Articolo 842 del Codice civile
Articolo 841Articolo 843
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19 aprile 1942
Art. 842.

(Caccia e pesca).

Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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