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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1149 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 15 aprile 2025composta dai IGg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 21.06.2021; al n. 1149 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.502/2021 pubblicata il 16.06.2021
promossa da in persona del legale Parte_1 vocatura dello Stato di Firenze
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Barabino, come Controparte_1
- appellato - e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Savoia;
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 502/2021, rigettando totalmente l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata.”; per l'appellato “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia CP_3 provvedere come ito. Vertendo i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale su questioni attinenti al merito della pretesa impositiva, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per le Controparte_4 ragioni esplicitate in narrativa;
Conseguentemente, nell'ipotesi di rigetto dell'appello principale, porre ogni statuizione sfavorevole a carico dell
[...]
tenuto a manlevare Controparte_5 n vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...] chiedeva il rigetto dell'opposizione Parte_1 promossa da avverso la cartella di pagamento 087 2019 Controparte_1
00137229 24 000, notificata dalla di Pisa in Controparte_2 data 10.02.2020, in relazione al ruolo emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
Così nella sentenza impugnata: “ propone opposizione alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 087 2019 00137229 24 000 notificata dalla
[...]
prov. di Pisa in data 10.02.2020, in relazione al ruolo Controparte_2
Garante per la protezione dei dati personali. con verbale di contestazione ex art.
14 della L. n. 689/1981, notificato a mani in data 16.07.2015, militari della
Guardia di Finanza, Tenenza di Cecina, gli hanno contestato di “aver divulgato i dati personali (patrimoniali) della IG.ra , senza aver acquisito il Parte_2 necessario consenso da parte dell'interessata e quindi all'insaputa della stessa”, dunque la violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 per “trattamento illecito dei dati personali senza il consenso degli interessati”, e conseguentemente irrogato, ex art.162, comma 2bis, dello stesso d.lgs. n. 196/2003, la sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, di € 20.000,00. L'opponente evidenzia che, ricevuta la notifica del verbale di contestazione aveva presentato al Garante per la protezione dei dati personali scritti difensivi al fine del suo annullamento e/o archiviazione del procedimento sanzionatorio intrapreso. In data 22.02.2016 il IG. veniva convocato dal Garante per la Controparte_1 protezione dei dati personali e lì veniva sentito. Nessun provvedimento veniva adottato dall'Autorità Garante di accoglimento o di rigetto degli scritti trasmessi in opposizione al verbale di contestazione del 16.07.2015, fintanto che, in data
10.02.2020, arrivava la notifica della cartella di pagamento n. 087 2019
00137229 24 000 impugnata nel presente procedimento.
A giudizio dell'opponente la cartella di pagamento in epigrafe impugnata ed opposta non potrebbe costituire un valido titolo esecutivo e, per l'effetto sarebbe inidonea a procurare l'avvio di un legittimo e lecito procedimento esecutivo.
L'art.18 del d.lgs. 10.08.2018, n. 101, infatti, prevede che dopo la presentazione
2 degli scritti difensivi il Garante della protezione dei dati dovrebbe, in caso non intenda accogliere la domanda di annullamento, emettere una propria ordinanza ingiunzione. Qualora si ritenesse che l'atto possa divenire in automatico un atto di ordinanza-ingiunzione oltretutto senza obbligo di ulteriore notificazione e dunque senza preavviso di sorta non più sindacabile in via giurisdizionale, infatti, si determinerebbe una palese violazione del diritto di difesa, con conseguente contrarietà della norma agli artt. 2, 24 e 97 della Costituzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.04.2020 si è costituito il
Garante per la protezione dei dati personali con patrocinato dalla Avvocatura distrettuale di Firenze chiedendo il rigetto dell'opposizione. Preliminarmente la parte convenuta eccepisce l'inammissibilità per tardività del ricorso, essendo decaduto l'attore dalla possibilità di opporre l'ordinanza ingiunzione per decorso dei termini. Infatti, nelle more del procedimento è intervenuto il d.lgs. 10 agosto
2018 n. 101, recante “ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 206/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il cui articolo 18 ha previsto la definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che:” “1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli
161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164- bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo
Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'art 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
3 memorie difensive ai sensi del comma 4. 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il
Garante, esaminate tali memorie, dispone , l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e dalle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto
a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art.28 della legge 24 novembre 1981, n.689” A giudizio della parte convenuta,
[...]
a seguito dell'entrata in vigore della norma avrebbe dovuto produrre CP_1 nuovi scritti difensivi, non avendo inteso aderire al pagamento in forma ridotta, per cui l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha assunto il “valore dell'ordinanza-ingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione”(ex art. 18, comma 3, d. lgs. 2018/101). Divenuta definitiva tale ordinanza, quindi, non potrebbero essere riproposti motivi attinenti al merito della pretesa. Nel merito, in ogni caso, la convenuta ha chiesto il rigetto dei motivi contenuti negli scritti difensivi ed oggi riproposti, evidenziando che: I) la notifica del verbale all'odierno attore sarebbe tempestiva a norma di quanto disposto dall'art.14, comma 3, della l.m. 689 del 1981; II) non sarebbe rilevante la questione sollevata circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il cui contenuto sarebbe comunque incontestato;
III) non vi sarebbe prova del nulla osta rilasciato
a terzi dalla contribuente alla comunicazione dei suoi dati bancari. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., vertendo causa su questioni di puro diritto, il processo è stato rimesso in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale adito dichiarava l'insussistenza del diritto di parte creditrice di agire in executivis in virtù della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, condannando altresì le parti convenute alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice riteneva che l'indeterminatezza della sanzione precludesse l'operatività della conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione come previsto dal D.Lgs. 101/2018 entrato in vigore nelle more della procedura. Richiamava una nota interpretativa del Garante per la
4 protezione dei dati personali, per la quale ove l'atto di contestazione non determini l'importo dovuto a titolo di sanzione il Garante deve comunque procedere all'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione.
Nel caso in esame, il verbale di contestazione si limitava a indicare la sanzione amministrativa nel minimo di Euro 10.000 e nel massimo di Euro
120.000, con la possibilità di pagamento in misura ridotta. Tale indicazione, secondo il Giudice, non poteva ritenersi sufficiente dovendo la sanzione essere individuata sulla base delle caratteristiche soggettive del trasgressore e della gravità della violazione.
Concludeva che l'emissione della cartella di pagamento era avvenuta in violazione della normativa in questione, poiché non preceduta da provvedimento di quantificazione dell'ammontare della sanzione con violazione del diritto di difesa, quantomeno sotto il profilo della determinazione della sanzione.
II. Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI appellava la sentenza.
A fondamento dell'impugnazione, deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per aver il
Giudice accolto la domanda esulando dai fatti costitutivi allegati dall'attore.
Evidenziava che, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nella precisazione delle conclusioni, parte attrice aveva fondato la propria pretesa unicamente su un'asserita erronea interpretazione, da parte del Garante, dell'art. 18 del D.Lgs.
101/2018, sostenendo che la presentazione di memorie difensive anteriormente all'entrata in vigore della suddetta norma obbligava l'Autorità all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Solo in sede di comparsa conclusionale era emersa, per la prima volta, la doglianza relativa all' indeterminatezza dell'ammontare della sanzione indicata nell'atto di contestazione, tale da precludere il meccanismo di conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione.
Sottolineava di avere, in sede di replica, eccepito la novità e l'inammissibilità della questione, ma il Giudice non aveva preso in considerazione tale eccezione, pronunciandosi su una questione estranea al thema decidendum. Nel merito, l'appellante contestava l'erroneità della sentenza impugnata, determinata da una non corretta interpretazione del procedimento di cui all'art. 689 ss. c.p.c. e, più in generale, della normativa di riferimento.
Affermava, infatti, che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, l'agente accertatore che compila il verbale di contestazione non può indicare l'esatto
5 ammontare della sanzione, ma può indicare la somma ridotta da corrispondere entro 60 giorni per estinguere la contestazione. Spiegava che l'agente accertatore non può determinare la sanzione poiché questa è compresa tra un minimo e un massimo edittale ed entro tale cornice, valutate le circostanze emergenti in sede istruttoria e di contraddittorio, deve essere determinato l'esatto ammontare della sanzione.
Secondo l'appellante, il ragionamento del Giudice, rendeva inutile la norma di cui all'art. 18 del D.Lgs. 101/2018, poiché in nessun caso l'atto di contestazione reca la somma che dovrà essere erogata con l'ordinanza- ingiunzione. D'altronde, argomentava, proprio l'art. 18 esige che l'importo previsto dalla contestazione, quale somma per la definizione agevolata, divenga poi la somma che viene iscritta a ruolo senza necessità di emissione di ordinanza-ingiunzione.
Il Giudice, inoltre, aveva erroneamente affermato che il verbale si limitava ad indicare la mera cornice edittale, recando invece l'indicazione della somma esatta da corrispondere a titolo di definizione agevolata.
