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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.1807 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. del 07.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 01.10.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Scarfò Caterina
Loredana, giusta procura in atti, presso il cui studio in Via Crocefisso, n.42,
Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Salvo -RC- il 15.07.1987), rappresentato e difeso dall'avv. Strati Rosa
Maria, giusta procura in atti, presso il cui studio in Corso Garibaldi, n.187,
Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 08.07.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Caraffa del Bianco (RC) il 18.08.2016, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
07.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Caraffa del Bianco (RC) il 18.08.2016; b) dal matrimonio
è nata la figlia (23.06.2021); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 05.08.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
08.07.2025 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Caraffa del Bianco, atto n.
3, Parte II, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. L'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria fraz. Croce Valanidi alla
Via Longhi Pernasiti n. 2 rimane assegnata al sig. Parte_2 3. La sig.ra andrà a vivere presso l'abitazione dalla Parte_1
stessa acquistata corrente in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II
Tronco 107/A;
4. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori secondo il criterio Per_1
dell'affido condiviso con collocazione privilegiata presso la madre, con diritto di pernottamento presso il padre previa autorizzazione della madre che valuterà tenendo in debita considerazione le condizioni di salute della minore;
5. Il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma di euro 250,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia;
6. L'assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Tutte le spese straordinarie utili per la figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo vigente innanzi all'intestato Tribunale;
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
9. Il sig. potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, Parte_2
previo accordo con la sig.ra , compatibilmente con gli impegni di Pt_1
salute e scolastici della minore. Inoltre, egli incontrerà la figlia Per_1
due volte a settimana dall'uscita da scuola sino a dopo cena nonché due weekend alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza, ovverosia la vigilia con un genitore e la festività con l'altro per anni alterni;
il sig. trascorrerà Parte_2
con la figlia venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
10. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto con annotato il nome della figlia;
11. Le parti prestano il reciproco assenso a che le superiori condizioni abbiano efficacia immediata;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caraffa del Bianco
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.1807 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. del 07.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 01.10.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Scarfò Caterina
Loredana, giusta procura in atti, presso il cui studio in Via Crocefisso, n.42,
Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Salvo -RC- il 15.07.1987), rappresentato e difeso dall'avv. Strati Rosa
Maria, giusta procura in atti, presso il cui studio in Corso Garibaldi, n.187,
Reggio Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 08.07.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Caraffa del Bianco (RC) il 18.08.2016, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
07.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Caraffa del Bianco (RC) il 18.08.2016; b) dal matrimonio
è nata la figlia (23.06.2021); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 05.08.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
08.07.2025 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Caraffa del Bianco, atto n.
3, Parte II, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. L'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria fraz. Croce Valanidi alla
Via Longhi Pernasiti n. 2 rimane assegnata al sig. Parte_2 3. La sig.ra andrà a vivere presso l'abitazione dalla Parte_1
stessa acquistata corrente in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II
Tronco 107/A;
4. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori secondo il criterio Per_1
dell'affido condiviso con collocazione privilegiata presso la madre, con diritto di pernottamento presso il padre previa autorizzazione della madre che valuterà tenendo in debita considerazione le condizioni di salute della minore;
5. Il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
somma di euro 250,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia;
6. L'assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Tutte le spese straordinarie utili per la figlia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo vigente innanzi all'intestato Tribunale;
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
9. Il sig. potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, Parte_2
previo accordo con la sig.ra , compatibilmente con gli impegni di Pt_1
salute e scolastici della minore. Inoltre, egli incontrerà la figlia Per_1
due volte a settimana dall'uscita da scuola sino a dopo cena nonché due weekend alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza, ovverosia la vigilia con un genitore e la festività con l'altro per anni alterni;
il sig. trascorrerà Parte_2
con la figlia venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
10. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto con annotato il nome della figlia;
11. Le parti prestano il reciproco assenso a che le superiori condizioni abbiano efficacia immediata;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caraffa del Bianco
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna