TRIB
Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2021/1305 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.1305/2021 R.G. promosso da
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Maurizio Discepolo e Daniele
Discepolo presso il cui studio in Ancona, Via Matteotti 19, è elettivamente domiciliata
Ricorrente contro
( P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa per mandato Controparte_1
a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Gian Luca
Falcinelli e Nicola Mucci presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n.
73, è elettivamente domiciliata
Resistente
E nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione Pt_2
e risposta dall'Avv. Vincenzo Bioli presso il cui studio, in Città di Castello, Corso
Cavour n. 8 è elettivamente domiciliata
Resistente
E
HDI Assicurazioni S.p.a. ( C.F. ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata per mandato in calce CP_3
alla comparsa di costituzione risposta dall'Avv. Silvia Cutini presso il cui studio in Perugia, Piazza d'Italia n. 12 è elettivamente domiciliata N.1305/2021 R.G. 2
Chiamata in causa avente ad oggetto: Proprietà.
il Giudice Dott. Federico Fiore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2024 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 10.3.2021 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_4
esponendo di essere proprietaria degli immobili siti in OR Controparte_2
(PG), in via Guglielmo Calderini nn. 6 e 10/A, descritti al N.C.E.U. del suddetto
Comune al Foglio 38, particella 122, sub. 5, categoria A/3, e Foglio 38, particella 122 sub. 13, cat. A/3 e che quest' ultimo immobile era distribuito su tre livelli ed il piano terra, di circa 50 mq con all' esterno un portico abitabile ed un giardino identificato al foglio 38 particella 153. Detto immobile faceva parte di un complesso costituito da più immobili, i cui restanti sono di proprietà della Controparte_1
La ricorrente, utilizzando il piano primo e parte del piano terra
[...] dell'immobile identificato al sub. 13 come seconda casa, era intenzionata, sin dal
2018, a concedere in locazione la restante parte del piano terra e il piano primo sottostrada (con annesso portico e giardino) a terzi rappresentando, tuttavia, che la società convenuta da circa dieci anni stava eseguendo lavori di manutenzione straordinaria nella parte di immobile di cui era proprietaria avendone affidato l'appalto alla Edilcostruzioni s.r.l. nel 2018. Detta società appaltatrice per poter eseguire gli interventi commissionati aveva richiesto alla sig.ra di poter Parte_1
installare – per il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di manutenzione delle facciate – un ponteggio lato valle (ovvero al piano primo sottostrada) nella zona del portico di accesso alla proprietà della ricorrente e per tale motivo veniva anche smontata la copertura in pvc del portico che era stata realizzata dalla ricorrente. La società appaltatrice aveva però installato il ponteggio sulla corte – ovvero piano terra - (su cui insiste uno dei tre ingressi alla proprietà senza richiedere alcun consenso alla ricorrente interdicendo Parte_1
la possibilità di accesso, avendo lasciato libero uno spazio di circa 40 cm.. Dal N.1305/2021 R.G. 3
settembre del 2018 la società convenuta aveva quindi affidato l'esecuzione dei lavori in appalto alla società collegata alla procedente appaltatrice, Controparte_2
e nel 2019 la ricorrente aveva richiesto la rimozione dei ponteggi in quanto i lavori di manutenzione e restauro conservativo alle due facciate erano ultimati senza ottenere una risposta positiva. Agli inizi dell'estate del 2020, quando la ricorrente tornava nell' immobile di proprietà dopo la pandemia Covid 19, trovava un cantiere in completo stato di abbandono con le impalcature ancora montate e pertanto diffidava la società convenuta, la società appaltatrice dei lavori e il direttore dei lavori ing. senza avere alcun riscontro. La ricorrente ritenendo sussistere la CP_5
responsabilità, sia della società appaltatrice che aveva lasciato in stato di abbandono il cantiere senza rimuovere le impalcature, sia della società convenuta appaltante che -
quale proprietaria della porzione di immobile su cui si stavano eseguendo i lavori - si sarebbe dovuta preoccupare che i lavori non arrecassero danni a terzi e che la società
appaltatrice si attivasse per la rimozione dei ponteggi chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni Voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito accertare e dichiarare l' illegittimità dell' occupazione della proprietà della sig.ra da parte della Parte_1
quale appaltatrice, con le impalcature montate e pertanto Controparte_2 condannare quest' ultima in solido con la Controparte_1 quale proprietaria dell' immobile oggetto di ristrutturazione, per le causali
[...]
sopra esposte a rimuoverle nelle parti su cui poggiano sulla proprietà della ricorrente.
Voglia l' ill.mo Tribunale adito in ogni caso condannare le resistenti in solido tra loco, con provvedimento immediatamente esecutivo, al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell' adempimento ed esecuzione dell' ordine di rimozione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal deposito del provvedimento di accoglimento del presente ricorso ai sensi dell' art. 614 bis c.p.c.
Voglia inoltre autorizzare la sig.ra con provvedimento anch' esso Parte_1 immediatamente esecutivo, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui sopra entro un termine prefiggendo, a rimuovere direttamente le impalcatura che poggiano sulla sua proprietà (che verrà lasciata nella proprietà Controparte_1
con anticipazione delle spese, nonché condannare le resistenti in solido tra loro N.1305/2021 R.G. 4
al rimborso dei costi che la ricorrente sosterrà e anticiperà, previa documentazione delle spese a tale fine sostenute.
