Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6572024 R.G.AA.CC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ed atto di precetto
VERTENTE
TRA
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Paolo RUGGIERI (cod. fisc. – pec: CodiceFiscale_2 Email_1 ed elett.te dom.to presso il suo studio, in Marsala nella Via XI Maggio n.14.
//OPPONENTE//
E
in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA , rappresentata e difesa in virtù Controparte_1 P.IVA_1 di procura alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe Le Fosse (C.F. -pec: C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Liotti (C.F. Email_2
– pec: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Email_3 studio di quest'ultimo sito in Trapani in Via Livio Bassi n. 6
//OPPOSTA//
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte per la precisazione delle conclusioni ex art.189, n.1), cpc, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione ex art.615 Parte_1 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli il 02.04.2024 ed avverso il sotteso decreto ingiuntivo n.505/2023 emesso dal GdP di Marsala il 20.09.2023.
Lamentava l'opponente l'errata individuazione del debitore sia nel titolo, che nel precetto, la mancanza nella relata di notifica dell'atto di precetto della dichiarazione di cui all'art. 137, comma 7, cpc,
l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittima quantificazione del credito.
Chiedeva pertanto che venisse dichirata l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo e del precetto;
in subordine, che venisse dichiarata l'insussistenza dell'asserito diritto di credito;
in via ulteriormente
in via ancor più subordinata, che venisse dichiarato il minore ammontare degli interessi dovuti;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, rappresentando di aver rinunciato all'atto di precetto opposto ed eccependo l'inammissibilità e/o tardività delle contestazioni relative al decreto ingiuntivo, nonché la loro infondatezza.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande avverse, con compensazione di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, veniva da ultimo rinviata ex art.281 quinquies , comma 1, cpc e , all'esito, trattenuta in decisione.
Va sicuramente, in relazione all'opposizione a precetto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, fattispecie creata dalla giurisprudenza, applicabile nei giudizi civili in ogni stato e grado della causa e rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso in esame, la rinuncia dell'opposta all'atto di precetto, esternata con dichiarazione del
17.10.2024, come provata per tabulas (cfr. All.7 comparsa) e per non contestazione ex art.115 cpc,
non può che comportare declaratoria della cessazione della materia del contendere in parte qua.
Va poi dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2023 in virtu' del quale è stato notificato il precetto opposto.
Invero, il decreto ingiuntivo n. 505/2023 emesso dal Giudice di Pace di Marsala non è stato opposto nei termini di legge ed è pertanto divenuto definitivamente esecutivo (cfr. all.5 comparsa responsiva).
Dottrina e giurisprudenza riconoscono al decreto ingiuntivo non opposto l'autorità di cosa giudicata sostanziale prevista dall'art. 2909 c.c.. Paradigmatica è al riguardo la motivazione di Cass. n. 6628 del 2006, dove si legge che “il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito (Cass. n. 7272 del 2003, n. 11602 del 2002 e n. 15178 del 2000).
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, pertanto, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato e, non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ciò proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato che copre l'esistenza del credito azionato, ma anche tutte le vicende del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotte con l'opposizione
(Cass. Civ. n. 19113/2018). Né del resto può trovare qui applicazione la giurisprudenza eurocomunitaria volta alla tutela del consumatore di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023, atteso che il controllo sulla presenza, nel contratto di prestito personale n. 29 125 9967435 del 5.09.2006, di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo è stato svolto dal Giudice di Pace di Marsala prima dell'emissione del Decreto ingiuntivo de quo, come espressamente indicato nello stesso. (Cfr. all. 4 comparsa), ma in ogni caso, pur ad ammettere la configurabilità, nel caso de quo, di un'opposizione tardiva ex art.650 cpc, non può non rilevarsi che l'opponente non ha fornito specifiche prove ed allegazioni che consentono di dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi ai sensi degli artt. 33 e 36 del
Codice del Consumo.
Pertanto l'opposizione in parte qua non può trovare accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nella sua interezza.
In relazione poi alle spese di lite, tenuto conto della rinuncia all'atto di precetto operata dall'opposta e dell'inammissibilità dell'opposizione al d.i., si ritiena di procedere a compensazione totale delle stesse.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 657/2024, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
-Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione a precetto.
-Dichiara inammissibile l'opposizione a d.i.
-Compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Marsala, lì 21.03.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo