CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 179/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario - Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mascellaro (c.f.
[...]
), C.F._1
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
e per essa (partita IVA Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata da (partita IVA ), in P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 persona del suo legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vito LETIZIA
(c.f. ) con domicilio eletto in Bari al viale della Repubblica CodiceFiscale_2
71/G,
pec: Email_2
Appellata
Controparte_4
[...] [...]
in persona del curatore fallimentare
[...]
Appellati contumaci
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 29 giugno 2021, a definizione del giudizio R.G. 474/2018, non notificata.
Appello del 31 gennaio 2022.
Conclusioni: All'udienza del 9 dicembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi l'unica parte comparsa rinunciato.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2017, la
[...]
la (cessionaria di un Controparte_5 Controparte_6 ramo d'azienda della , Controparte_4 Controparte_4
e proponevano opposizione avverso il Controparte_4 Controparte_4 decreto con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di €uro 1.059.559,22, di cui €uro Controparte_7
403.457,16 alla sola a titolo di passività derivanti da rapporti bancari Parte_1 intrattenuti con la ricorrente, oltre interessi di mora sino al soddisfo, spese e competenze della procedura monitoria.
Affermavano essi opponenti la nullità dei contratti bancari afferenti al conto corrente e conto anticipi oggetto di causa stante la mancanza di prova scritta, in violazione dell'art. 117 D.Lgs. 385/93 e la conseguente nullità di ogni addebito per interessi ultra-legali, spese e commissioni bancarie;
in via subordinata, chiedevano dichiarare illegittimi tutti gli addebiti sui contratti bancari di mutuo chirografo, di conto corrente e conto anticipi per interessi ultra-legali, spese e commissioni. In via riconvenzionale chiedevano la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre il risarcimento dei danni subiti e con dichiarazione di estinzione di ogni obbligazione fideiussoria dei Sigg. , Controparte_4
e in dipendenza dei rapporti contrattuali Controparte_4 Controparte_4 intrattenuti. In via istruttoria chiedevano CTU contabile al fine di ricostruire i rapporti di dare/avere. pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Nelle more, la veniva dichiarata fallita e il giudizio Controparte_5 interrotto veniva successivamente riassunto dagli opponenti con ricorso ritualmente notificato all'opposta in data 11.12.2020 in uno al decreto di fissazione d'udienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava l'opposizione e ogni altra domanda.
In via preliminare veniva ricostruita la posizione debitoria degli opponenti, in virtù della sussistenza di diversi rapporti bancari, ritenendo che le eccezioni dagli stessi formulate, riferite all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto, nonché di interessi anatocistici e commissioni illegittime, oltre alla nullità delle fideiussioni prestate dagli stessi per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L 287/1990, in quanto le garanzie concesse sarebbero qualificabili atti esecutivi dell'intesa vietata, fossero restate sfornite di prova.
In particolare, dalla documentazione allegata dagli opponenti, non era possibile procedere all'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale non essendo stato documentata né la partecipazione effettiva della Banca opposta all'intesa né la condotta anticoncorrenziale asseritamente praticata, per la mancata produzione in giudizio del provvedimento dell'autorità garante, del modello ABI nonché della adesione della all'intesa. CP_1
Quanto alla eccezione di nullità ex art .117 TUB dei contratti bancari stipulati dalla società opponente per mancata sottoscrizione dell'intermediario opposto, ne veniva rilevata l'infondatezza, stante la presenza di comportamenti concludenti idonei a dimostrare la volontà dell'istituto di credito di dar esecuzione al regolamento contrattuale stipulato.
Anche l'eccezione di nullità delle singole clausole economiche pattuite relativamente al rapporto di conto corrente, nonché la domanda di nullità delle clausole determinative degli interessi dei rapporti bancari intrattenuti per superamento dei tassi soglia per tempo vigenti, veniva rigettata, per mancato pag. 3/9 assolvimento dell'onere probatorio, sicché la CTU sollecitata avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorativa.