Voglia da ultimo l' ill.mo Tribunale adito condannare le resistente in solido tra loro al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 800,00, o Parte_1 dell' importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, per ogni mese in cui la medesima non ha potuto godere appieno del suo immobile e concederlo in locazione a terzi a far data dal primo atto di messa in mora (ovvero la richiesta fatta nel settembre del 2019) o dalla diversa data ritenuta congrua”
1.2. si costituiva tempestivamente in Controparte_1
giudizio in data 2.7.2021 contestando in fatto ed in diritto le domande di parte ricorrente attrice, eccependo, pregiudizialmente, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito contestava di aver cagionato, quale proprietaria del complesso immobiliare per il quale aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, danni alla resistente essendo la rimozione del ponteggio di competenza della società appaltatrice.
Rilevava in ogni caso che l'istallazione del ponteggio era stata autorizzata dalla madre della resistente, quale proprietaria all'epoca dei fatti, e Persona_1
che gli stessi erano in procinto di essere rimossi non essendo stato cagionato alcun danno alla proprietà della ricorrente né le era stato precluso il passaggio.
Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno per mancata locazione di parte dell'immobile di proprietà della ricorrente nei propri confronti in quanto non provato e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….In via preliminare:
a) autorizzare ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 269, comma 2, c.p.c., a chiamare in causa la propria compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza Marconi n. 25 e, dunque, differire l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
b) dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della negoziazione assistita;
N.1305/2021 R.G. 5
c) valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 702 bis e segg.
c.p.c. e, se del caso, disporre il mutamento del rito.
Nel merito:
a) in via principale: respingere tutte le domande svolte dalla ricorrente SI.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
b) in via subordinata: ridurre la misura delle somme in ipotesi spettanti alla ricorrente dichiarando in ogni caso l'esclusiva o, Parte_1 comunque, prevalente responsabilità di e, per l'effetto, condannare Controparte_2
“HDI Assicurazioni S.p.A.” a tenere indenne e/o manlevare e/o garantire la
[...]
da qualsiasi somma che la stessa fosse Controparte_1
tenuta a corrispondere alla sig.ra con condanna della Parte_1
compagnia assicuratrice, ex art. 1917/II° comma cod. civ., al pagamento diretto in favore della suindicata ricorrente. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con condanna, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria nei propri confronti, della compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del Legale Rappresentante p.t., al rimborso in proprio favore ai sensi dell'art. 1917/III° comma cod. civ. “.
1.3 si costituiva in giudizio in data 10.7.2021 deducendo di aver Controparte_2
montato i ponteggi ed iniziato le opere in data 6.6.2019 in forza del contratto di appalto stipulato con la in data Controparte_1
1.4.2019 avendo ottenuto tutte le autorizzazioni di legge ed essendo a conoscenza che la SI.ra , madre della ricorrente e dante causa della Persona_1 CP_1
nella compravendita delle porzioni immobiliari oggetto di causa, avesse
[...]
autorizzato la installazione dei ponteggi per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed opere sulle parti comuni del fabbricato per cui è causa, senza alcun limite di tempo. Rilevava, inoltre, che nessun danno era stato cagionato alla proprietà della ricorrente e che l'impalcatura non precludeva gli accessi all'immobile e non vi erano materiali abbandonati nel cantiere la cui area era comunque di proprietà della società appaltante. Rilevava, inoltre, che la rimozione della impalcatura dovesse essere disposta dalla società appaltante e che N.1305/2021 R.G. 6
i lavori dopo la sospensione durante il periodo del Covid 19 erano ripresi regolarmente.
In diritto rilevava la improcedibilità e la inammissibilità della domanda di parte ricorrente contestando la sussistenza dei danni da essa reclamati e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….in via preliminare di rito: disporre il rinvio del procedimento in attesa del tentativo obbligatorio di mediazione da esperirsi da parte ricorrente;
sempre in via preliminare di rito: comunque dichiararsi l'inammissibilità, nella fattispecie, del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ratione materiae, con reiezione del immediata reiezione del ricorso avversario;
ancora in punto di rito e salvo gravame: dichiararsi l'inammissibilità del giudizio
a cognizione sommaria, quanto meno in ragione degli approfondimenti istruttori necessari nel caso di specie;
nel merito: dichiarare la resistente esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa, assolvendola da ogni e qualsivoglia pretesa avversaria e dichiarando comunque che nulla è dovuto alla parte ricorrente per infondatezza della domanda in fatto e diritto.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del giudizio e con riserva di ogni ulteriore richiesta”.
1.4 Con decreto del 6.7.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla H.D.I. Assicurazioni S.p.a. la quale si costituiva in Controparte_1
giudizio in data 19.10.2021 contestando la genericità della propria chiamata in causa e la richiesta di rimborso delle spese legali di resistenza dell'assicurato in quanto inadempiente al patto di gestione della lite contrattualmente pattuito. Nel merito contestava le richieste risarcitorie di parte ricorrente in quanto infondate e non provate associandosi alle difese delle società resistenti e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….A – respingere le domande della ricorrente perché infondate e per l'effetto la domanda di manleva, dichiarando che HDI ASSICURAZIONI s.p.a. nulla deve ed a nessun titolo;
B – nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici e di accertamento di un danno indennizzabile ai sensi di polizza, dichiarare HDI
ASSICURAZIONI s.p.a. tenuta comunque alla garanzia nei soli limiti contrattuali N.1305/2021 R.G. 7
e dei massimali assicurati, con applicazione delle franchigie pattuite e in ogni caso con reiezione dell'istanza di rimborso delle spese di difesa;
C - con vittoria di spese e compensi professionali oltre contributo forfettario e accessori di legge”.
1.5 Nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 21.10.2021 la ricorrente dava atto di aver proposto la negoziazione assistita ma la stessa aveva avuto esito negativo e che in data 15.7.2021 l'impalcatura per cui è causa era stata rimossa chiedendo, su tale aspetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo per la domanda risarcitoria. La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 16.11.2011 rigettandosi la richiesta di CTU formulata dalla ricorrente con ordinanza riservata del 1.4.2024 con la quale venivano assegnati alle parti termini per note conclusionali ed all'udienza del 201.12.2024 la causa era trattenuta in riserva.
* * * * * * *
Come si è detto, la parte ricorrente con le note di udienza depositate il 15.10.2021 ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente alla propria domanda principale con la quale era stato richiesto l'accertamento della illegittima occupazione della proprietà da parte delle società resistenti con conseguente condanna alla rimozione dei ponteggi istallati per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, dando atto che gli stessi erano stati rimossi in data 15.07.2021.
Nulla hanno obiettato al riguardo le altre parti costituite in giudizio.
In effetti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, a pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. N.1305/2021 R.G. 8
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in ordine alla domanda principale di parte attrice, in quanto nel corso del giudizio le impalcature sono state rimosse verificandosi, quindi, l'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte ricorrente, residuando unicamente il profilo delle spese di lite oltre alla domanda risarcitoria inerente il mancato godimento dell'immobile da parte attrice dal settembre del 2019 fino all'avvenuta rimozione.
Tale domanda rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica ed è pertanto ammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 702-bis comma 1° e dell'art. 702-ter comma 2° c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario.
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" N.1305/2021 R.G. 9
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti.
L'occupazione abusiva di immobili si realizza ogniqualvolta una res sia detenuta o posseduta da colui il quale risulti privo di un qualsiasi titolo giustificativo. Nel caso di specie la ha dedotto e CP_1
documentalmente allegato di essere proprietaria di un immobile sito in OR
(PG), Via G. Calderini n. 8, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di
OR al foglio 38, part. 122, sub 11, acquistato dalla SI.ra Persona_1
con atto del 3 settembre 2009 (Repertorio n. 1220, Raccolta n. 1031, Registrato a
Perugia il 9.09.2009 al n. 14459, Registro generale n. 24506, Registro particolare n. 15311) e di essere altresì proprietaria degli immobili siti in OR (PG), Via.
G. Calderini n. 6/8, catastalmente Via Centro Chiugiana n. 24, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di OR al foglio 38, part. 122 sub 10, part. 122 sub. 7, part. 122 sub. 8, part. 122 sub. 9, part. 1714, oggetto di compravendita con la
SI.ra con atto notarile del 23 aprile 2008 (Repertorio n. 625, Persona_2
Raccolta n. 533, Registrato a Perugia il 16.05.2008 al n. 8443, Registro generale n. 14518, Registro particolare n. 8240) ( doc.ti 12 e 13 fascicolo della resistente).
La società resistente ha, inoltre, dimostrato di aver affidato in appalto alla
[...]
con contratto stipulato in data 1.4.2019, i lavori di ristrutturazione del CP_2
suindicato edificio nominando altresì il proprio direttore dei lavori ( doc.ti 3-4-5 fascicolo della resistente).
La resistente ha, quindi, dedotto che in attesa di ricevere le autorizzazioni comunali per dar corso alla manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà stesso, aveva ottenuto dalla SI.ra madre della SI.ra Persona_1 Parte_1
e all'epoca proprietaria dell'immobile per cui è causa, espressa autorizzazione ad installare i ponteggi sulla facciata a monte del fabbricato (lungo il cortile) e sulla facciata a valle (lato sud) e ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate stesse ( doc. 8 fascicolo della convenuta).
Detta autorizzazione in realtà risulta datata 3.9.2009, giorno in cui venne stipulato il rogito di vendita tra la e la società resistente e non è stato allegato Parte_1 N.1305/2021 R.G. 10
documentalmente in che anno la ricorrente sia divenuta proprietaria dell'immobile per cui è causa. Essendo però decorsi circa 10 anni dal rilascio di detta autorizzazione alla istallazione dei ponteggi sarebbe stato onere della resistente richiedere nuovamente alla ricorrente l'assenso alla istallazione del ponteggi dopo aver conseguito il titolo abilitativo edilizio n. 38814 in data 15.11.2018 ( doc. 7 fascicolo della ricorrente).
D'altra parte la stessa ricorrente ha dato atto che la Edilcostruzioni S.r.l., precedente appaltatrice, nel 2018 le aveva richiesto di poter istallare il ponteggio al piano primo sottostrada per poter eseguire i lavori di manutenzione delle facciate mentre aveva già proceduto ad istallare il ponteggio sulla corte, su cui insisteva uno dei tre ingressi alla propria proprietà lasciandole un spazio ristretto.
Viene, inoltre, in rilievo nel caso di specie il disposto contenuto all'art. 843 c.c. secondo il quale il proprietario deve consentire l'accesso e il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta le necessità per eseguire o riparare opere del vicino o comuni. Se l'accesso cagiona danni, é dovuta una congrua indennità.
Detta norma rientra fra quelle che, per la salvaguardia di altri interessi privati socialmente apprezzabili, pongono specifiche deroghe al potere del proprietario di impedire l'accesso al fondo da parte di terzi (cfr. anche artt. 842, 896, 3 co., 924 e
925), riconosciuto in via generale dall'art. 832 c.c.). I termini adoperati nella disciplina codicistica indicano chiaramente la temporaneità della limitazione imposta al proprietario, ma sono tali da consentire comunque l'installazione di opere necessarie al compimento dei lavori come le impalcature (Cass. 693/1968).
Secondo la giurisprudenza, di legittimità, inoltre, la necessità cui la norma subordina il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio (Cass. 2274/1995). L'obbligo gravante sul proprietario del suolo su cui va esercitato il transito non determina la costituzione di servitù, ma si ricollega ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, per un'utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso e al passaggio che il soggetto obbligato é tenuto a prestare (cfr. Cass. 29.09.2020 n. 20540); é richiesta, a tal fine, una valutazione complessiva della singola situazione concreta, da cui deve evidenziarsi la N.1305/2021 R.G. 11
necessità del passaggio per l'esecuzione delle opere e l'insussistenza di soluzioni alternative meno gravose. In particolare, l'accesso non é consentito solo ove sia comunque possibile eseguire i lavori dalla proprietà di chi intende intraprenderli o dal fondo di un terzo, sempre che tale soluzione risulti meno gravosa (cfr. Cass.
28234/2008, 1801/2007). La valutazione del presupposto dell'assoluta necessità comporta che il giudice proceda ad attenta considerazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi aliunde l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità ( Cass. n. 20540 del 29/09/2020).
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza della necessità ex art, 843 c.c, di eseguire i lavori di ristrutturazione da parte delle società resistenti e non può dirsi che il ponteggio sia stato collocato a totale insaputa della ricorrente in quanto, come detto, la stessa autorizzò espressamente il posizionamento del ponteggio al piano primo sottostrada, lato valle, mentre alcuna contestazione venne, inizialmente, mossa circa il ponteggio già istallato sulla corte a piano terra.
Le doglianze di parte ricorrente non sono pertanto riferibili ad una occupazione abusiva della propria proprietà quanto, piuttosto, ad un prolungamento eccessivo della permanenza di detti ponteggi in ordine alla quale però non può non tenersi conto del periodo di lockdown iniziato il 9.3.2020 non risultando, comunque, alcuna specifica censura da parte ricorrente circa il termine entro il quale i lavori di ristrutturazione si sarebbero dovuti concludere.
In ogni caso la ricorrente non ha dato prova del danno conseguenza essendosi limitata a dedurre che sarebbe stata propria intenzione locare a terzi il piano sottostrada ed il piano terra sui quali insistevano i ponteggi per cui è causa ma non ha né dedotto né allegato circa una concreta perdita di chance locative del proprio immobile a causa dei ponteggi di che trattasi. D'altra parte anche in questo caso N.1305/2021 R.G. 12
non può non tenersi conto del periodo di lockdown che ha interessato l'Italia sospendendo la maggior parte delle attività economica del paese ed anche del fatto che la proprietà della ricorrente aveva a disposizione tre vie di accesso per cui non vi era una situazione ostativa al godimento, anche indiretto, dell'immobile. Inoltre parte ricorrente non ha neanche dato prova che l'immobile per cui è causa avesse avuto negli anni passati una destinazione locativa, dovendo quindi, essere esclusa la possibilità di liquidare un danno per mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte. A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 22645/2022 hanno, tra l'altro, chiarito che “ In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti,
l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno………..
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
La domanda risarcitoria di parte ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.
Per quanto concerne infine la determinazione delle spese di lite si ritiene sussistano i presupposti indicati dall'art 92, 2° comma c.p.c. per una N.1305/2021 R.G. 13
compensazione integrale delle stesse in quanto la rimozione dei ponteggi da parte delle società resistenti è avvenuta in corso di causa dovendo tale circostanza essere valutata ai fini della soccombenza virtuale nei confronti della ricorrente che
è invece, risultata soccombente in relazione alla propria domanda risarcitoria.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia contendere in relazione alla domanda principale proposta dalla ricorrente per la rimozione delle Parte_1
impalcature collocate sulla propria proprietà;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente Parte_1
nei confronti delle società resistenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma c.p.c. le spese di causa.
