Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1974, n. 40
Articolo 1
Versione
21 marzo 1974
Art. 2.
In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sara' integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.

Entrata in vigore il 21 marzo 1974