Parimenti infondata veniva ritenuta l'eccezione formulata ex art. 2560, comma
2, cod. civ. dagli opponenti, in quanto con atto pubblico del 14.04.2014 la
[...]
poi aveva costituito Controparte_8 Controparte_5 la conferendo in natura l'intero capitale sociale mediante Parte_1 trasferimento del ramo d'azienda facente capo alla cedente, consistente nel complesso dei beni organizzati sia per l'esercizio dei lavori pubblici sia per attività di sanificazione. Anche tale eccezione, secondo la quale nella fattispecie non sarebbe stato applicabile il secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. disciplinante il trasferimento dei debiti dall'azienda cedente a quella subentrante se risultanti dai libri contabili obbligatori, veniva respinta, ritenendosi che la cessione del ramo d'azienda fosse stata attuata per perseguire intenti pregiudizievoli alle ragioni dei creditori sociali. A tale conclusione il Giudice monocratico perveniva attese le sospette circostanze temporali della cessione, avvenuta quando l'esposizione debitore della cedente verso l'opposta aveva raggiunto cifre rilevanti, sia per l'identità delle compagini sociali delle società partecipanti alla cessione. Infine, il credito ingiunto comprendeva fatture anticipate dall'opposta in esecuzione del rapporto anticipi nr.
522170204 inerente a rapporti rientranti nella cessione del ramo d'azienda.
L'opposizione veniva pertanto rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la sola indicando quale unico motivo di Parte_1 gravame l'applicazione da parte del Giudice di prime cure del principio di cui all'art. 2560 c.c. 2° comma. Riteneva che il Giudice avesse errato in quanto alla data del 14 aprile 2014, quando fu costituita la società appellante fu costituita, la cedente non aveva debiti non avendo effettuato la alcun accredito di somme in favore della CP_1
a titolo di anticipazione delle fatture emesse per i lavori di cui Controparte_4 alla cessione di ramo di azienda. Anche se la nel corso degli Controparte_4 anni 2011 e 2012 aveva goduto di un finanziamento ad opera della per CP_1 anticipazione fatture sul c/c di corrispondenza per circa €.400.000,00, detti importi non erano riferibili a crediti derivanti dai contratti citati nella cessione di ramo di azienda, sicché nessuna somma doveva essere corrisposta dalla in Parte_1 favore della Nonostante la documentazione allegata agli atti di causa e la CP_1 richiesta istruttoria di CTU, il Giudice aveva disatteso ogni istanza. Veniva quindi pag. 4/9 chiesta la riforma della sentenza al fine di dichiarare che la Parte_1 cessionaria del ramo d'azienda, non era tenuta a versare alcuna somma in favore della . In via istruttoria veniva chiesta CTU tecnica al fine di Controparte_1 appurare se nel corso dell'anno 2013 la avesse Controparte_1 messo a disposizione somme in favore della cedente sul conto Controparte_4 corrente di corrispondenza n.631166.19.
Si costituiva in giudizio la sola a mezzo della cessionaria CP_1 CP_2 chiedendo dichiararsi la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. in rito e nel merito la infondatezza e quindi il rigetto. Riepilogava il credito complessivo dedotto in giudizio, pari ad €uro 1.059.559,22 oltre interessi, costituito da diverse partite, tra cui quella di €uro 403.790,96 a titolo di mero capitale erogato sul c/c 631166,19 in data
13.02.2013 e mai riaddebitato a seguito degli insoluti, in virtù di n° 1 operazione di anticipazione di fatture commerciali (anticipo n. 60 del 12.02.2013) concessa nell'ambito del rapporto anticipi n° SI 22170204. Successivamente con "Atto costitutivo e norme di funzionamento" del 14.04.2014 la " Controparte_8
(poi in persona del suo legale
[...] Controparte_5 rapp.te p.t. sig. , costituiva la nuova società " Controparte_4 Parte_1
con amministratore unico il medesimo . Con il
[...] Controparte_4 medesimo atto la conferiva in natura l'intero capitale sociale Controparte_5 mediante trasferimento del ramo d'azienda facente capo a Controparte_8
, consistente "nel complesso dei beni organizzati sia per l'esercizio
[...] dei lavori pubblici... sia per attività di sanificazione", come dimostrato già nel fascicolo monitorio, comprendente - fra gli altri - i contratti di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni di Ruvo di Puglia ed altri, denominato Contratto Ambito 5 stipulato con l'Acquedotto Pugliese, ovvero i lavori per i quali era stato erogato l'importo di Euro 403.790,96 a titolo di anticipazione di fatture commerciali emesse dalla cedente F.SC NI all'AQP in esecuzione proprio del Controparte_8
Contratto Ambito 5 oggetto di conferimento del ramo d'azienda in Parte_1
(cessionaria). Pertanto, era sicuramente applicabile alla fattispecie in
[...] esame il dettato di cui all'art. 2560 co. 2 c.c. Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, salvo poi essere rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il Collegio.