Si comunichi
Perugia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Federico Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.1305/2021 R.G. promosso da
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Maurizio Discepolo e Daniele
Discepolo presso il cui studio in Ancona, Via Matteotti 19, è elettivamente domiciliata
Ricorrente contro
( P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa per mandato Controparte_1
a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Gian Luca
Falcinelli e Nicola Mucci presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n.
73, è elettivamente domiciliata
Resistente
E nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione Pt_2
e risposta dall'Avv. Vincenzo Bioli presso il cui studio, in Città di Castello, Corso
Cavour n. 8 è elettivamente domiciliata
Resistente
E
HDI Assicurazioni S.p.a. ( C.F. ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata per mandato in calce CP_3
alla comparsa di costituzione risposta dall'Avv. Silvia Cutini presso il cui studio in Perugia, Piazza d'Italia n. 12 è elettivamente domiciliata N.1305/2021 R.G. 2
Chiamata in causa avente ad oggetto: Proprietà.
il Giudice Dott. Federico Fiore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2024 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.1 Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 10.3.2021 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_4
esponendo di essere proprietaria degli immobili siti in OR Controparte_2
(PG), in via Guglielmo Calderini nn. 6 e 10/A, descritti al N.C.E.U. del suddetto
Comune al Foglio 38, particella 122, sub. 5, categoria A/3, e Foglio 38, particella 122 sub. 13, cat. A/3 e che quest' ultimo immobile era distribuito su tre livelli ed il piano terra, di circa 50 mq con all' esterno un portico abitabile ed un giardino identificato al foglio 38 particella 153. Detto immobile faceva parte di un complesso costituito da più immobili, i cui restanti sono di proprietà della Controparte_1
La ricorrente, utilizzando il piano primo e parte del piano terra
[...] dell'immobile identificato al sub. 13 come seconda casa, era intenzionata, sin dal
2018, a concedere in locazione la restante parte del piano terra e il piano primo sottostrada (con annesso portico e giardino) a terzi rappresentando, tuttavia, che la società convenuta da circa dieci anni stava eseguendo lavori di manutenzione straordinaria nella parte di immobile di cui era proprietaria avendone affidato l'appalto alla Edilcostruzioni s.r.l. nel 2018. Detta società appaltatrice per poter eseguire gli interventi commissionati aveva richiesto alla sig.ra di poter Parte_1
installare – per il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di manutenzione delle facciate – un ponteggio lato valle (ovvero al piano primo sottostrada) nella zona del portico di accesso alla proprietà della ricorrente e per tale motivo veniva anche smontata la copertura in pvc del portico che era stata realizzata dalla ricorrente. La società appaltatrice aveva però installato il ponteggio sulla corte – ovvero piano terra - (su cui insiste uno dei tre ingressi alla proprietà senza richiedere alcun consenso alla ricorrente interdicendo Parte_1
la possibilità di accesso, avendo lasciato libero uno spazio di circa 40 cm.. Dal N.1305/2021 R.G. 3
settembre del 2018 la società convenuta aveva quindi affidato l'esecuzione dei lavori in appalto alla società collegata alla procedente appaltatrice, Controparte_2
e nel 2019 la ricorrente aveva richiesto la rimozione dei ponteggi in quanto i lavori di manutenzione e restauro conservativo alle due facciate erano ultimati senza ottenere una risposta positiva. Agli inizi dell'estate del 2020, quando la ricorrente tornava nell' immobile di proprietà dopo la pandemia Covid 19, trovava un cantiere in completo stato di abbandono con le impalcature ancora montate e pertanto diffidava la società convenuta, la società appaltatrice dei lavori e il direttore dei lavori ing. senza avere alcun riscontro. La ricorrente ritenendo sussistere la CP_5
responsabilità, sia della società appaltatrice che aveva lasciato in stato di abbandono il cantiere senza rimuovere le impalcature, sia della società convenuta appaltante che -
quale proprietaria della porzione di immobile su cui si stavano eseguendo i lavori - si sarebbe dovuta preoccupare che i lavori non arrecassero danni a terzi e che la società
appaltatrice si attivasse per la rimozione dei ponteggi chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni Voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito accertare e dichiarare l' illegittimità dell' occupazione della proprietà della sig.ra da parte della Parte_1
quale appaltatrice, con le impalcature montate e pertanto Controparte_2 condannare quest' ultima in solido con la Controparte_1 quale proprietaria dell' immobile oggetto di ristrutturazione, per le causali
[...]
sopra esposte a rimuoverle nelle parti su cui poggiano sulla proprietà della ricorrente.
Voglia l' ill.mo Tribunale adito in ogni caso condannare le resistenti in solido tra loco, con provvedimento immediatamente esecutivo, al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell' adempimento ed esecuzione dell' ordine di rimozione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal deposito del provvedimento di accoglimento del presente ricorso ai sensi dell' art. 614 bis c.p.c.
Voglia inoltre autorizzare la sig.ra con provvedimento anch' esso Parte_1 immediatamente esecutivo, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui sopra entro un termine prefiggendo, a rimuovere direttamente le impalcatura che poggiano sulla sua proprietà (che verrà lasciata nella proprietà Controparte_1
con anticipazione delle spese, nonché condannare le resistenti in solido tra loro N.1305/2021 R.G. 4
al rimborso dei costi che la ricorrente sosterrà e anticiperà, previa documentazione delle spese a tale fine sostenute.
