Versione
21 marzo 1974
21 marzo 1974
Art. 2.
In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sara' integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.
In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sara' integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.