Sottolineava infine l'appellante che il diritto di difesa era garantito dalla possibilità di presentare nuove memorie difensive, in quanto l'art. 18 del D.Lgs.
101/2018 aveva rimesso in termini il trasgressore per la definizione agevolata.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi d'appello. Controparte_1
Eccepiva che la contestazione circa l'indeterminatezza della sanzione, dedotta sin dall'atto introduttivo, costituiva mera difesa e, come tale, non soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 c.p.c., specie in ragione della peculiarità del giudizio di opposizione, ove l'attore opponente assume sostanzialmente la posizione di convenuto.
Evidenziava, inoltre, l'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, d'ufficio e a prescindere da eccezioni di parte, l'esistenza del titolo esecutivo. Pertanto, il Tribunale, nel dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente, non aveva in alcun modo esorbitato i propri poteri, né violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Rilevava l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello sostenendo la condivisibilità della tesi del Tribunale che aveva escluso l'applicabilità al caso di specie della conversione, provvedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di legge
6 L'appellato proponeva appello incidentale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L. 689/1981 nella parte in cui la sentenza affermava che la questione della conversione del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione risultava assorbente rispetto ad ogni altro profilo, assumendo che i termini di impugnazione dovevano considerarsi ampiamente decorsi.
Sosteneva l'appellato che, ferma restando l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 del D.Lgs. 101/2018, l'atto di contestazione poteva essere impugnato, determinando l'opposta interpretazione la definitiva cristallizzazione della pretesa con esclusione della sua sindacabilità in via giudiziale, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione.
L'appellato chiedeva quindi di sindacare la legittimità del verbale di contestazione alla luce delle doglianze formulate negli scritti difensivi presentati al e specificati nel verbale di audizione. Pt_1
Quale ulteriore motivo di appello incidentale, deduceva la violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione nella parte in cui la sentenza affermava che il legislatore, concedendo di produrre nuovi scritti difensivi, aveva previsto un meccanismo di definizione agevolata senza compressione del diritto di difesa.
Deduceva, infine, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del D.Lgs. n.
101/2018 per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto disponendo la conversione del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza dettare alcun preventivo meccanismo informativo, impediva al destinatario del verbale di poter tempestivamente esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi all'autorità giurisdizionale. La norma violava, inoltre, gli articoli
97 e 3 della Costituzione, non prevedendo che i procedimenti di opposizione a verbali di contestazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto (L.
689/1981) debbano necessariamente essere conclusi mediante l'adozione di un espresso provvedimento motivato, come viceversa imposto dall'articolo 2 e 3 della L. 241/1990.
Si costituiva l'appellato Controparte_2 rilevando la propria carenza di legittimazione passiva atteso che le doglianze mosse dal contribuente riguardavano esclusivamente il merito della pretesa impositiva e la legittimità dell'iter procedurale seguito dall'ente impositore al fine della formazione del titolo esecutivo L' appellata era dunque estranea all'accertamento circa le vicende originarie dell'obbligazione, di appannaggio
7 esclusivo dall'ente creditore essendo la stessa semplice incaricata della esazione dei tributi e delle sanzioni amministrative iscritte nei ruoli esecutivi .
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. La vicenda trae origine dalla notifica a parte appellante di una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali. La contestazione afferiva la condotta di illecita divulgazione di dati personali, posta in essere dall'appellante, in violazione dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
L'odierno appellante, nella fase amministrativa, aveva presentato memorie difensive avverso il verbale di contestazione al fine di ottenere l'annullamento del procedimento sanzionatorio ed era stato successivamente sentito dal
Garante per la protezione dei dati personali. Nonostante ciò, nessun provvedimento definitorio era stato adottato dall'Autorità Garante, fino al momento in cui riceveva la notifica della cartella di pagamento Controparte_1 opposta nel giudizio di primo grado.
Nelle more del procedimento sopravveniva il D. Lgs. n. 101/2018, il cui art. 18, comma 2, statuisce che gli atti relativi ai procedimenti non definiti all'entrata in vigore del decreto, con i quali sono stati notificati gli estremi della contestazione, assumono il valore di ordinanza-ingiunzione senza necessità di ulteriore notifica;
ciò a condizione che il contravventore non proceda al deposito di nuove memorie difensive.
Il Giudice di prime cure riteneva la predetta disposizione applicabile al procedimento in corso, con conseguente operatività del meccanismo di conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione; ciò stante l'omessa presentazione di nuove memorie difensive da parte dell'attore in primo grado.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente esteso l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 101/2018 alla fattispecie sub iudice, in quanto la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, cui consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162 bis
D.lgs. 196/2003, è espressamente richiamato da detta normativa.
8 Condivisibile risulta, altresì, l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che laddove il Legislatore, nell'art. 18 del D.lgs. n. 101/2018, ha fatto riferimento a “nuove memorie difensive”, abbia inteso riferirsi alla facoltà, concessa alla parte, di presentare memorie diverse ed ulteriori rispetto a quelle eventualmente già depositate nella fase amministrativa prodromica all'emissione della cartella di pagamento;
ne consegue che, in assenza di proposizione di nuove memorie difensive, il meccanismo di conversione del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, previsto dalla medesima disposizione, avrebbe potuto validamente operare.
Sotto questo profilo la censura sollevata dall'appellata, concernente la pretesa violazione del diritto di difesa derivante dalla automatica conversione del verbale, si rivela manifestamente infondata. La novella normativa ha espressamente previsto la facoltà, per il contravventore, di sanare eventuali vizi, inficianti l'atto di contestazione. Tale facoltà si configura come una vera e propria restituzione in termini, sostanziandosi nella possibilità di presentare memorie difensive nuove e più articolate;
ciò consente una rinnovata disamina dei procedimenti sanzionatori pendenti, all'esito della quale l'Amministrazione potrà determinarsi per l'archiviazione del procedimento, ovvero per l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione. L'asserita violazione di diritti costituzionalmente garantiti non sussiste, in quanto al contravventore è stata apprestata la concreta possibilità di esercitare, in maniera piena ed efficace, il proprio diritto di difesa, scongiurando, in tal modo, il consolidamento definitivo del verbale di contestazione e aprendo alla possibilità di una rivalutazione completa della propria posizione.
In aderenza ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia sanzionatoria amministrativa, si reputa corretta la valutazione in astratto, compiuta dal giudice di prime cure, in merito alla imprescindibile determinatezza della sanzione irrogabile ai fini della conversione. Il requisito in questione costituisce, invero, un presupposto indefettibile per la valida conversione, ope legis,del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, nel caso di specie, si rileva che il suddetto requisito non era assente nel verbale di contestazione notificato all'appellante. Benché il predetto verbale contenesse il riferimento ai limiti edittali, minimi e massimi, della sanzione irrogabile in relazione alla violazione contestata, esso recava altresì un concreto riferimento alla sanzione specificamente applicata in esito alla definizione agevolata, espressamente
9 quantificata in euro 20.000,00. Tale sanzione, indicata quale importo dovuto e evidenziata graficamente nel verbale, deve chiaramente intendersi quale sanzione compiutamente determinata e, pertanto, suscettibile di conversione, come effettivamente avvenuto nella fattispecie.
Ad abundantiam, si evidenzia che l'art. 18 del D. Lgs. n. 101/2018 prevede la facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale, da effettuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il comma 2 del citato articolo statuisce che “Decorsi i termini previsti dal comma
1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.”
Ne consegue che, in difetto di adempimento all'obbligazione pecuniaria nel termine perentorio espressamente indicato dalla legge, il contravventore è tenuto a corrispondere la somma indicata nel verbale di contestazione, in virtù del meccanismo di conversione automatica previsto dalla norma.
Le considerazioni svolte inducono a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in merito alla non operatività del meccanismo di conversione automatica per indeterminatezza della sanzione. Si impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il verbale di contestazione, in assenza di nuove memorie difensive ex art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 101/2018, si sia convertito ipso iure in ordinanza-ingiunzione per l'importo indicato nel verbale medesimo a titolo di definizione agevolata.
In definitiva, le argomentazioni esposte conducono inequivocabilmente al riconoscimento della piena legittimazione e del diritto di Controparte_2
di agire in executivis nei confronti dell'appellante, in virtù della
[...] cartella di pagamento posta a fondamento dell'azione di riscossione.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, e per l'effetto, l''opposizione promossa dall'appellante avverso la pretesa creditoria erariale deve essere rigettata.
. IV. Quanto alle spese di lite come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del
10 gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese di lite del giudizio di primo grado e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n55/14secondo i parametri minimi riferiti allo scaglione corrispondente al di valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di e di
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 087 2019 Controparte_1
00137229 24 000 notificata dalla di Controparte_2
Pisa;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a corrispondere al Controparte_1 [...]
