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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 2589/2023
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
Cesare Luca
CONTRO
– (P.IVA Controparte_1 CP_2
- c.f. in persona del Regionale pro tempore della P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 CP_4
rappresentato e difeso, In virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella,
1 con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura
. CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2023, il ricorrente in epigrafe adiva questo Giudice del
Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore della prestazione CP_2
prevista dalla legge nella misura invocata, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza CP_1
della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio ha posto in rilievo la legittimità dell'operato dell' e CP_2
la infondatezza, della pretesa di parte ricorrente.
È stato, infatti, accertato che la lesione diagnosticata “Lesione cronica della spalla dx e sin. su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico […]” non è riconducibile a cause di origine professionale (s.v. la CTU a firma del dott. in atti). Per_1
Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico – giuridici. Le conclusioni del
CTU trovano infatti, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle parti e delle questioni dedotte.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e CP_1
della parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
P.Q.M.
a) RIGETTA la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e CP_1
della parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
dott.ssa Monica d'Agostino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 2589/2023
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
Cesare Luca
CONTRO
– (P.IVA Controparte_1 CP_2
- c.f. in persona del Regionale pro tempore della P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 CP_4
rappresentato e difeso, In virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella,
1 con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura
. CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 01.09.2023, il ricorrente in epigrafe adiva questo Giudice del
Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio favore della prestazione CP_2
prevista dalla legge nella misura invocata, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza CP_1
della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio ha posto in rilievo la legittimità dell'operato dell' e CP_2
la infondatezza, della pretesa di parte ricorrente.
È stato, infatti, accertato che la lesione diagnosticata “Lesione cronica della spalla dx e sin. su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico […]” non è riconducibile a cause di origine professionale (s.v. la CTU a firma del dott. in atti). Per_1
Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico – giuridici. Le conclusioni del
CTU trovano infatti, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle parti e delle questioni dedotte.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e CP_1
della parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
P.Q.M.
a) RIGETTA la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e CP_1
della parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
dott.ssa Monica d'Agostino
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