzati con tali titoli in favore
delle cooperative edilizie beneficiarie dell'assegnazione dei suoli e delle relative concessioni edilizie.
Con ordinanza n. 7112/2023 le S.U. della Corte Suprema di Cassazione, dirimendo il conflitto
negativo di giurisdizione sollevato dal TAR per la Puglia con ordinanza del 12.4.2022, a seguito della
declinatoria pronunciata ex art. 37 cpc dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2022/2014, hanno
dichiarato la giurisdizione del GO e devoluto la competenza decisoria alla medesima Corte di Appello.
A seguito della riassunzione della causa, il si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1
resistito alle avverse pretese indennitarie, denunciando l'esorbitanza del valore unitario di mercato della
volumetria, determinato dall'attore in riassunzione in € 200,00 al mc, giacché lo stesso è di gran lunga
superiore a quello stimato in altri giudizi definiti dalla Corte di Appello di Bari. Al riguardo, il convenuto
in riassunzione ha richiamato le sentenze n. 874/2018 e n. 2024/2020 con le quali, in fattispecie analoghe a
quella in esame, la predetta Corte ha determinato in €/mc 74,22 e €/mc 81,11 il valore unitario della
volumetria dei suoli ricadenti nella medesima maglia urbanistica “C1.4B” della zona di nuova espansione
“C1” del previgente PdF del , nello stesso periodo di validità del PdL per cui è causa. Controparte_1
2 L'attore in riassunzione, nelle note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza del
28.11.2023, ha richiesto l'ammissione di ctu estimativa.
Orbene, appare opportuno invitare le parti a comporre amichevolmente la controversia, facendo
applicazione dei parametri estimativi già presi in considerazione nelle precedenti pronunzie emesse dalla
Corte di Appello di Bari, relativi a fattispecie analoghe, ciò al fine di conseguire un'immediata definizione
bonaria della causa e di evitare un aumento dei costi del processo derivanti dall'espletamento di una
dispendiosa ctu e dall'emissione della pronunzia di merito.
Quanto alle spese relative alle fasi e ai gradi anteriori del giudizio, occorre tener conto che la
questione relativa all'appartenenza della controversia (avente ad oggetto la cd. espropriazione “atipica”
di diritti volumetrici) alla giurisdizione del GO ex art. 39 co. 4 TUes, in applicazione degli artt. 133 co. 1
lett. g) cpa e 53 co. 2 TUes, è stata risolta in maniera specifica per la prima volta da Cass. SU 7.12.2016 n.
25039, alla quale ha, poi, dato continuità Cass. S.U. n. 7112/2023. Di talché, l'anzidetta questione, al
tempo di adozione della pronuncia declinatoria della Corte di Appello del 2014, presentava connotazioni
d'indubbia incertezza.
Pertanto, appare equo proporre alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite del
precedente unico grado svoltosi davanti alla Corte di Appello nonché della fase di legittimità e, invece, il
pagamento del compenso legale in relazione all'odierno giudizio di riassunzione a carico del CP_1
, da determinarsi utilizzando lo scaglione in cui è ricompreso il valore complessivo
[...]
dell'indennizzo da attività lecita dell'Amministrazione, da calcolarsi quest'ultimo in base alla media dei
prezzi unitari di mercato utilizzati nei due precedenti giudiziari sopra indicati, secondo i parametri forensi
medi delle sole fasi di studio e introduttiva, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge.
PQM
Letto ed
applicato l'art. 185-bis cpc, invita le parti a transigere/conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
1) determinazione del complessivo indennizzo espropriativo spettante, “pro quota”, a Parte_1
sulla scorta della media dei prezzi unitari di mercato stabiliti nelle sentenze n. 874/2018 e n. 2024/2020
della Corte di Appello di Bari;
2) conseguente deposito, da parte del , della somma Controparte_1
così determinata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT a disposizione dell'avente
diritto, oltre interessi al tasso legale e maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza e criteri
di calcolo analoghi a quelli indicati nella sentenza n. 2024/2020, fino al giorno del deposito;
3)
3 compensazione integrale fra le parti delle spese di lite relative al precedente grado svoltosi davanti alla
Corte di Appello nonché alla fase di legittimità; 4) pagamento da parte del , in favore Controparte_1
di delle spese e competenze legali relative all'odierna fase di riassunzione, da Parte_1
determinarsi alla stregua dello scaglione di valore in cui è ricompreso l'equivalente pecuniario
dell'indennizzo espropriativo spettante all'attore, secondo gli importi medi delle fasi di studio ed
introduttiva, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge. Rinvia la causa all'udienza del 13 febbraio 2024,
ore di rito, per verificare l'esito della proposta ex art. 185-bis cpc…”.
2. – Dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 185-bis cpc le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della causa, la quale, nel prosieguo, ha seguìto le regole proprie del rito ordinario di cognizione in quanto introdotta con atto di citazione notificato il 21.7.2011.
3. – Con le note di trattazione scritta del 10.4.2024 il patrocinatore del Controparte_1
ha fatto presente “che con nota prot. 10889 del 03.04.2024 l'Ente ha comunicato al sottoscritto
difensore di non aderire all'invito a transigere/conciliare la controversia alle condizioni di cui
all'Ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 28.11.2023, in considerazione dei “possibili dubbi ed
eccezioni in ordine alla ripetibilità e non opponibilità della stessa (ndr. transazione/conciliazione)
in sede di azione di rivalsa nei confronti delle cooperative e loro aventi causa (soci assegnatari,
acquirenti cc.). Tema - come già evidenziato - di assoluta rilevanza attese le ripercussioni in tema
di recupero di quanto corrisposto che avrebbe anche un passaggio in consiglio comunale per il
riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii”…”.
4. – L'attore in riassunzione, che pure aveva accettato la proposta del Collegio, ha preso atto dell'intendimento dell'Amministrazione comunale ed ha chiesto di disporre ctu estimativa.
5. – Con ordinanza del 24.4.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
4 6. – Invero, l'espletamento di un accertamento tecnico di natura estimativa si rivelerebbe sostanzialmente superfluo – stante la possibilità di utilizzare i dati tecnici acquisiti nel corso di precedenti giudizi aventi ad oggetto fattispecie similari – e sarebbe, inoltre, fonte di un ulteriore aggravio economico per le parti.
7. – L'eccezione d'inammissibilità della domanda formulata dal – il Controparte_1
quale sostiene che le conclusioni contenute nella comparsa di riassunzione del 16.5.2023 siano in parte diverse da quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio – è infondata in quanto non è
dato riscontrare alcuna difformità di “causa petendi” e di “petitum” nel confronto fra gli anzidetti atti di parte, avendo richiesto immutabilmente la corresponsione Parte_1
dell'indennizzo per l'imposizione di un vincolo sostanzialmente espropriativo di volumetria e.r.p.
sul suolo di cui è comproprietario.
8. – Pertanto, richiamando il contenuto nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc, il valore unitario della volumetria dei suoli di cui è comproprietario “pro indiviso” con la nipote Parte_1
può essere stimato in €/mc 77,66 (costituente la media aritmetica fra i valori di Parte_2
€/mc 74,22 ed €/mc 81,11, così determinati nelle sentenze della Corte di Appello di Bari n.
874/2018 e n. 2024/2020). Poiché la volumetria residenziale pubblica espressa dall'intero suolo è
di mc 1.936 e dal momento che lo stesso immobile è in contitolarità fra due proprietari in ragione della metà ciascuno, a spetta il controvalore della cubatura di mc 968, pari Parte_1
all'importo indennitario (arrotondato) di € 75.175,00.
8.1. – In proposito, mette conto rilevare che a pag. 8 della comparsa conclusionale del
14.5.2024 il ha testualmente dedotto che “Tali valori di stima (ossia quelli Controparte_1
utilizzati nelle suddette pronunzie precedentemente emesse dalla Corte di Appello di Bari, nde) si
appalesano certamente più in linea con i reali valori di mercato alla data di stipulazione della
convenzione di lottizzazione (11.02.2005) e si confida possano fungere da riferimento per la
determinazione del danno ove mai l'Ecc.mo Collegio ritenesse di accogliere l'azione proposta dal
sig. . Parte_1
5 8.2. – Poiché l'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione costituisce un debito di valuta, l'importo di € 75.175,00 riconosciuto come spettante all'attore in riassunzione non può essere maggiorato della rivalutazione monetaria (cfr., fra le pronunce di legittimità più
recenti, Cass. 18.8.2017 n. 20178; Cass.
4.4.2018 n. 8337; Cass.
9.1.2020 n. 217; Cass. 10.2.2021
n. 3274), con ciò deflettendosi dal recepimento “in parte qua” della proposta ex art. 185-bis cpc in quanto la stessa era stata “naturalmente” formulata con finalità esclusivamente conciliative,
prescindendo dall'esame di specifici profili “in iure” della causa.