Controparte_6
i compensi di causa che liquida per ciascun parte, per il
[...] primo grado di giudizio, in euro 2.738,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro1.889, oltre accessori di legge;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 15 aprile 2025composta dai IGg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 21.06.2021; al n. 1149 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.502/2021 pubblicata il 16.06.2021
promossa da in persona del legale Parte_1 vocatura dello Stato di Firenze
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Barabino, come Controparte_1
- appellato - e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Savoia;
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 502/2021, rigettando totalmente l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata.”; per l'appellato “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia CP_3 provvedere come ito. Vertendo i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale su questioni attinenti al merito della pretesa impositiva, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per le Controparte_4 ragioni esplicitate in narrativa;
Conseguentemente, nell'ipotesi di rigetto dell'appello principale, porre ogni statuizione sfavorevole a carico dell
[...]
tenuto a manlevare Controparte_5 n vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...] chiedeva il rigetto dell'opposizione Parte_1 promossa da avverso la cartella di pagamento 087 2019 Controparte_1
00137229 24 000, notificata dalla di Pisa in Controparte_2 data 10.02.2020, in relazione al ruolo emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
Così nella sentenza impugnata: “ propone opposizione alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 087 2019 00137229 24 000 notificata dalla
[...]
prov. di Pisa in data 10.02.2020, in relazione al ruolo Controparte_2
Garante per la protezione dei dati personali. con verbale di contestazione ex art.
14 della L. n. 689/1981, notificato a mani in data 16.07.2015, militari della
Guardia di Finanza, Tenenza di Cecina, gli hanno contestato di “aver divulgato i dati personali (patrimoniali) della IG.ra , senza aver acquisito il Parte_2 necessario consenso da parte dell'interessata e quindi all'insaputa della stessa”, dunque la violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 per “trattamento illecito dei dati personali senza il consenso degli interessati”, e conseguentemente irrogato, ex art.162, comma 2bis, dello stesso d.lgs. n. 196/2003, la sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, di € 20.000,00. L'opponente evidenzia che, ricevuta la notifica del verbale di contestazione aveva presentato al Garante per la protezione dei dati personali scritti difensivi al fine del suo annullamento e/o archiviazione del procedimento sanzionatorio intrapreso. In data 22.02.2016 il IG. veniva convocato dal Garante per la Controparte_1 protezione dei dati personali e lì veniva sentito. Nessun provvedimento veniva adottato dall'Autorità Garante di accoglimento o di rigetto degli scritti trasmessi in opposizione al verbale di contestazione del 16.07.2015, fintanto che, in data
10.02.2020, arrivava la notifica della cartella di pagamento n. 087 2019
00137229 24 000 impugnata nel presente procedimento.
A giudizio dell'opponente la cartella di pagamento in epigrafe impugnata ed opposta non potrebbe costituire un valido titolo esecutivo e, per l'effetto sarebbe inidonea a procurare l'avvio di un legittimo e lecito procedimento esecutivo.
L'art.18 del d.lgs. 10.08.2018, n. 101, infatti, prevede che dopo la presentazione
2 degli scritti difensivi il Garante della protezione dei dati dovrebbe, in caso non intenda accogliere la domanda di annullamento, emettere una propria ordinanza ingiunzione. Qualora si ritenesse che l'atto possa divenire in automatico un atto di ordinanza-ingiunzione oltretutto senza obbligo di ulteriore notificazione e dunque senza preavviso di sorta non più sindacabile in via giurisdizionale, infatti, si determinerebbe una palese violazione del diritto di difesa, con conseguente contrarietà della norma agli artt. 2, 24 e 97 della Costituzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.04.2020 si è costituito il
Garante per la protezione dei dati personali con patrocinato dalla Avvocatura distrettuale di Firenze chiedendo il rigetto dell'opposizione. Preliminarmente la parte convenuta eccepisce l'inammissibilità per tardività del ricorso, essendo decaduto l'attore dalla possibilità di opporre l'ordinanza ingiunzione per decorso dei termini. Infatti, nelle more del procedimento è intervenuto il d.lgs. 10 agosto
2018 n. 101, recante “ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 206/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il cui articolo 18 ha previsto la definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che:” “1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli
161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164- bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo
Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'art 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
3 memorie difensive ai sensi del comma 4. 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il
Garante, esaminate tali memorie, dispone , l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e dalle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto
a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art.28 della legge 24 novembre 1981, n.689” A giudizio della parte convenuta,
[...]