Voglia da ultimo l' ill.mo Tribunale adito condannare le resistente in solido tra loro al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 800,00, o Parte_1 dell' importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, per ogni mese in cui la medesima non ha potuto godere appieno del suo immobile e concederlo in locazione a terzi a far data dal primo atto di messa in mora (ovvero la richiesta fatta nel settembre del 2019) o dalla diversa data ritenuta congrua”
1.2. si costituiva tempestivamente in Controparte_1
giudizio in data 2.7.2021 contestando in fatto ed in diritto le domande di parte ricorrente attrice, eccependo, pregiudizialmente, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito contestava di aver cagionato, quale proprietaria del complesso immobiliare per il quale aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, danni alla resistente essendo la rimozione del ponteggio di competenza della società appaltatrice.
Rilevava in ogni caso che l'istallazione del ponteggio era stata autorizzata dalla madre della resistente, quale proprietaria all'epoca dei fatti, e Persona_1
che gli stessi erano in procinto di essere rimossi non essendo stato cagionato alcun danno alla proprietà della ricorrente né le era stato precluso il passaggio.
Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno per mancata locazione di parte dell'immobile di proprietà della ricorrente nei propri confronti in quanto non provato e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile e pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….In via preliminare:
a) autorizzare ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 269, comma 2, c.p.c., a chiamare in causa la propria compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza Marconi n. 25 e, dunque, differire l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
b) dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della negoziazione assistita;
N.1305/2021 R.G. 5
c) valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 702 bis e segg.
c.p.c. e, se del caso, disporre il mutamento del rito.
Nel merito:
a) in via principale: respingere tutte le domande svolte dalla ricorrente SI.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
b) in via subordinata: ridurre la misura delle somme in ipotesi spettanti alla ricorrente dichiarando in ogni caso l'esclusiva o, Parte_1 comunque, prevalente responsabilità di e, per l'effetto, condannare Controparte_2
“HDI Assicurazioni S.p.A.” a tenere indenne e/o manlevare e/o garantire la
[...]
da qualsiasi somma che la stessa fosse Controparte_1
tenuta a corrispondere alla sig.ra con condanna della Parte_1
compagnia assicuratrice, ex art. 1917/II° comma cod. civ., al pagamento diretto in favore della suindicata ricorrente. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio e con condanna, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria nei propri confronti, della compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del Legale Rappresentante p.t., al rimborso in proprio favore ai sensi dell'art. 1917/III° comma cod. civ. “.
1.3 si costituiva in giudizio in data 10.7.2021 deducendo di aver Controparte_2
montato i ponteggi ed iniziato le opere in data 6.6.2019 in forza del contratto di appalto stipulato con la in data Controparte_1
1.4.2019 avendo ottenuto tutte le autorizzazioni di legge ed essendo a conoscenza che la SI.ra , madre della ricorrente e dante causa della Persona_1 CP_1
nella compravendita delle porzioni immobiliari oggetto di causa, avesse
[...]
autorizzato la installazione dei ponteggi per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed opere sulle parti comuni del fabbricato per cui è causa, senza alcun limite di tempo. Rilevava, inoltre, che nessun danno era stato cagionato alla proprietà della ricorrente e che l'impalcatura non precludeva gli accessi all'immobile e non vi erano materiali abbandonati nel cantiere la cui area era comunque di proprietà della società appaltante. Rilevava, inoltre, che la rimozione della impalcatura dovesse essere disposta dalla società appaltante e che N.1305/2021 R.G. 6
i lavori dopo la sospensione durante il periodo del Covid 19 erano ripresi regolarmente.
In diritto rilevava la improcedibilità e la inammissibilità della domanda di parte ricorrente contestando la sussistenza dei danni da essa reclamati e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….in via preliminare di rito: disporre il rinvio del procedimento in attesa del tentativo obbligatorio di mediazione da esperirsi da parte ricorrente;
sempre in via preliminare di rito: comunque dichiararsi l'inammissibilità, nella fattispecie, del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ratione materiae, con reiezione del immediata reiezione del ricorso avversario;
ancora in punto di rito e salvo gravame: dichiararsi l'inammissibilità del giudizio
a cognizione sommaria, quanto meno in ragione degli approfondimenti istruttori necessari nel caso di specie;
nel merito: dichiarare la resistente esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa, assolvendola da ogni e qualsivoglia pretesa avversaria e dichiarando comunque che nulla è dovuto alla parte ricorrente per infondatezza della domanda in fatto e diritto.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del giudizio e con riserva di ogni ulteriore richiesta”.
