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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6542 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4351/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 28.5.2025
TRA
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI RAIA (c.f. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Raia, sito in Somma Vesuviana (Na), alla Via Aldo Moro n.
32;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore generale l.r.p.t., Controparte_1
(c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar P.IVA_2
(Repertorio n. 43440 del 23 marzo 2011), dagli avv.ti EDUARDO MARTUCCI Persona_1
(c.f. ) e FF NA (c.f. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata insieme agli stessi presso l'ufficio legale dell'Azienda, in Torre del
Greco, via Marconi n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il (cedente Parte_2 del credito in contestazione) chiedeva ingiungersi all' (di seguito Controparte_1
Parte
), il pagamento della somma di € 32.914,16, “oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, come espressamente previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto” stipulato tra le parti, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di erogate nel mese di dicembre 2015. Parte_4
Con decreto ingiuntivo n. 1501/2016, pubblicato il 17.10.2016, il Tribunale ingiungeva Parte all' il pagamento della somma richiesta “oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze contrattuali al saldo”. Parte Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 l' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità e l'inammissibilità dello stesso per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa per la macroarea di riferimento.
Con sentenza n. 634/2019, pubblicata il 12.3.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto le distinte riepilogative Parte contabili depositate dal non erano state specificamente contestate dall' né con Pt_2 riferimento al numero di prestazioni rese, né quanto all'importo corrispondente rivendicato, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento Pt_2 delle spese di lite. A fondamento della decisione il Tribunale riteneva che l' aveva Pt_3 interamente assolto all'onere della prova su di lei incombente di dimostrare l'avvenuto sforamento del tetto di spesa di branca per il 2015, dato che aveva “allegato la nota prot. 2671/2016 nella quale il Dirigente Responsabile del Distretto sanitario n. 49 ha evidenziato che le somme relative al mese di dicembre 2015 non sarebbero dovute per superamento tetto di spesa stabilito per i centri di radiologia per la data del 29.8.2015, comunicato al centro opposto il 3.8.2015, termine successivamente prorogato alla data del 2.9.2015. A riprova dei suoi assunti, ha CP_2 prodotto in giudizio il verbale del Tavolo tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento per le annualità in discussione, nonché prova della comunicazione in favore del centro opposto della data presumibile del superamento dei tetti di spesa (cfr. produzione di parte opponente)”.
Dichiarava, infine, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dal Centro ex art. 2041 c.c., ritenendola tardivamente formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto basata su un petitum e una causa petendi diversi da quelli della domanda originaria volta alla remunerazione delle prestazioni rese.
2 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 3.10.2019, ha proposto appello la in qualità di cessionaria del credito vantato dalla deducendo, Parte_1 Parte_2 con un unico motivo, l'erroneo mancato rilievo della carenza di prova dell'invio alla Parte_2 del messaggio di PEC del 3.8.2015, non essendo state prodotte la stampa del messaggio di invio e le Parte ricevute di accettazione e consegna;
nonché la mancanza di prova da parte dell' dell'effettivo superamento del tetto di spesa, non essendo stata depositata documentazione a sostegno dell'eccezione proposta. Parte Costituendosi in giudizio in data 19.2.2020, l' contestava l'appello ritenendo i motivi pretestuosi sul presupposto che l'appellante non aveva “saputo dimostrare di avere diritto a quanto richiesto, ancorché le prestazioni riguardanti il ricorso per decreto ingiuntivo fossero state comunque rese anche oltre il tetto di spesa di struttura contrattualmente stabilito” (cfr. pag. 4 comparsa costituzione in appello). Reiterava, quindi, tutte le argomentazioni e difese già svolte in primo grado e chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado anche alla luce di altri precedenti emessi sempre dal Tribunale di Torre Annunziata.
All'udienza collegiale del 28.5.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, sebbene in data 24.5.2022 vi sia stato il deposito di una comparsa di costituzione di nuovi difensori per l'appellante, non risultava agli atti la revoca del mandato al precedente difensore, peraltro il successivo 10.2.2023 i nuovi difensori costituiti hanno rinunciato al mandato, dando atto che la parte restava difesa dal solo avvocato Raia, difensore costituito all'atto della presentazione dell'appello.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
In relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi statuiti dall'art. Parte 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova della parte Parte eccipiente, ovvero dell' (Cass. n. 17437/2016; Cass., n. 3403/2018 e Cass., n. 5095/2018). Parte Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, dalla documentazione in atti, ovvero dalla produzione offerta ritualmente in primo grado così come riportata nella sentenza impugnata e non contestata nell'atto di appello, manca la documentazione di riscontro sia delle determinazioni del
3 Tavolo Tecnico e della specifica quantificazione dell'eccedenza e delle modalità di calcolo della Parte regressione tariffaria, costituenti onere probatorio posto a carico dell' sia della avvenuta Parte comunicazione da parte dell' al Centro sanitario della data del presunto superamento del tetto di spesa (che, a norma contrattuale, avrebbe impedito la remunerazione delle prestazioni successive). Parte Va in proposito rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse Part verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di Part spesa comunicata dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
L'impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era, dunque, subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Parte spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) con applicazione della regressione tariffaria, i cui estremi (verbali del tavolo tecnico, prospetti di calcolo delle modalità di effettuazione della regressione in relazione al contributo fornito dalle singole strutture al superamento del tetto di spesa) andavano documentati dalla che non ha a tanto adempiuto. Pt_3
Parte Ed infatti, l' nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 13), ha eccepito di aver comunicato al Centro sanitario appellante il 3.8.2015 la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa al 29.8.2015 e il Tribunale sulla base di tale deduzione ha accolto l'opposizione, dando atto Parte che la nota era stata allegata dall' (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Tuttavia, né agli atti del primo grado di giudizio, né a quelli del presente giudizio di appello, si rinviene la copia di tale nota, peraltro neppure indicata tra gli allegati della citazione in opposizione, in cui l'unica prova articolata era quella orale;
né essa risulta all'interno del fascicolo Parte telematico di primo grado - nel quale in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. dell' si rinviene solo il Decreto regionale n. 90 del 2014 - ovvero del fascicolo dell'appello, non risultando indicata
4 nel foliario e rinvenendosi, in allegato alla comparsa conclusionale, solo la determina della
Regressione Tariffaria attuata a dicembre 2019 per l'annualità 2016 in relazione alle prestazioni di
“Specialistica Ambulatoriale Riabilitativa/Assistenza Termale”, ossia ad anni e branche del tutto diverse da quella per cui è causa (relativa alle prestazioni di Radiodiagnostica rese a dicembre
2015). Parte In ogni caso, anche ammesso il deposito della suddetta nota n. 2671/2016 da parte dell' in primo grado, in quanto accertato dal Tribunale e riconosciuto anche dall'appellante, non risulta agli atti la prova della sua comunicazione, contestata già dal in primo grado e oggetto dello Pt_2 specifico motivo di appello sul punto. Parte Deve, quindi, ritenersi non provato da parte dell' che il 3 agosto 2015 sia stata comunicata al Centro sanitario la data presuntiva del superamento del tetto di spesa di branca e, Parte dunque, l'impossibilità per l' di rifiutare tout court la remunerazione delle prestazioni svolte, salva ovviamente la possibilità per l'azienda sanitaria di dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della delibera di regressione tariffaria per l'anno 2015, ma di questo, come detto, non è stata fornita alcuna prova. Parte Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, l' va condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 32.914,16, oltre interessi ex art. 7 del contratto, dalla debenza fino al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, attesa la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Raia stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 634/2019 pubblicata Parte_1 in data 12.3.2019 nei confronti dell' , in Controparte_1 accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare in favore della l'importo di € Parte_5 Parte_1
32.914,16, oltre interessi ex art. 7 del contratto, dalla debenza fino al saldo;
2) condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del Controparte_3 doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado (compresa la fase monitoria) in € 4.500,00 per compensi professionali e per il secondo grado in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi
5 professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Raia.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4351/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 28.5.2025
TRA
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI RAIA (c.f. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Raia, sito in Somma Vesuviana (Na), alla Via Aldo Moro n.
32;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore generale l.r.p.t., Controparte_1
(c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar P.IVA_2
(Repertorio n. 43440 del 23 marzo 2011), dagli avv.ti EDUARDO MARTUCCI Persona_1
(c.f. ) e FF NA (c.f. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata insieme agli stessi presso l'ufficio legale dell'Azienda, in Torre del
Greco, via Marconi n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il (cedente Parte_2 del credito in contestazione) chiedeva ingiungersi all' (di seguito Controparte_1
Parte
), il pagamento della somma di € 32.914,16, “oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, come espressamente previsto dall'art. 7 comma 4 del contratto” stipulato tra le parti, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di erogate nel mese di dicembre 2015. Parte_4
Con decreto ingiuntivo n. 1501/2016, pubblicato il 17.10.2016, il Tribunale ingiungeva Parte all' il pagamento della somma richiesta “oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze contrattuali al saldo”. Parte Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 l' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità e l'inammissibilità dello stesso per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa per la macroarea di riferimento.
Con sentenza n. 634/2019, pubblicata il 12.3.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto le distinte riepilogative Parte contabili depositate dal non erano state specificamente contestate dall' né con Pt_2 riferimento al numero di prestazioni rese, né quanto all'importo corrispondente rivendicato, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento Pt_2 delle spese di lite. A fondamento della decisione il Tribunale riteneva che l' aveva Pt_3 interamente assolto all'onere della prova su di lei incombente di dimostrare l'avvenuto sforamento del tetto di spesa di branca per il 2015, dato che aveva “allegato la nota prot. 2671/2016 nella quale il Dirigente Responsabile del Distretto sanitario n. 49 ha evidenziato che le somme relative al mese di dicembre 2015 non sarebbero dovute per superamento tetto di spesa stabilito per i centri di radiologia per la data del 29.8.2015, comunicato al centro opposto il 3.8.2015, termine successivamente prorogato alla data del 2.9.2015. A riprova dei suoi assunti, ha CP_2 prodotto in giudizio il verbale del Tavolo tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento per le annualità in discussione, nonché prova della comunicazione in favore del centro opposto della data presumibile del superamento dei tetti di spesa (cfr. produzione di parte opponente)”.
Dichiarava, infine, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dal Centro ex art. 2041 c.c., ritenendola tardivamente formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto basata su un petitum e una causa petendi diversi da quelli della domanda originaria volta alla remunerazione delle prestazioni rese.
2 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 3.10.2019, ha proposto appello la in qualità di cessionaria del credito vantato dalla deducendo, Parte_1 Parte_2 con un unico motivo, l'erroneo mancato rilievo della carenza di prova dell'invio alla Parte_2 del messaggio di PEC del 3.8.2015, non essendo state prodotte la stampa del messaggio di invio e le Parte ricevute di accettazione e consegna;
nonché la mancanza di prova da parte dell' dell'effettivo superamento del tetto di spesa, non essendo stata depositata documentazione a sostegno dell'eccezione proposta. Parte Costituendosi in giudizio in data 19.2.2020, l' contestava l'appello ritenendo i motivi pretestuosi sul presupposto che l'appellante non aveva “saputo dimostrare di avere diritto a quanto richiesto, ancorché le prestazioni riguardanti il ricorso per decreto ingiuntivo fossero state comunque rese anche oltre il tetto di spesa di struttura contrattualmente stabilito” (cfr. pag. 4 comparsa costituzione in appello). Reiterava, quindi, tutte le argomentazioni e difese già svolte in primo grado e chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado anche alla luce di altri precedenti emessi sempre dal Tribunale di Torre Annunziata.