8.3. – La decisione di tipo meramente liquidatorio emessa dal Collegio, lungi dal consentire la condanna dell' al pagamento della somma determinata, comporta Controparte_2
unicamente la necessità di impartire l'ordine di versamento della stessa presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato competente per territorio, oltre al riconoscimento degli interessi
“compensativi” a far data dal febbraio 2005, epoca di approvazione della convenzione di lottizzazione, segnante il momento di perfezionamento della fattispecie ablatoria “atipica”
dell'espropriazione sostanziale della volumetria.
9. – Infine, le spese processuali relative al precedente unico grado, alla fase di legittimità e di quella di riassunzione sono regolate in conformità del contenuto della proposta ex art. 185-bis cpc.
In relazione a quest'ultima fase, in ragione del mancato consenso dell'Ente alla definizione conciliativa della controversia e del conseguente avvenuto deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 cpc, deve liquidarsi il compenso legale riguardante anche la fase decisionale.
PQM
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc del giudizio n. 1249/2011 R.G., originariamente instaurato davanti alla Corte di Appello di Bari con atto di citazione notificato il 21.7.2011, così
provvede:
6 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, determina in complessivi €
75.175,00 l'indennità di espropriazione che il è tenuto a corrispondere a Controparte_1
; Parte_1
2) ordina al di versare la suddetta somma presso la Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Bari/BAT a disposizione dell'avente diritto, oltre interessi “compensativi”
dal febbraio 2005 fino al giorno del deposito;
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite relative al precedente unico grado svoltosi davanti alla Corte di Appello di Bari nonché alla fase di legittimità;
4) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative all'odierna fase di riassunzione, che si liquidano in complessivi €
9.991,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi per l'iscrizione a ruolo della causa,
nonché Rsf, Cpa ed Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
7
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
per deliberare nel giudizio n. 658/2023 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Francesco Volpe e Parte_1
Vito Aurelio Pappalepore
- Attore in riassunzione -
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dall'avv. Adriano Esposito
- Convenuto in riassunzione -
Oggetto: espropriazione per pubblica utilità. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, depositate in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2024 a seguito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con ordinanza depositata il 24.4.2024.
FATTO e DIRITTO
1. – Nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 28.11.2023 l'intestata Corte di Appello, dopo una sintetica ricostruzione dei fatti di causa, ha proposto alle parti quanto di seguito testualmente riportato:
agisce in riassunzione, in qualità di comproprietario per la quota della metà Parte_1
indivisa del suolo distinto in catasto al foglio 9, particelle 531, 555 e 1518, compreso nel piano di
lottizzazione approvato con deliberazione del C.C. di n. 20 del 5.6.2003, lamentando di aver CP_1
subito l'imposizione di un vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo della volumetria di e.r.p., per
effetto del rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, delle concessioni edilizie nn. 72/98, 82/98,
94/98, 54/00, 103/98 e 102/98 e della successiva edificazione dei volumi autorizzati con tali titoli in favore
delle cooperative edilizie beneficiarie dell'assegnazione dei suoli e delle relative concessioni edilizie.
Con ordinanza n. 7112/2023 le S.U. della Corte Suprema di Cassazione, dirimendo il conflitto
negativo di giurisdizione sollevato dal TAR per la Puglia con ordinanza del 12.4.2022, a seguito della
declinatoria pronunciata ex art. 37 cpc dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2022/2014, hanno
dichiarato la giurisdizione del GO e devoluto la competenza decisoria alla medesima Corte di Appello.
A seguito della riassunzione della causa, il si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1
resistito alle avverse pretese indennitarie, denunciando l'esorbitanza del valore unitario di mercato della
volumetria, determinato dall'attore in riassunzione in € 200,00 al mc, giacché lo stesso è di gran lunga
superiore a quello stimato in altri giudizi definiti dalla Corte di Appello di Bari. Al riguardo, il convenuto
in riassunzione ha richiamato le sentenze n. 874/2018 e n. 2024/2020 con le quali, in fattispecie analoghe a
quella in esame, la predetta Corte ha determinato in €/mc 74,22 e €/mc 81,11 il valore unitario della
volumetria dei suoli ricadenti nella medesima maglia urbanistica “C1.4B” della zona di nuova espansione
“C1” del previgente PdF del , nello stesso periodo di validità del PdL per cui è causa. Controparte_1
2 L'attore in riassunzione, nelle note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza del
28.11.2023, ha richiesto l'ammissione di ctu estimativa.
