Articolo 924 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 924.

(Sciami di api).

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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