pag. 5/9 Parte appellante non depositava la comparsa conclusionale né le note in sostituzione di udienza.
4: motivi della decisione.
Al di là di ogni considerazione in rito, l'appello è infondato nel merito e va rigettato.
Con l'unico motivo la ha censurato l'applicazione al caso di specie Parte_1 dell'art. 2560 c.c., riguardante "i debiti relativi all'azienda ceduta", che nel primo comma dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" e nel secondo aggiunge che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".
Tale ultima previsione, concernente l'assunzione di responsabilità da parte del cessionario, è stata ritenuta applicabile nel caso di specie dal Giudice di prime cure e quindi contestata dalla odierna appellante soccombente.
Secondo la Giurisprudenza della S.C., l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi del proprio diritto anche tale iscrizione e il giudice anche d'ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, atteso che la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde, salvo che tra le parti sia intercorso un diverso ed espresso patto di accollo.
La rigidità dell'onere probatorio incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti del contratto, da cui emerga una continuità di fatto dei rapporti giuridici in essere, sicché, in presenza di una identità soggettiva sostanziale, anche se non formale, può affermarsi – al di là della effettiva iscrizione del debito nelle scritture contabili – una conoscenza diretta e significativa dei rapporti giuridici in essere.
Pertanto, pur valendo il principio della natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario, a tutela del cessionario stesso, in applicazione della ratio di protezione del creditore, espressa pag. 6/9 dall' 2560 cpv. cod. civ., al disposto dell'art. 2560 può derogarsi ove si ravvisi un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, il tutto inserito in un contesto probatorio che, anche su base presuntiva, consenta di ritenere attuato uno sviamento della cessione dal fine suo proprio e quindi fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
Pertanto al fine di valutare l'applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 2560
c.c. II comma è necessario verificare da un lato se vi sia effettiva alterità, sostanziale e non meramente formale, tra soggetto cedente e soggetto cessionario e solo in presenza di tale condizione, quasi un pre requisito, valutare se il debito il cui pagamento viene rivendicato dal creditore procedente sia stato effettivamente riportato nei libri contabili obbligatori.
Applicando tali principi al caso in oggetto, emerge la mancanza di una sostanziale alterità soggettiva, atteso che il cedente il ramo d'azienda era la società di capitali " (poi divenuta Controparte_8 Controparte_5
, il cui legale rappresentante era il sig. ed il
[...] Controparte_4 cessionario era un'altra società di capitali, la neo costituita " Parte_1
con amministratore unico e legale rappresentante il medesimo
[...] CP_4
.
[...]
Ciò consente di applicare quanto statuito dalla S.C. con sentenza della sezione
III n. 29071 dell'11 novembre 2024: “In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda”.
D'altro canto, va rilevato che parte appellante non ha fornito alcuna prova della propria estraneità ai debiti aziendali, limitandosi ad affermazioni prive di riSCntro che avrebbero dovuto trovare fondamento in una Consulenza tecnica dal contenuto meramente esplorativo.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite. pag. 7/9 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione di valore della domanda.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 179/2021, promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...] Controparte_1
e per essa rappresentata da in
[...] Controparte_2 CP_3 persona del suo legale rapp.p.t., nonché contro , Controparte_4
, in persona del Controparte_4 Controparte_9 Controparte_4 curatore fallimentare, avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata dal Tribunale di
Bari in data 29 giugno 2021, a definizione del giudizio R.G. 474/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della appellata, che liquida, come da motivazione, in €uro 20.000,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego) pag. 8/9 pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario - Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mascellaro (c.f.
[...]
), C.F._1
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
e per essa (partita IVA Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata da (partita IVA ), in P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 persona del suo legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vito LETIZIA
(c.f. ) con domicilio eletto in Bari al viale della Repubblica CodiceFiscale_2
71/G,
pec: Email_2
Appellata
Controparte_4
[...] [...]
in persona del curatore fallimentare
[...]
Appellati contumaci
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 29 giugno 2021, a definizione del giudizio R.G. 474/2018, non notificata.
Appello del 31 gennaio 2022.
Conclusioni: All'udienza del 9 dicembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi l'unica parte comparsa rinunciato.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2017, la
[...]
la (cessionaria di un Controparte_5 Controparte_6 ramo d'azienda della , Controparte_4 Controparte_4
e proponevano opposizione avverso il Controparte_4 Controparte_4 decreto con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di €uro 1.059.559,22, di cui €uro Controparte_7
403.457,16 alla sola a titolo di passività derivanti da rapporti bancari Parte_1 intrattenuti con la ricorrente, oltre interessi di mora sino al soddisfo, spese e competenze della procedura monitoria.
Affermavano essi opponenti la nullità dei contratti bancari afferenti al conto corrente e conto anticipi oggetto di causa stante la mancanza di prova scritta, in violazione dell'art. 117 D.Lgs. 385/93 e la conseguente nullità di ogni addebito per interessi ultra-legali, spese e commissioni bancarie;
in via subordinata, chiedevano dichiarare illegittimi tutti gli addebiti sui contratti bancari di mutuo chirografo, di conto corrente e conto anticipi per interessi ultra-legali, spese e commissioni. In via riconvenzionale chiedevano la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre il risarcimento dei danni subiti e con dichiarazione di estinzione di ogni obbligazione fideiussoria dei Sigg. , Controparte_4
e in dipendenza dei rapporti contrattuali Controparte_4 Controparte_4 intrattenuti. In via istruttoria chiedevano CTU contabile al fine di ricostruire i rapporti di dare/avere. pag. 2/9 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Nelle more, la veniva dichiarata fallita e il giudizio Controparte_5 interrotto veniva successivamente riassunto dagli opponenti con ricorso ritualmente notificato all'opposta in data 11.12.2020 in uno al decreto di fissazione d'udienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava l'opposizione e ogni altra domanda.
In via preliminare veniva ricostruita la posizione debitoria degli opponenti, in virtù della sussistenza di diversi rapporti bancari, ritenendo che le eccezioni dagli stessi formulate, riferite all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto, nonché di interessi anatocistici e commissioni illegittime, oltre alla nullità delle fideiussioni prestate dagli stessi per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L 287/1990, in quanto le garanzie concesse sarebbero qualificabili atti esecutivi dell'intesa vietata, fossero restate sfornite di prova.
In particolare, dalla documentazione allegata dagli opponenti, non era possibile procedere all'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale non essendo stato documentata né la partecipazione effettiva della Banca opposta all'intesa né la condotta anticoncorrenziale asseritamente praticata, per la mancata produzione in giudizio del provvedimento dell'autorità garante, del modello ABI nonché della adesione della all'intesa. CP_1
Quanto alla eccezione di nullità ex art .117 TUB dei contratti bancari stipulati dalla società opponente per mancata sottoscrizione dell'intermediario opposto, ne veniva rilevata l'infondatezza, stante la presenza di comportamenti concludenti idonei a dimostrare la volontà dell'istituto di credito di dar esecuzione al regolamento contrattuale stipulato.
Anche l'eccezione di nullità delle singole clausole economiche pattuite relativamente al rapporto di conto corrente, nonché la domanda di nullità delle clausole determinative degli interessi dei rapporti bancari intrattenuti per superamento dei tassi soglia per tempo vigenti, veniva rigettata, per mancato pag. 3/9 assolvimento dell'onere probatorio, sicché la CTU sollecitata avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorativa.