a seguito dell'entrata in vigore della norma avrebbe dovuto produrre CP_1 nuovi scritti difensivi, non avendo inteso aderire al pagamento in forma ridotta, per cui l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha assunto il “valore dell'ordinanza-ingiunzione senza obbligo di ulteriore notificazione”(ex art. 18, comma 3, d. lgs. 2018/101). Divenuta definitiva tale ordinanza, quindi, non potrebbero essere riproposti motivi attinenti al merito della pretesa. Nel merito, in ogni caso, la convenuta ha chiesto il rigetto dei motivi contenuti negli scritti difensivi ed oggi riproposti, evidenziando che: I) la notifica del verbale all'odierno attore sarebbe tempestiva a norma di quanto disposto dall'art.14, comma 3, della l.m. 689 del 1981; II) non sarebbe rilevante la questione sollevata circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il cui contenuto sarebbe comunque incontestato;
III) non vi sarebbe prova del nulla osta rilasciato
a terzi dalla contribuente alla comunicazione dei suoi dati bancari. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., vertendo causa su questioni di puro diritto, il processo è stato rimesso in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale adito dichiarava l'insussistenza del diritto di parte creditrice di agire in executivis in virtù della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, condannando altresì le parti convenute alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice riteneva che l'indeterminatezza della sanzione precludesse l'operatività della conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione come previsto dal D.Lgs. 101/2018 entrato in vigore nelle more della procedura. Richiamava una nota interpretativa del Garante per la
4 protezione dei dati personali, per la quale ove l'atto di contestazione non determini l'importo dovuto a titolo di sanzione il Garante deve comunque procedere all'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione.
Nel caso in esame, il verbale di contestazione si limitava a indicare la sanzione amministrativa nel minimo di Euro 10.000 e nel massimo di Euro
120.000, con la possibilità di pagamento in misura ridotta. Tale indicazione, secondo il Giudice, non poteva ritenersi sufficiente dovendo la sanzione essere individuata sulla base delle caratteristiche soggettive del trasgressore e della gravità della violazione.
Concludeva che l'emissione della cartella di pagamento era avvenuta in violazione della normativa in questione, poiché non preceduta da provvedimento di quantificazione dell'ammontare della sanzione con violazione del diritto di difesa, quantomeno sotto il profilo della determinazione della sanzione.
II. Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI appellava la sentenza.
A fondamento dell'impugnazione, deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per aver il
Giudice accolto la domanda esulando dai fatti costitutivi allegati dall'attore.
Evidenziava che, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nella precisazione delle conclusioni, parte attrice aveva fondato la propria pretesa unicamente su un'asserita erronea interpretazione, da parte del Garante, dell'art. 18 del D.Lgs.
101/2018, sostenendo che la presentazione di memorie difensive anteriormente all'entrata in vigore della suddetta norma obbligava l'Autorità all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Solo in sede di comparsa conclusionale era emersa, per la prima volta, la doglianza relativa all' indeterminatezza dell'ammontare della sanzione indicata nell'atto di contestazione, tale da precludere il meccanismo di conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione.
Sottolineava di avere, in sede di replica, eccepito la novità e l'inammissibilità della questione, ma il Giudice non aveva preso in considerazione tale eccezione, pronunciandosi su una questione estranea al thema decidendum. Nel merito, l'appellante contestava l'erroneità della sentenza impugnata, determinata da una non corretta interpretazione del procedimento di cui all'art. 689 ss. c.p.c. e, più in generale, della normativa di riferimento.
Affermava, infatti, che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, l'agente accertatore che compila il verbale di contestazione non può indicare l'esatto
5 ammontare della sanzione, ma può indicare la somma ridotta da corrispondere entro 60 giorni per estinguere la contestazione. Spiegava che l'agente accertatore non può determinare la sanzione poiché questa è compresa tra un minimo e un massimo edittale ed entro tale cornice, valutate le circostanze emergenti in sede istruttoria e di contraddittorio, deve essere determinato l'esatto ammontare della sanzione.
Secondo l'appellante, il ragionamento del Giudice, rendeva inutile la norma di cui all'art. 18 del D.Lgs. 101/2018, poiché in nessun caso l'atto di contestazione reca la somma che dovrà essere erogata con l'ordinanza- ingiunzione. D'altronde, argomentava, proprio l'art. 18 esige che l'importo previsto dalla contestazione, quale somma per la definizione agevolata, divenga poi la somma che viene iscritta a ruolo senza necessità di emissione di ordinanza-ingiunzione.
Il Giudice, inoltre, aveva erroneamente affermato che il verbale si limitava ad indicare la mera cornice edittale, recando invece l'indicazione della somma esatta da corrispondere a titolo di definizione agevolata.