1.4 Con decreto del 6.7.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla H.D.I. Assicurazioni S.p.a. la quale si costituiva in Controparte_1
giudizio in data 19.10.2021 contestando la genericità della propria chiamata in causa e la richiesta di rimborso delle spese legali di resistenza dell'assicurato in quanto inadempiente al patto di gestione della lite contrattualmente pattuito. Nel merito contestava le richieste risarcitorie di parte ricorrente in quanto infondate e non provate associandosi alle difese delle società resistenti e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….A – respingere le domande della ricorrente perché infondate e per l'effetto la domanda di manleva, dichiarando che HDI ASSICURAZIONI s.p.a. nulla deve ed a nessun titolo;
B – nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici e di accertamento di un danno indennizzabile ai sensi di polizza, dichiarare HDI
ASSICURAZIONI s.p.a. tenuta comunque alla garanzia nei soli limiti contrattuali N.1305/2021 R.G. 7
e dei massimali assicurati, con applicazione delle franchigie pattuite e in ogni caso con reiezione dell'istanza di rimborso delle spese di difesa;
C - con vittoria di spese e compensi professionali oltre contributo forfettario e accessori di legge”.
1.5 Nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 21.10.2021 la ricorrente dava atto di aver proposto la negoziazione assistita ma la stessa aveva avuto esito negativo e che in data 15.7.2021 l'impalcatura per cui è causa era stata rimossa chiedendo, su tale aspetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo per la domanda risarcitoria. La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 16.11.2011 rigettandosi la richiesta di CTU formulata dalla ricorrente con ordinanza riservata del 1.4.2024 con la quale venivano assegnati alle parti termini per note conclusionali ed all'udienza del 201.12.2024 la causa era trattenuta in riserva.
* * * * * * *
Come si è detto, la parte ricorrente con le note di udienza depositate il 15.10.2021 ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente alla propria domanda principale con la quale era stato richiesto l'accertamento della illegittima occupazione della proprietà da parte delle società resistenti con conseguente condanna alla rimozione dei ponteggi istallati per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, dando atto che gli stessi erano stati rimossi in data 15.07.2021.
Nulla hanno obiettato al riguardo le altre parti costituite in giudizio.
In effetti, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, a pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. N.1305/2021 R.G. 8
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in ordine alla domanda principale di parte attrice, in quanto nel corso del giudizio le impalcature sono state rimosse verificandosi, quindi, l'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte ricorrente, residuando unicamente il profilo delle spese di lite oltre alla domanda risarcitoria inerente il mancato godimento dell'immobile da parte attrice dal settembre del 2019 fino all'avvenuta rimozione.
Tale domanda rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica ed è pertanto ammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 702-bis comma 1° e dell'art. 702-ter comma 2° c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario.
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" N.1305/2021 R.G. 9
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti.
L'occupazione abusiva di immobili si realizza ogniqualvolta una res sia detenuta o posseduta da colui il quale risulti privo di un qualsiasi titolo giustificativo. Nel caso di specie la ha dedotto e CP_1
documentalmente allegato di essere proprietaria di un immobile sito in OR
(PG), Via G. Calderini n. 8, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di
OR al foglio 38, part. 122, sub 11, acquistato dalla SI.ra Persona_1
con atto del 3 settembre 2009 (Repertorio n. 1220, Raccolta n. 1031, Registrato a
Perugia il 9.09.2009 al n. 14459, Registro generale n. 24506, Registro particolare n. 15311) e di essere altresì proprietaria degli immobili siti in OR (PG), Via.
G. Calderini n. 6/8, catastalmente Via Centro Chiugiana n. 24, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di OR al foglio 38, part. 122 sub 10, part. 122 sub. 7, part. 122 sub. 8, part. 122 sub. 9, part. 1714, oggetto di compravendita con la
SI.ra con atto notarile del 23 aprile 2008 (Repertorio n. 625, Persona_2
Raccolta n. 533, Registrato a Perugia il 16.05.2008 al n. 8443, Registro generale n. 14518, Registro particolare n. 8240) ( doc.ti 12 e 13 fascicolo della resistente).
La società resistente ha, inoltre, dimostrato di aver affidato in appalto alla
[...]
con contratto stipulato in data 1.4.2019, i lavori di ristrutturazione del CP_2
suindicato edificio nominando altresì il proprio direttore dei lavori ( doc.ti 3-4-5 fascicolo della resistente).
La resistente ha, quindi, dedotto che in attesa di ricevere le autorizzazioni comunali per dar corso alla manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà stesso, aveva ottenuto dalla SI.ra madre della SI.ra Persona_1 Parte_1
e all'epoca proprietaria dell'immobile per cui è causa, espressa autorizzazione ad installare i ponteggi sulla facciata a monte del fabbricato (lungo il cortile) e sulla facciata a valle (lato sud) e ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate stesse ( doc. 8 fascicolo della convenuta).
Detta autorizzazione in realtà risulta datata 3.9.2009, giorno in cui venne stipulato il rogito di vendita tra la e la società resistente e non è stato allegato Parte_1 N.1305/2021 R.G. 10
documentalmente in che anno la ricorrente sia divenuta proprietaria dell'immobile per cui è causa. Essendo però decorsi circa 10 anni dal rilascio di detta autorizzazione alla istallazione dei ponteggi sarebbe stato onere della resistente richiedere nuovamente alla ricorrente l'assenso alla istallazione del ponteggi dopo aver conseguito il titolo abilitativo edilizio n. 38814 in data 15.11.2018 ( doc. 7 fascicolo della ricorrente).
