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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2856/21 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Di Lena che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Filiano (Pz) presso lo studio CP_1 dell'avv. Mariangela Nella che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.10.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Potenza il 04.08.2013 e che con CP_1 sentenza n. 825/2021 del 22.07.2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli, che i coniugi sono autonomi economicamente e che dal mese di settembre 2021, egli non ha più un impiego.
Ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio e – deducendo la sua immutata condizione di disoccupazione e la sua invalidità civile riconosciuta al 60%
- ha rappresentato che il ricorrente non adempie sempre al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Ha chiesto che sia posto a carico del ricorrente l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, con disposizione di pagamento diretto da parte dell'Ente erogatore della prestazione pensionistica (INPS).
Acquisita la documentazione prodotta, ad istanza delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sullo status e con sentenza non definitiva n. 670/2023 del 22.05.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con l'esperimento dell'interrogatorio formale del ricorrente, come deferito e ammesso, e con l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
All'udienza del 26.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo stato, il Tribunale osserva che sulle condizioni di divorzio le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto dalle stesse e dai difensori all'udienza del 26.03.2025, del seguente testuale tenore:
“Le parti dichiarano di voler consensualizzare le condizioni del divorzio attraverso il versamento da sig. alla sig.ra della somma Pt_1 CP_1 di euro 3.000 una tantum ed omnicomprensiva con rinuncia reciproca ad ogni altra pretesa di tipo economico, compensazione delle spese processuali e rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà”.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
L'accordo raggiunto dai coniugi, come appena trascritto, non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative e pertanto può essere omologato.
In particolare, dal matrimonio non sono nati figli e le parti, con le conclusioni congiunte trascritte, hanno dichiarato di aver definito i reciproci rapporti economici.
Spese compensate, considerato l'accordo intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 05.10. 2021, Parte_1 CP_1 richiamata la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pronunciata in corso di causa, così provvede:
a) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 14.04.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2856/21 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Di Lena che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Filiano (Pz) presso lo studio CP_1 dell'avv. Mariangela Nella che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.10.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Potenza il 04.08.2013 e che con CP_1 sentenza n. 825/2021 del 22.07.2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli, che i coniugi sono autonomi economicamente e che dal mese di settembre 2021, egli non ha più un impiego.
Ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio e – deducendo la sua immutata condizione di disoccupazione e la sua invalidità civile riconosciuta al 60%
- ha rappresentato che il ricorrente non adempie sempre al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Ha chiesto che sia posto a carico del ricorrente l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, con disposizione di pagamento diretto da parte dell'Ente erogatore della prestazione pensionistica (INPS).
Acquisita la documentazione prodotta, ad istanza delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sullo status e con sentenza non definitiva n. 670/2023 del 22.05.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con l'esperimento dell'interrogatorio formale del ricorrente, come deferito e ammesso, e con l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
All'udienza del 26.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo stato, il Tribunale osserva che sulle condizioni di divorzio le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto dalle stesse e dai difensori all'udienza del 26.03.2025, del seguente testuale tenore:
“Le parti dichiarano di voler consensualizzare le condizioni del divorzio attraverso il versamento da sig. alla sig.ra della somma Pt_1 CP_1 di euro 3.000 una tantum ed omnicomprensiva con rinuncia reciproca ad ogni altra pretesa di tipo economico, compensazione delle spese processuali e rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà”.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
L'accordo raggiunto dai coniugi, come appena trascritto, non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative e pertanto può essere omologato.
In particolare, dal matrimonio non sono nati figli e le parti, con le conclusioni congiunte trascritte, hanno dichiarato di aver definito i reciproci rapporti economici.
Spese compensate, considerato l'accordo intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 05.10. 2021, Parte_1 CP_1 richiamata la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pronunciata in corso di causa, così provvede:
a) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 14.04.2025
La Presidente est.