Orbene, appare opportuno invitare le parti a comporre amichevolmente la controversia, facendo
applicazione dei parametri estimativi già presi in considerazione nelle precedenti pronunzie emesse dalla
Corte di Appello di Bari, relativi a fattispecie analoghe, ciò al fine di conseguire un'immediata definizione
bonaria della causa e di evitare un aumento dei costi del processo derivanti dall'espletamento di una
dispendiosa ctu e dall'emissione della pronunzia di merito.
Quanto alle spese relative alle fasi e ai gradi anteriori del giudizio, occorre tener conto che la
questione relativa all'appartenenza della controversia (avente ad oggetto la cd. espropriazione “atipica”
di diritti volumetrici) alla giurisdizione del GO ex art. 39 co. 4 TUes, in applicazione degli artt. 133 co. 1
lett. g) cpa e 53 co. 2 TUes, è stata risolta in maniera specifica per la prima volta da Cass. SU 7.12.2016 n.
25039, alla quale ha, poi, dato continuità Cass. S.U. n. 7112/2023. Di talché, l'anzidetta questione, al
tempo di adozione della pronuncia declinatoria della Corte di Appello del 2014, presentava connotazioni
d'indubbia incertezza.
Pertanto, appare equo proporre alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite del
precedente unico grado svoltosi davanti alla Corte di Appello nonché della fase di legittimità e, invece, il
pagamento del compenso legale in relazione all'odierno giudizio di riassunzione a carico del CP_1
, da determinarsi utilizzando lo scaglione in cui è ricompreso il valore complessivo
[...]
dell'indennizzo da attività lecita dell'Amministrazione, da calcolarsi quest'ultimo in base alla media dei
prezzi unitari di mercato utilizzati nei due precedenti giudiziari sopra indicati, secondo i parametri forensi
medi delle sole fasi di studio e introduttiva, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge.
PQM
Letto ed
applicato l'art. 185-bis cpc, invita le parti a transigere/conciliare la controversia alle seguenti condizioni:
1) determinazione del complessivo indennizzo espropriativo spettante, “pro quota”, a Parte_1
sulla scorta della media dei prezzi unitari di mercato stabiliti nelle sentenze n. 874/2018 e n. 2024/2020
della Corte di Appello di Bari;
2) conseguente deposito, da parte del , della somma Controparte_1
così determinata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT a disposizione dell'avente
diritto, oltre interessi al tasso legale e maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza e criteri
di calcolo analoghi a quelli indicati nella sentenza n. 2024/2020, fino al giorno del deposito;
3)
3 compensazione integrale fra le parti delle spese di lite relative al precedente grado svoltosi davanti alla
Corte di Appello nonché alla fase di legittimità; 4) pagamento da parte del , in favore Controparte_1
di delle spese e competenze legali relative all'odierna fase di riassunzione, da Parte_1
determinarsi alla stregua dello scaglione di valore in cui è ricompreso l'equivalente pecuniario
dell'indennizzo espropriativo spettante all'attore, secondo gli importi medi delle fasi di studio ed
introduttiva, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge. Rinvia la causa all'udienza del 13 febbraio 2024,
ore di rito, per verificare l'esito della proposta ex art. 185-bis cpc…”.
2. – Dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 185-bis cpc le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della causa, la quale, nel prosieguo, ha seguìto le regole proprie del rito ordinario di cognizione in quanto introdotta con atto di citazione notificato il 21.7.2011.
3. – Con le note di trattazione scritta del 10.4.2024 il patrocinatore del Controparte_1
ha fatto presente “che con nota prot. 10889 del 03.04.2024 l'Ente ha comunicato al sottoscritto
difensore di non aderire all'invito a transigere/conciliare la controversia alle condizioni di cui
all'Ordinanza ex art. 185bis c.p.c. del 28.11.2023, in considerazione dei “possibili dubbi ed
eccezioni in ordine alla ripetibilità e non opponibilità della stessa (ndr. transazione/conciliazione)
in sede di azione di rivalsa nei confronti delle cooperative e loro aventi causa (soci assegnatari,
acquirenti cc.). Tema - come già evidenziato - di assoluta rilevanza attese le ripercussioni in tema
di recupero di quanto corrisposto che avrebbe anche un passaggio in consiglio comunale per il
riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii”…”.
4. – L'attore in riassunzione, che pure aveva accettato la proposta del Collegio, ha preso atto dell'intendimento dell'Amministrazione comunale ed ha chiesto di disporre ctu estimativa.
5. – Con ordinanza del 24.4.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
4 6. – Invero, l'espletamento di un accertamento tecnico di natura estimativa si rivelerebbe sostanzialmente superfluo – stante la possibilità di utilizzare i dati tecnici acquisiti nel corso di precedenti giudizi aventi ad oggetto fattispecie similari – e sarebbe, inoltre, fonte di un ulteriore aggravio economico per le parti.
