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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il Parte_1
30/01/1974, c.f. ; elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
ANDRIA n. 52, BARLETTA, presso lo studio dell'avv. ALESSIA DE FINIS (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. SABINO CARPAGNANO (c.f. C.F._3 ricorrente
contro Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti
[...] pro tempore
convenuti contumaci __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 Controparte_2
, , in persona del Direttore
[...] Controparte_2
Generale – che la ricorrente, in considerazione dell'anzianità di ruolo e non riconosciutale dal nel decreto di ricostruzione, ha maturato 21 CP_1 anni complessivi di anzianità di servizio, necessari per il passaggio nella quarta fascia stipendiale (21-27 anni), l'1.9.2017, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 Controparte_2
, , in persona del Direttore
[...] Controparte_2
Generale – che la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) a decorrere dall'1.9.2017, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale – che la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposto il trattamento retributivo, previsto dal CCNL in vigore ratione temporis, spettante ai docenti di scuola elementare inseriti nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.9.2017 in poi (fino al 31.8.2024), oltre che la somma lorda di € 11.103,90, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.11.2018 al 30.9.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) condannare il , in persona Controparte_1 del e l e l CP_3 Controparte_2 [...]
, in Controparte_2 persona del Direttore Generale, a riconoscere all'istante, per un verso, la
2 nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) a decorrere dall'1.9.2017, e, per altro verso, il trattamento retributivo, previsto dal CCNL in vigore ratione temporis, spettante ai docenti di scuola elementare inseriti nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.9.2017 in poi (fino al 31.8.2024), oltre che la somma lorda di € 11.103,90, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.11.2018 al 30.9.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa >>.
ha esposto: Parte_1
• di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare, nel corso degli anni scolastici dal 1995/1996 al 1997/1998, per un totale di 3 anni;
• che in data 1.9.1998, la ricorrente è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare, e, in data 31.8.1999, ha superato il periodo di prova ed è stata confermata in ruolo a far data dall'1.9.1999 – e che ad oggi, l'istante lavora presso l'Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta;
• che l'attività svolta durante tutti i suddetti rapporti a tempo determinato e quella che parte ricorrente sta svolgendo attualmente in ruolo è la medesima, senza differenziazione alcuna, in quanto la stessa è sempre stata “docente”, con inquadramento nell'area professionale del personale docente: l'attività svolta dalla ricorrente durante i rapporti a tempo determinato è identica a quella svolta dai docenti di scuola elementare di ruolo;
• che dopo la sua immissione in ruolo, la ricorrente ha presentato domanda di ricostruzione di carriera, ossia il riconoscimento dei pregressi servizi, utilizzabili al fine dell'anzianità di servizio e, quindi, della progressione stipendiale nelle c.d. fasce stipendiali stabilite dal CCNL comparto Scuola, pari a 3 anni;
• che con decreto n.3421 del 10.12.2009, il convenuto CP_1 ha correttamente riconosciuto all'istante, alla data della conferma in ruolo (dell'1.9.1999): a) ai sensi dell'art. 485 del
3 D. Lgs. n.297/1994 (c.d. “T.U. della scuola”, in cui sono state trasfuse le previsioni del D.L. n.370/1970, convertito con Legge n.576/1970), l'anzianità complessiva non di ruolo dalla stessa indicata nella suddetta istanza, pari a 3 anni per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) l'anzianità di ruolo di 1 anno e, precisamente, il periodo che va dall'1.9.1998 al 31.8.1999, durante il quale la ricorrente era in prova;
• che, pertanto, alla data della conferma in ruolo (1.9.1999), il convenuto ha correttamente riconosciuto all'istante, CP_1 ai sensi delle suddette norme di legge, la complessiva anzianità di 4 anni. Di ha, però, precisato che stando a quanto Parte_1 previsto dal convenuto nel decreto di ricostruzione e dal CCNL CP_1 di categoria, la ricorrente sarebbe dovuta passare nella nuova terza fascia stipendiale (15- 20 anni) a decorrere dall'1.9.2010 e nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.9.2017 (dovendosi escludere l'anno 2013, ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera b, del D.P.R. n.122/2013), con cessazione della stessa il 31.8.2024; che, però, come emerge dalle buste paga, la ricorrente si trova, ormai da anni, nella nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) e percepisce il relativo stipendio annuo lordo previsto dal suddetto CCNL di categoria;
e che, quindi, il CP_1 convenuto, pur avendo ricostruito correttamente la carriera non di ruolo della ricorrente, riconoscendole 3 anni di anzianità in qualità di docente di scuola elementare, non le abbia, poi, riconosciuto le giuste fasce stipendiali, in quanto la mantiene ancora oggi nella nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni), nonostante la stessa abbia maturato 21 anni complessivi di anzianità di servizio, necessari per il passaggio nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni), il 31.8.2017 ed abbia, quindi, maturato il diritto a vedersi riconoscere la predetta fascia a decorrere dall'1.9.2017, con il relativo trattamento retributivo. La ricorrente ha, conseguentemente, lamentato di avere percepito una retribuzione inferiore a quella a lei spettante;
con la conseguenza che ha diritto a vedersi corrisposte le relative differenze salariali;
sul punto parte ricorrente ha testualmente lamentato in ricorso che << 14. Così facendo, il convenuto, a partire dall'1.9.2017, ha retribuito la ricorrente sulla CP_1 base delle tariffe valide per i docenti di scuola elementare inseriti nella fascia 15-20 anni, invece che sulla base di quelle previste per la fascia 21- 27 anni (doc. n.2). 15. Con la conseguenza che l'istante ha diritto a vedersi
4 corrisposte le relative differenze salariali, che, considerato il termine di prescrizione quinquennale, si calcolano a decorrere dall'1.11.2018. 16. Nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla ricorrente si è tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dai diversi CCNL sottoscritto il 6.12.2022, ivi compreso quello sottoscritto il 6.12.2022 (doc. n.3). 17. Come risulta dagli allegati conteggi (che, stesi sulla base dell'art.36 Cost. e del CCNL di categoria, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto), la ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1.11.2018 al 30.9.2023, un credito lordo pari ad
€ 11.103,90 >>. L'Amministrazione Scolastica convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata. La presente controversia ha ad oggetto la legittimità della ricostruzione di carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. Nella vicenda in esame, peraltro, dal decreto di ricostruzione carriera, risulta che alla data della conferma in ruolo (1.9.1999) a
[...] sia stata correttamente riconosciuta la complessiva Parte_1 anzianità di 4 anni (pari a 3 anni per i rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre un anno di anzianità di ruolo per l'anno di prova). Non risulta, invece, coerente – e corretto – il trattamento economico riconosciuto alla ricorrente, considerato che la stessa ha percepito una retribuzione inferiore a quella a lei spettante;
infatti, tenendo conto della effettiva anzianità di servizio, a partire dall'1.9.2017 la ricorrente andava inserita nella fascia stipendiale 21-27 anni, mentre risulta essere stata retribuita sulla base delle tariffe valide per i docenti di scuola elementare inseriti nella fascia 15-20 anni;
come anticipato, la ricorrente ha precisato di avere maturato, a titolo di differenze salariali, al 30.9.2023 un credito lordo pari ad € 11.103,90. E in relazione alla quantificazione degli importi, può effettivamente farsi riferimento ai conteggi contenuti in ricorso, redatti in base alla documentazione allegata agli atti, in quanto si presentano coerenti ed esenti da censure sulla base della Tabelle retributive per il personale docente, allegate al CCNL Comparto Scuola (ed esenti anche da contestazioni, in considerazione della contumacia delle Amministrazioni convenute); per l'effetto, il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 11.103,90; al credito Parte_1 andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti
5 del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3246/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' all'inquadramento della ricorrente Controparte_4 [...]
nella fascia stipendiale 21-27 anni dall'1.07.2021, nonché Parte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.103,90 a titolo di differenze retributive maturate fino al 30.09.2023, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 118,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore degli avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano. Siracusa, 23/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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