Parimenti infondata veniva ritenuta l'eccezione formulata ex art. 2560, comma
2, cod. civ. dagli opponenti, in quanto con atto pubblico del 14.04.2014 la
[...]
poi aveva costituito Controparte_8 Controparte_5 la conferendo in natura l'intero capitale sociale mediante Parte_1 trasferimento del ramo d'azienda facente capo alla cedente, consistente nel complesso dei beni organizzati sia per l'esercizio dei lavori pubblici sia per attività di sanificazione. Anche tale eccezione, secondo la quale nella fattispecie non sarebbe stato applicabile il secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. disciplinante il trasferimento dei debiti dall'azienda cedente a quella subentrante se risultanti dai libri contabili obbligatori, veniva respinta, ritenendosi che la cessione del ramo d'azienda fosse stata attuata per perseguire intenti pregiudizievoli alle ragioni dei creditori sociali. A tale conclusione il Giudice monocratico perveniva attese le sospette circostanze temporali della cessione, avvenuta quando l'esposizione debitore della cedente verso l'opposta aveva raggiunto cifre rilevanti, sia per l'identità delle compagini sociali delle società partecipanti alla cessione. Infine, il credito ingiunto comprendeva fatture anticipate dall'opposta in esecuzione del rapporto anticipi nr.
522170204 inerente a rapporti rientranti nella cessione del ramo d'azienda.
L'opposizione veniva pertanto rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la sola indicando quale unico motivo di Parte_1 gravame l'applicazione da parte del Giudice di prime cure del principio di cui all'art. 2560 c.c. 2° comma. Riteneva che il Giudice avesse errato in quanto alla data del 14 aprile 2014, quando fu costituita la società appellante fu costituita, la cedente non aveva debiti non avendo effettuato la alcun accredito di somme in favore della CP_1
a titolo di anticipazione delle fatture emesse per i lavori di cui Controparte_4 alla cessione di ramo di azienda. Anche se la nel corso degli Controparte_4 anni 2011 e 2012 aveva goduto di un finanziamento ad opera della per CP_1 anticipazione fatture sul c/c di corrispondenza per circa €.400.000,00, detti importi non erano riferibili a crediti derivanti dai contratti citati nella cessione di ramo di azienda, sicché nessuna somma doveva essere corrisposta dalla in Parte_1 favore della Nonostante la documentazione allegata agli atti di causa e la CP_1 richiesta istruttoria di CTU, il Giudice aveva disatteso ogni istanza. Veniva quindi pag. 4/9 chiesta la riforma della sentenza al fine di dichiarare che la Parte_1 cessionaria del ramo d'azienda, non era tenuta a versare alcuna somma in favore della . In via istruttoria veniva chiesta CTU tecnica al fine di Controparte_1 appurare se nel corso dell'anno 2013 la avesse Controparte_1 messo a disposizione somme in favore della cedente sul conto Controparte_4 corrente di corrispondenza n.631166.19.
Si costituiva in giudizio la sola a mezzo della cessionaria CP_1 CP_2 chiedendo dichiararsi la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. in rito e nel merito la infondatezza e quindi il rigetto. Riepilogava il credito complessivo dedotto in giudizio, pari ad €uro 1.059.559,22 oltre interessi, costituito da diverse partite, tra cui quella di €uro 403.790,96 a titolo di mero capitale erogato sul c/c 631166,19 in data
13.02.2013 e mai riaddebitato a seguito degli insoluti, in virtù di n° 1 operazione di anticipazione di fatture commerciali (anticipo n. 60 del 12.02.2013) concessa nell'ambito del rapporto anticipi n° SI 22170204. Successivamente con "Atto costitutivo e norme di funzionamento" del 14.04.2014 la " Controparte_8
(poi in persona del suo legale
[...] Controparte_5 rapp.te p.t. sig. , costituiva la nuova società " Controparte_4 Parte_1
con amministratore unico il medesimo . Con il
[...] Controparte_4 medesimo atto la conferiva in natura l'intero capitale sociale Controparte_5 mediante trasferimento del ramo d'azienda facente capo a Controparte_8
, consistente "nel complesso dei beni organizzati sia per l'esercizio
[...] dei lavori pubblici... sia per attività di sanificazione", come dimostrato già nel fascicolo monitorio, comprendente - fra gli altri - i contratti di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni di Ruvo di Puglia ed altri, denominato Contratto Ambito 5 stipulato con l'Acquedotto Pugliese, ovvero i lavori per i quali era stato erogato l'importo di Euro 403.790,96 a titolo di anticipazione di fatture commerciali emesse dalla cedente F.SC NI all'AQP in esecuzione proprio del Controparte_8
Contratto Ambito 5 oggetto di conferimento del ramo d'azienda in Parte_1
(cessionaria). Pertanto, era sicuramente applicabile alla fattispecie in
[...] esame il dettato di cui all'art. 2560 co. 2 c.c. Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, salvo poi essere rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il Collegio.
