Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile,
all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 447 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente vertente
tra
Parte 1
e dif. da Avv. Francesco Luigi de Cesare;
rappr.
-Ricorrente-
e
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee а
definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
che inopinatamente l'INAIL non ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro all'infortunio subito in data 25.9.2018, allorquando nel mentre
raggiungeva l'ascensore, appoggiandosi al proprio deambulatore a ruote
scivolava sul pavimento bagnato e cadeva rovinosamente per terra, battendo violentemente la zona glutea sul pavimento in marmo;
di essere già percettore di un indennizzo in capitale, nella misura dell'8%, per altro evento lesivo, patito il 13.9.2005, consistente in frattura della gamba con ipomiotrofia e callo osseo palpabile;
Atteso il diniego da parte dell'INAIL, chiedeva, quindi, accertarsi la natura di infortunio sul lavoro del predetto sinistro, con correlata
quantificazione del danno biologico.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e
chiedendone il rigetto.
Sentiti i testi e espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
I testi di parte ricorrente hanno confermato quanto allegato dalla
IV in ordine all'infortunio occorso.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona 1
in particolare, ha stabilito quanto segue: L'indagine conferma i fenomeni artrosici diffusi di grado evoluto a carico della colonna che non presenta lesioni vertebrali ascrivibili a trauma, anche non recente. In particolare il dismorfismodei corpi vertebrali in DIO e Dll, asimmetrici in senso coronale, si giustifica in quanto fulcro della scoliosi a "S italica" già rilevabile nell'indagine del 2012, corpi vertebrali dismorfici alla base, ossia causa, della
condizione scoliotica. L'anterolistesi invece è legata ad un dismorfismo delle faccette articolari, le superiori, spesso congenitamente inefficaci poiché conformate in modo da non assicurare un valido e saldo concatenamento con la vertebra soprastante. Nel caso di specie, tuttavia,
come molto spesso accade, i fenomeni artrosici, con gli osteofiti margino somatici, consolidano, "stabilizzano" con metodo naturale l'anterolistesi,
sicché sostanzialmente non peggiora.
Pertanto, sulla scorta della valutazione della documentazione radiologica succitata non si rilevano alterazioni della colonna ascrivibili a trauma ma alterazioni anatomopatologiche correlate a fenomeni
degenerativi (artrosi a carattere osteocondrosico di grado evoluto) in una colonna con scoliosi а "S" italica dorso lombare a fulcro in DIO con anterolistesi di I grado di DIO su Dll.
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
L'evento traumatico in questione trova un suo riscontro (caduta nei
Cont pressi dell'ascensore presso il palazzo dell di Bari), non solo dalle
eventuali dichiarazioni testimoniali, ma anche da una opportuna rilettura della risonanza magnetica nucleare del rachide lombosacrale del 23.10.2018,
nonché nelle multiple valutazioni specialistiche effettuate nel corso del tempo.
La causalità violenta ed il rischio specifico viene ulteriormente confermato dal dato circostanziale, atteso che il pavimento, nella
occasione, era particolarmente scivoloso in quanto bagnato.
Sottovalutate inizialmente le conseguenze, anche perché trattavasi di soggetto che deambulava già con carrello, in quanto portatrice di esiti di PAA degli arti, su suggerimento di ortopedico di fiducia, il 23.10.2018 eseguiva una RMN del rachide in toto che inizialmente veniva refertata non evidenziando lesioni fratturative.
Pt 1Così come verrà evidenziato successivamente, anche perché la vedrà progressivamente peggiorare i propri disturbi deambulatori e
neurologici agli arti inferiori, altre RMN e pareri specialistici ripetuti modificheranno tale negativo riscontro diagnostico.
Persona 2 radiologo diPer conto della ricorrente, il Prof.
indiscussa esperienza, in data 13.7.2022 redigeva relazione con rilettura delle refertazioni strumentali, ed in particolare di quella della RMN del
23.10.2018, i cui contenuti appaiono attendibili.
Lo specialista radiologo segnalava la presenza, a livello di D10 di
una mancata visualizzazione dell'istmo vertebrale di sinistra per esiti di frattura con evidente antero-listesi del corpo di tale vertebrale su D11 di primo grado, concomitando alterazioni a tipo edema midollare per iperintensità della spongiosa e stenosi del canale midollare. Dal raffronto con precedente RMN del 31.3.2012, emergeva una meno marcata anterolistesi rispetto a quella accertata alla RMN del 23.10.2018,
ovvero una intervenuta stenosi con compressione midollare in tale tratto.
Tali riscontri collimano con quanto successivamente verrà descritto nelle RMN del 2019, ovvero, che l'evento traumatico determinò una frattura dell'istmo di D10 cui seguirà un notevole peggioramento della stabilità
del tratto dorsale inferiore della colonna vertebrale con compressione midollare del tratto D10-D11 e conseguente sensibile peggioramento dei disturbi neurologici.
Peraltro, tale mancata diagnosi di lesione fratturativa, all'epoca della RMN del 23.10.2018, che avrebbe previsto una opportuna immobilizzazione del soggetto, risulterà deleteria per il conseguente peggioramento della stabilità della regione vertebrale con ulteriore
progressione del danno neurologico da compressione, nonché della
circolazione venosa degli arti inferiori.
Pur trattandosi di soggetto portatore di rilevanti preesistenti esiti di poliomielite acuta anteriore degli arti, risalenti a infezione contratta in ероса infantile, non vi era nemmeno una condizione di rischio fratturativo, visto che un controllo densitometrico del 15.3.2019 segnalerà
uno score di 1.6 del tutto normale. In merito alla ricorrenza dell'evento traumatico, si tratta si
infortunio lavorativo in quanto non solo confermato dai testi, circa una caduta nei pressi dell'ascensore presso 1 CP 2 ma attendibile in base
a ripetuti controlli specialistici effettuati nel corso del tempo.