All'udienza collegiale del 28.5.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, sebbene in data 24.5.2022 vi sia stato il deposito di una comparsa di costituzione di nuovi difensori per l'appellante, non risultava agli atti la revoca del mandato al precedente difensore, peraltro il successivo 10.2.2023 i nuovi difensori costituiti hanno rinunciato al mandato, dando atto che la parte restava difesa dal solo avvocato Raia, difensore costituito all'atto della presentazione dell'appello.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
In relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi statuiti dall'art. Parte 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova della parte Parte eccipiente, ovvero dell' (Cass. n. 17437/2016; Cass., n. 3403/2018 e Cass., n. 5095/2018). Parte Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, dalla documentazione in atti, ovvero dalla produzione offerta ritualmente in primo grado così come riportata nella sentenza impugnata e non contestata nell'atto di appello, manca la documentazione di riscontro sia delle determinazioni del
3 Tavolo Tecnico e della specifica quantificazione dell'eccedenza e delle modalità di calcolo della Parte regressione tariffaria, costituenti onere probatorio posto a carico dell' sia della avvenuta Parte comunicazione da parte dell' al Centro sanitario della data del presunto superamento del tetto di spesa (che, a norma contrattuale, avrebbe impedito la remunerazione delle prestazioni successive). Parte Va in proposito rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse Part verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di Part spesa comunicata dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
L'impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era, dunque, subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Parte spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) con applicazione della regressione tariffaria, i cui estremi (verbali del tavolo tecnico, prospetti di calcolo delle modalità di effettuazione della regressione in relazione al contributo fornito dalle singole strutture al superamento del tetto di spesa) andavano documentati dalla che non ha a tanto adempiuto. Pt_3
Parte Ed infatti, l' nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 13), ha eccepito di aver comunicato al Centro sanitario appellante il 3.8.2015 la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa al 29.8.2015 e il Tribunale sulla base di tale deduzione ha accolto l'opposizione, dando atto Parte che la nota era stata allegata dall' (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Tuttavia, né agli atti del primo grado di giudizio, né a quelli del presente giudizio di appello, si rinviene la copia di tale nota, peraltro neppure indicata tra gli allegati della citazione in opposizione, in cui l'unica prova articolata era quella orale;
né essa risulta all'interno del fascicolo Parte telematico di primo grado - nel quale in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. dell' si rinviene solo il Decreto regionale n. 90 del 2014 - ovvero del fascicolo dell'appello, non risultando indicata
4 nel foliario e rinvenendosi, in allegato alla comparsa conclusionale, solo la determina della
Regressione Tariffaria attuata a dicembre 2019 per l'annualità 2016 in relazione alle prestazioni di
“Specialistica Ambulatoriale Riabilitativa/Assistenza Termale”, ossia ad anni e branche del tutto diverse da quella per cui è causa (relativa alle prestazioni di Radiodiagnostica rese a dicembre
2015). Parte In ogni caso, anche ammesso il deposito della suddetta nota n. 2671/2016 da parte dell' in primo grado, in quanto accertato dal Tribunale e riconosciuto anche dall'appellante, non risulta agli atti la prova della sua comunicazione, contestata già dal in primo grado e oggetto dello Pt_2 specifico motivo di appello sul punto. Parte Deve, quindi, ritenersi non provato da parte dell' che il 3 agosto 2015 sia stata comunicata al Centro sanitario la data presuntiva del superamento del tetto di spesa di branca e, Parte dunque, l'impossibilità per l' di rifiutare tout court la remunerazione delle prestazioni svolte, salva ovviamente la possibilità per l'azienda sanitaria di dimostrare il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della delibera di regressione tariffaria per l'anno 2015, ma di questo, come detto, non è stata fornita alcuna prova. Parte Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, l' va condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 32.914,16, oltre interessi ex art. 7 del contratto, dalla debenza fino al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, attesa la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Raia stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 634/2019 pubblicata Parte_1 in data 12.3.2019 nei confronti dell' , in Controparte_1 accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare in favore della l'importo di € Parte_5 Parte_1
32.914,16, oltre interessi ex art. 7 del contratto, dalla debenza fino al saldo;
2) condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del Controparte_3 doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado (compresa la fase monitoria) in € 4.500,00 per compensi professionali e per il secondo grado in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi
5 professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Raia.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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