pag. 5/9 Parte appellante non depositava la comparsa conclusionale né le note in sostituzione di udienza.
4: motivi della decisione.
Al di là di ogni considerazione in rito, l'appello è infondato nel merito e va rigettato.
Con l'unico motivo la ha censurato l'applicazione al caso di specie Parte_1 dell'art. 2560 c.c., riguardante "i debiti relativi all'azienda ceduta", che nel primo comma dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" e nel secondo aggiunge che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".
Tale ultima previsione, concernente l'assunzione di responsabilità da parte del cessionario, è stata ritenuta applicabile nel caso di specie dal Giudice di prime cure e quindi contestata dalla odierna appellante soccombente.
Secondo la Giurisprudenza della S.C., l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi del proprio diritto anche tale iscrizione e il giudice anche d'ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, atteso che la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde, salvo che tra le parti sia intercorso un diverso ed espresso patto di accollo.
La rigidità dell'onere probatorio incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti del contratto, da cui emerga una continuità di fatto dei rapporti giuridici in essere, sicché, in presenza di una identità soggettiva sostanziale, anche se non formale, può affermarsi – al di là della effettiva iscrizione del debito nelle scritture contabili – una conoscenza diretta e significativa dei rapporti giuridici in essere.
Pertanto, pur valendo il principio della natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario, a tutela del cessionario stesso, in applicazione della ratio di protezione del creditore, espressa pag. 6/9 dall' 2560 cpv. cod. civ., al disposto dell'art. 2560 può derogarsi ove si ravvisi un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, il tutto inserito in un contesto probatorio che, anche su base presuntiva, consenta di ritenere attuato uno sviamento della cessione dal fine suo proprio e quindi fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
Pertanto al fine di valutare l'applicabilità o meno del disposto di cui all'art. 2560
c.c. II comma è necessario verificare da un lato se vi sia effettiva alterità, sostanziale e non meramente formale, tra soggetto cedente e soggetto cessionario e solo in presenza di tale condizione, quasi un pre requisito, valutare se il debito il cui pagamento viene rivendicato dal creditore procedente sia stato effettivamente riportato nei libri contabili obbligatori.
Applicando tali principi al caso in oggetto, emerge la mancanza di una sostanziale alterità soggettiva, atteso che il cedente il ramo d'azienda era la società di capitali " (poi divenuta Controparte_8 Controparte_5
, il cui legale rappresentante era il sig. ed il
[...] Controparte_4 cessionario era un'altra società di capitali, la neo costituita " Parte_1
con amministratore unico e legale rappresentante il medesimo
[...] CP_4
.
[...]
Ciò consente di applicare quanto statuito dalla S.C. con sentenza della sezione
III n. 29071 dell'11 novembre 2024: “In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda”.
D'altro canto, va rilevato che parte appellante non ha fornito alcuna prova della propria estraneità ai debiti aziendali, limitandosi ad affermazioni prive di riSCntro che avrebbero dovuto trovare fondamento in una Consulenza tecnica dal contenuto meramente esplorativo.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite. pag. 7/9 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione di valore della domanda.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante principale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 179/2021, promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...] Controparte_1
e per essa rappresentata da in
[...] Controparte_2 CP_3 persona del suo legale rapp.p.t., nonché contro , Controparte_4
, in persona del Controparte_4 Controparte_9 Controparte_4 curatore fallimentare, avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata dal Tribunale di
Bari in data 29 giugno 2021, a definizione del giudizio R.G. 474/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della appellata, che liquida, come da motivazione, in €uro 20.000,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego) pag. 8/9 pag. 9/9