7. – L'eccezione d'inammissibilità della domanda formulata dal – il Controparte_1
quale sostiene che le conclusioni contenute nella comparsa di riassunzione del 16.5.2023 siano in parte diverse da quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio – è infondata in quanto non è
dato riscontrare alcuna difformità di “causa petendi” e di “petitum” nel confronto fra gli anzidetti atti di parte, avendo richiesto immutabilmente la corresponsione Parte_1
dell'indennizzo per l'imposizione di un vincolo sostanzialmente espropriativo di volumetria e.r.p.
sul suolo di cui è comproprietario.
8. – Pertanto, richiamando il contenuto nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc, il valore unitario della volumetria dei suoli di cui è comproprietario “pro indiviso” con la nipote Parte_1
può essere stimato in €/mc 77,66 (costituente la media aritmetica fra i valori di Parte_2
€/mc 74,22 ed €/mc 81,11, così determinati nelle sentenze della Corte di Appello di Bari n.
874/2018 e n. 2024/2020). Poiché la volumetria residenziale pubblica espressa dall'intero suolo è
di mc 1.936 e dal momento che lo stesso immobile è in contitolarità fra due proprietari in ragione della metà ciascuno, a spetta il controvalore della cubatura di mc 968, pari Parte_1
all'importo indennitario (arrotondato) di € 75.175,00.
8.1. – In proposito, mette conto rilevare che a pag. 8 della comparsa conclusionale del
14.5.2024 il ha testualmente dedotto che “Tali valori di stima (ossia quelli Controparte_1
utilizzati nelle suddette pronunzie precedentemente emesse dalla Corte di Appello di Bari, nde) si
appalesano certamente più in linea con i reali valori di mercato alla data di stipulazione della
convenzione di lottizzazione (11.02.2005) e si confida possano fungere da riferimento per la
determinazione del danno ove mai l'Ecc.mo Collegio ritenesse di accogliere l'azione proposta dal
sig. . Parte_1
5 8.2. – Poiché l'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione costituisce un debito di valuta, l'importo di € 75.175,00 riconosciuto come spettante all'attore in riassunzione non può essere maggiorato della rivalutazione monetaria (cfr., fra le pronunce di legittimità più
recenti, Cass. 18.8.2017 n. 20178; Cass.
4.4.2018 n. 8337; Cass.
9.1.2020 n. 217; Cass. 10.2.2021
n. 3274), con ciò deflettendosi dal recepimento “in parte qua” della proposta ex art. 185-bis cpc in quanto la stessa era stata “naturalmente” formulata con finalità esclusivamente conciliative,
prescindendo dall'esame di specifici profili “in iure” della causa.
8.3. – La decisione di tipo meramente liquidatorio emessa dal Collegio, lungi dal consentire la condanna dell' al pagamento della somma determinata, comporta Controparte_2
unicamente la necessità di impartire l'ordine di versamento della stessa presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato competente per territorio, oltre al riconoscimento degli interessi
“compensativi” a far data dal febbraio 2005, epoca di approvazione della convenzione di lottizzazione, segnante il momento di perfezionamento della fattispecie ablatoria “atipica”
dell'espropriazione sostanziale della volumetria.
9. – Infine, le spese processuali relative al precedente unico grado, alla fase di legittimità e di quella di riassunzione sono regolate in conformità del contenuto della proposta ex art. 185-bis cpc.
In relazione a quest'ultima fase, in ragione del mancato consenso dell'Ente alla definizione conciliativa della controversia e del conseguente avvenuto deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 cpc, deve liquidarsi il compenso legale riguardante anche la fase decisionale.
PQM
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc del giudizio n. 1249/2011 R.G., originariamente instaurato davanti alla Corte di Appello di Bari con atto di citazione notificato il 21.7.2011, così
provvede:
6 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, determina in complessivi €
75.175,00 l'indennità di espropriazione che il è tenuto a corrispondere a Controparte_1
; Parte_1
2) ordina al di versare la suddetta somma presso la Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Bari/BAT a disposizione dell'avente diritto, oltre interessi “compensativi”
dal febbraio 2005 fino al giorno del deposito;
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite relative al precedente unico grado svoltosi davanti alla Corte di Appello di Bari nonché alla fase di legittimità;
4) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative all'odierna fase di riassunzione, che si liquidano in complessivi €
9.991,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi per l'iscrizione a ruolo della causa,
nonché Rsf, Cpa ed Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
7