Pertanto, a prescindere da pareri specialistici, compreso quello del dr. G. Per 3 mio consulente radiologo di fiducia, ribadisco come ogni '
conclusiva valutazione debba rispecchiare un mio giudizio personale quanto fondato su considerazione medico-legali convincenti.
Effettivamente, così come prospetta il Dr. Persona 2 nella sua relazione del 13.7.2022, radiologo della parte ricorrente, si rilevano gli esiti di frattura dell'istmo vertebrale sinistrodi D10 con relativa listesi anteriore e laterale dx del soma di detta vertebra (v. foto). Pertanto, è possibile sostenere che in data 25.9.2018 la sig.ra
' a seguito di caduta, ebbe a subire una frattura di D10. Pt 1 Tale evento traumatico determinerà un sensibile progressivo peggioramento nel tempo sia del quadro disfunzionale deambulatorio che neurologico a carico degli arti inferiori, tuttavia già compromesso in maniera imponente dai preesistenti esiti di una PAA degli arti inferiori.
Purtuttavia, un controllo densitometrico del 15.3.2019 segnalerà uno score di 1.6 del tutto normale, escludendo una possibile frattura
patologica, e conferendo alla caduta una rilevanza traumatica idonea sul piano quali-quantitativo.
Pur in presenza di una misconosciuta all'epoca frattura di D10, il
28.12.2018 il neurochirurgo Dr. Per 4 farà riferimento anamnestico a
3 mesi prima (coincidenza con la data del riferito infortunio lavorativo del 25.9.2018), circa un peggioramento del quadro disfunzionale neurologico agli arti inferiori.
Anche durante al ricovero in Day Hospital del 31.1.2019 presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche del Policlinico di Bari,
successivamente alla caduta del 25.9.2018, si descriverà una deambulazione evolutasi in senso peggiorativo con necessità di carrozzina. Seppur in tempi successivi, il 17.7.2019, alla visita ortopedica verrà prescritto busto ortopedico e trattamento di rieducazione funzionale con massoterapia per esiti di polio nonché di fratture vertebrali. Nella occasione, veniva segnalato che da circa 9 mesi, la paziente presentava una frattura trascurata a livello dorsale con conseguente neuropatia.
Attualmente, la ricorrente si presenta a visita su sedia a rotelle
con deambulazione e stazione eretta possibile solo con appoggio a persona.
Passando alla valutazione dei postumi, è pur vero che in caso di
preesistenze extralavorative, così come nella fattispecie, il D.L. n. 38 del 28.2.2000 preveda la applicazione della formula Gabrielli, ma il
calcolo deve necessariamente scaturire dalla esatta quantificazione delle preesistenze rispetto all'evento infortunistico lavorativo in esame.
Tuttavia, nel caso in esame, si propende per la applicazione del cosiddetto criterio di valutazione più oggettiva possibile che, tenuto con delle indicazioni del DM 12.7.2000 (il cod. 201 prevede il 6% per una
frattura dorsale), e del corrispettivo minimo intervenuto danno neurologico, consente di attribuire un danno biologico del 10%.
perPt 1 ha visto riconoscere Considerato che la sig.ra unpregresso infortunio lavorativo del 13.09.05, consistito in una frattura della gamba dx riconosciuto dall'INAIL con danno biologico in indennizzo dell'8%, ne deriverà una rendita complessiva del 17% (diciassette) a decorrere dall'infortunio del 25.9.2018".
Il CTU è stato autorizzato ad avvalersi delle competenze di un
Radiologo nominando il Dott. che sulla scorta della Persona 5
valutazione della documentazione radiologica succitata è pervenuto alle seguenti conclusioni: "non si rilevano alterazioni della colonna
ascrivibili a trauma ma alterazioni anatomopatologiche correlate a fenomeni degenerativi (artrosi a carattere osteocondrosico di grado evoluto) in una colonna con scoliosi a "S" italica dorso lombare a fulcro in DIO con anterolistesi di I grado di DIO su Dll".
Dunque, a prescindere dalla circostanza che il CTU è nettamente in disaccordo con il radiologo da lui indicato, attesi i pareri contrastanti,
lette le osservazioni all'elaborato peritale, ritiene questo giudicante che debba prevalere il parere motivato del medico esperto in radiologia, Dott. Persona 5 per il quale l'evento di cui è causa non è
esitato in un fatto traumatico tale da condizionare il successivo sviluppo
. Il riscontro radiologico è,della condizione patologica della Pt 1 infatti, chiaro nell'affermare che "non si rilevano alterazioni della
colonna ascrivibili a trauma ma alterazioni anatomopatologiche correlate a fenomeni degenerativi". A fronte di questa chiara valutazione delle ragioni del complessivo peggioramento delle condizioni della ricorrente,
fondata su un riscontro radiografico, risultano poco convincenti le
articolate argomentazioni del CTU dott. Per 1 basate più su ipotesi generali che su riscontri concreti. La caduta, pur provata nel suo
accadere, è priva di concatenazione causale con i peggioramenti lamentati dalla Pt 1
La domanda, pertanto, non può che essere respinta.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. la
Rimangono quindi definitivamente a carico dell CP 1 le spese di c.t.u.
come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 - proc. n. 447/2023 del R.G. -, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone definitivamente a carico dell'INAIL parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 RELAZIONE RADIOLOGICA DE DI GIULIO