Sottolineava infine l'appellante che il diritto di difesa era garantito dalla possibilità di presentare nuove memorie difensive, in quanto l'art. 18 del D.Lgs.
101/2018 aveva rimesso in termini il trasgressore per la definizione agevolata.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi d'appello. Controparte_1
Eccepiva che la contestazione circa l'indeterminatezza della sanzione, dedotta sin dall'atto introduttivo, costituiva mera difesa e, come tale, non soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 c.p.c., specie in ragione della peculiarità del giudizio di opposizione, ove l'attore opponente assume sostanzialmente la posizione di convenuto.
Evidenziava, inoltre, l'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, d'ufficio e a prescindere da eccezioni di parte, l'esistenza del titolo esecutivo. Pertanto, il Tribunale, nel dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente, non aveva in alcun modo esorbitato i propri poteri, né violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Rilevava l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello sostenendo la condivisibilità della tesi del Tribunale che aveva escluso l'applicabilità al caso di specie della conversione, provvedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di legge
6 L'appellato proponeva appello incidentale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L. 689/1981 nella parte in cui la sentenza affermava che la questione della conversione del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione risultava assorbente rispetto ad ogni altro profilo, assumendo che i termini di impugnazione dovevano considerarsi ampiamente decorsi.
Sosteneva l'appellato che, ferma restando l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 del D.Lgs. 101/2018, l'atto di contestazione poteva essere impugnato, determinando l'opposta interpretazione la definitiva cristallizzazione della pretesa con esclusione della sua sindacabilità in via giudiziale, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione.
L'appellato chiedeva quindi di sindacare la legittimità del verbale di contestazione alla luce delle doglianze formulate negli scritti difensivi presentati al e specificati nel verbale di audizione. Pt_1
Quale ulteriore motivo di appello incidentale, deduceva la violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione nella parte in cui la sentenza affermava che il legislatore, concedendo di produrre nuovi scritti difensivi, aveva previsto un meccanismo di definizione agevolata senza compressione del diritto di difesa.
Deduceva, infine, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del D.Lgs. n.
101/2018 per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto disponendo la conversione del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione senza dettare alcun preventivo meccanismo informativo, impediva al destinatario del verbale di poter tempestivamente esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi all'autorità giurisdizionale. La norma violava, inoltre, gli articoli
97 e 3 della Costituzione, non prevedendo che i procedimenti di opposizione a verbali di contestazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto (L.
689/1981) debbano necessariamente essere conclusi mediante l'adozione di un espresso provvedimento motivato, come viceversa imposto dall'articolo 2 e 3 della L. 241/1990.
Si costituiva l'appellato Controparte_2 rilevando la propria carenza di legittimazione passiva atteso che le doglianze mosse dal contribuente riguardavano esclusivamente il merito della pretesa impositiva e la legittimità dell'iter procedurale seguito dall'ente impositore al fine della formazione del titolo esecutivo L' appellata era dunque estranea all'accertamento circa le vicende originarie dell'obbligazione, di appannaggio
7 esclusivo dall'ente creditore essendo la stessa semplice incaricata della esazione dei tributi e delle sanzioni amministrative iscritte nei ruoli esecutivi .
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. La vicenda trae origine dalla notifica a parte appellante di una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali. La contestazione afferiva la condotta di illecita divulgazione di dati personali, posta in essere dall'appellante, in violazione dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
L'odierno appellante, nella fase amministrativa, aveva presentato memorie difensive avverso il verbale di contestazione al fine di ottenere l'annullamento del procedimento sanzionatorio ed era stato successivamente sentito dal
Garante per la protezione dei dati personali. Nonostante ciò, nessun provvedimento definitorio era stato adottato dall'Autorità Garante, fino al momento in cui riceveva la notifica della cartella di pagamento Controparte_1 opposta nel giudizio di primo grado.
Nelle more del procedimento sopravveniva il D. Lgs. n. 101/2018, il cui art. 18, comma 2, statuisce che gli atti relativi ai procedimenti non definiti all'entrata in vigore del decreto, con i quali sono stati notificati gli estremi della contestazione, assumono il valore di ordinanza-ingiunzione senza necessità di ulteriore notifica;
ciò a condizione che il contravventore non proceda al deposito di nuove memorie difensive.
Il Giudice di prime cure riteneva la predetta disposizione applicabile al procedimento in corso, con conseguente operatività del meccanismo di conversione automatica del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione; ciò stante l'omessa presentazione di nuove memorie difensive da parte dell'attore in primo grado.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente esteso l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 101/2018 alla fattispecie sub iudice, in quanto la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, cui consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162 bis
D.lgs. 196/2003, è espressamente richiamato da detta normativa.
8 Condivisibile risulta, altresì, l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che laddove il Legislatore, nell'art. 18 del D.lgs. n. 101/2018, ha fatto riferimento a “nuove memorie difensive”, abbia inteso riferirsi alla facoltà, concessa alla parte, di presentare memorie diverse ed ulteriori rispetto a quelle eventualmente già depositate nella fase amministrativa prodromica all'emissione della cartella di pagamento;
ne consegue che, in assenza di proposizione di nuove memorie difensive, il meccanismo di conversione del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, previsto dalla medesima disposizione, avrebbe potuto validamente operare.
Sotto questo profilo la censura sollevata dall'appellata, concernente la pretesa violazione del diritto di difesa derivante dalla automatica conversione del verbale, si rivela manifestamente infondata. La novella normativa ha espressamente previsto la facoltà, per il contravventore, di sanare eventuali vizi, inficianti l'atto di contestazione. Tale facoltà si configura come una vera e propria restituzione in termini, sostanziandosi nella possibilità di presentare memorie difensive nuove e più articolate;
ciò consente una rinnovata disamina dei procedimenti sanzionatori pendenti, all'esito della quale l'Amministrazione potrà determinarsi per l'archiviazione del procedimento, ovvero per l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione. L'asserita violazione di diritti costituzionalmente garantiti non sussiste, in quanto al contravventore è stata apprestata la concreta possibilità di esercitare, in maniera piena ed efficace, il proprio diritto di difesa, scongiurando, in tal modo, il consolidamento definitivo del verbale di contestazione e aprendo alla possibilità di una rivalutazione completa della propria posizione.
In aderenza ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia sanzionatoria amministrativa, si reputa corretta la valutazione in astratto, compiuta dal giudice di prime cure, in merito alla imprescindibile determinatezza della sanzione irrogabile ai fini della conversione. Il requisito in questione costituisce, invero, un presupposto indefettibile per la valida conversione, ope legis,del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, nel caso di specie, si rileva che il suddetto requisito non era assente nel verbale di contestazione notificato all'appellante. Benché il predetto verbale contenesse il riferimento ai limiti edittali, minimi e massimi, della sanzione irrogabile in relazione alla violazione contestata, esso recava altresì un concreto riferimento alla sanzione specificamente applicata in esito alla definizione agevolata, espressamente
9 quantificata in euro 20.000,00. Tale sanzione, indicata quale importo dovuto e evidenziata graficamente nel verbale, deve chiaramente intendersi quale sanzione compiutamente determinata e, pertanto, suscettibile di conversione, come effettivamente avvenuto nella fattispecie.
Ad abundantiam, si evidenzia che l'art. 18 del D. Lgs. n. 101/2018 prevede la facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale, da effettuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il comma 2 del citato articolo statuisce che “Decorsi i termini previsti dal comma
1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.”
Ne consegue che, in difetto di adempimento all'obbligazione pecuniaria nel termine perentorio espressamente indicato dalla legge, il contravventore è tenuto a corrispondere la somma indicata nel verbale di contestazione, in virtù del meccanismo di conversione automatica previsto dalla norma.
Le considerazioni svolte inducono a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in merito alla non operatività del meccanismo di conversione automatica per indeterminatezza della sanzione. Si impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il verbale di contestazione, in assenza di nuove memorie difensive ex art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 101/2018, si sia convertito ipso iure in ordinanza-ingiunzione per l'importo indicato nel verbale medesimo a titolo di definizione agevolata.
In definitiva, le argomentazioni esposte conducono inequivocabilmente al riconoscimento della piena legittimazione e del diritto di Controparte_2
di agire in executivis nei confronti dell'appellante, in virtù della
[...] cartella di pagamento posta a fondamento dell'azione di riscossione.
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, e per l'effetto, l''opposizione promossa dall'appellante avverso la pretesa creditoria erariale deve essere rigettata.
. IV. Quanto alle spese di lite come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del
10 gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese di lite del giudizio di primo grado e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n55/14secondo i parametri minimi riferiti allo scaglione corrispondente al di valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di e di
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 087 2019 Controparte_1
00137229 24 000 notificata dalla di Controparte_2
Pisa;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna a corrispondere al Controparte_1 [...]
Controparte_6
i compensi di causa che liquida per ciascun parte, per il
[...] primo grado di giudizio, in euro 2.738,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro1.889, oltre accessori di legge;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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