D'altra parte la stessa ricorrente ha dato atto che la Edilcostruzioni S.r.l., precedente appaltatrice, nel 2018 le aveva richiesto di poter istallare il ponteggio al piano primo sottostrada per poter eseguire i lavori di manutenzione delle facciate mentre aveva già proceduto ad istallare il ponteggio sulla corte, su cui insisteva uno dei tre ingressi alla propria proprietà lasciandole un spazio ristretto.
Viene, inoltre, in rilievo nel caso di specie il disposto contenuto all'art. 843 c.c. secondo il quale il proprietario deve consentire l'accesso e il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta le necessità per eseguire o riparare opere del vicino o comuni. Se l'accesso cagiona danni, é dovuta una congrua indennità.
Detta norma rientra fra quelle che, per la salvaguardia di altri interessi privati socialmente apprezzabili, pongono specifiche deroghe al potere del proprietario di impedire l'accesso al fondo da parte di terzi (cfr. anche artt. 842, 896, 3 co., 924 e
925), riconosciuto in via generale dall'art. 832 c.c.). I termini adoperati nella disciplina codicistica indicano chiaramente la temporaneità della limitazione imposta al proprietario, ma sono tali da consentire comunque l'installazione di opere necessarie al compimento dei lavori come le impalcature (Cass. 693/1968).
Secondo la giurisprudenza, di legittimità, inoltre, la necessità cui la norma subordina il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio (Cass. 2274/1995). L'obbligo gravante sul proprietario del suolo su cui va esercitato il transito non determina la costituzione di servitù, ma si ricollega ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, per un'utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all'accesso e al passaggio che il soggetto obbligato é tenuto a prestare (cfr. Cass. 29.09.2020 n. 20540); é richiesta, a tal fine, una valutazione complessiva della singola situazione concreta, da cui deve evidenziarsi la N.1305/2021 R.G. 11
necessità del passaggio per l'esecuzione delle opere e l'insussistenza di soluzioni alternative meno gravose. In particolare, l'accesso non é consentito solo ove sia comunque possibile eseguire i lavori dalla proprietà di chi intende intraprenderli o dal fondo di un terzo, sempre che tale soluzione risulti meno gravosa (cfr. Cass.
28234/2008, 1801/2007). La valutazione del presupposto dell'assoluta necessità comporta che il giudice proceda ad attenta considerazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi aliunde l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità ( Cass. n. 20540 del 29/09/2020).
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza della necessità ex art, 843 c.c, di eseguire i lavori di ristrutturazione da parte delle società resistenti e non può dirsi che il ponteggio sia stato collocato a totale insaputa della ricorrente in quanto, come detto, la stessa autorizzò espressamente il posizionamento del ponteggio al piano primo sottostrada, lato valle, mentre alcuna contestazione venne, inizialmente, mossa circa il ponteggio già istallato sulla corte a piano terra.
Le doglianze di parte ricorrente non sono pertanto riferibili ad una occupazione abusiva della propria proprietà quanto, piuttosto, ad un prolungamento eccessivo della permanenza di detti ponteggi in ordine alla quale però non può non tenersi conto del periodo di lockdown iniziato il 9.3.2020 non risultando, comunque, alcuna specifica censura da parte ricorrente circa il termine entro il quale i lavori di ristrutturazione si sarebbero dovuti concludere.
In ogni caso la ricorrente non ha dato prova del danno conseguenza essendosi limitata a dedurre che sarebbe stata propria intenzione locare a terzi il piano sottostrada ed il piano terra sui quali insistevano i ponteggi per cui è causa ma non ha né dedotto né allegato circa una concreta perdita di chance locative del proprio immobile a causa dei ponteggi di che trattasi. D'altra parte anche in questo caso N.1305/2021 R.G. 12
non può non tenersi conto del periodo di lockdown che ha interessato l'Italia sospendendo la maggior parte delle attività economica del paese ed anche del fatto che la proprietà della ricorrente aveva a disposizione tre vie di accesso per cui non vi era una situazione ostativa al godimento, anche indiretto, dell'immobile. Inoltre parte ricorrente non ha neanche dato prova che l'immobile per cui è causa avesse avuto negli anni passati una destinazione locativa, dovendo quindi, essere esclusa la possibilità di liquidare un danno per mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte. A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 22645/2022 hanno, tra l'altro, chiarito che “ In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti,
l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno………..
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
La domanda risarcitoria di parte ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.
Per quanto concerne infine la determinazione delle spese di lite si ritiene sussistano i presupposti indicati dall'art 92, 2° comma c.p.c. per una N.1305/2021 R.G. 13
compensazione integrale delle stesse in quanto la rimozione dei ponteggi da parte delle società resistenti è avvenuta in corso di causa dovendo tale circostanza essere valutata ai fini della soccombenza virtuale nei confronti della ricorrente che
è invece, risultata soccombente in relazione alla propria domanda risarcitoria.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia contendere in relazione alla domanda principale proposta dalla ricorrente per la rimozione delle Parte_1
impalcature collocate sulla propria proprietà;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente Parte_1
nei confronti delle società resistenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma c.p.c. le spese di causa.
Si comunichi
Perugia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Federico Fiore