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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.320/2024
Oggi 05/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Giulia Bonetto;
per la parte resistente l'avv. Prestigiacomo in sostituzione.
L'avv. Bonetto rileva che l'atto di integrazione pur non proposto con ricorso e pur non notificato ha comunque raggiunto lo scopo, essendosi costituita. Rileva ancora che con riguardo ai lavoratori CP_1 CP_2
Rayan, , e il Persona_1 Controparte_3 CP_4
petitum è stato correttamente individuato in quanto si fa riferimento alle buste paga. Con riguardo a e chiede che Persona_2 Persona_3
laddove venisse accertata la mancata individuazione del petitum, venga emessa condanna generica.
L'avv. Prestigiacomo si riporta agli atti chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di inammissibilità delle note. In subordine chiede rimessione dei termini al fine di potersi costituire.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 320/2024 R.L. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Persona_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 CP_4
, (C.F. C.F._5 Persona_3
ai fini del presente procedimento rappresentati C.F._6
e difesi dall'Avv. Angelandrea Cecere;
-ricorrenti- contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 P.IVA_1
Francesco Giammaria;
-resistente-
In punto: retribuzione .
Conclusioni:
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che la (P.IVA Parte_3
) non ha corrisposto ai ricorrenti le somme meglio P.IVA_2
specificate in premessa;
- accertare e dichiarare che i ricorrenti durante
2 l'intercorso rapporto di lavoro con la (P.IVA Parte_3
), hanno svolto lavorato presso lo stabilimento P.IVA_2 CP_1
di Ancona;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso e qui di seguito da intendersi integralmente richiamati e trascritti, che la società Controparte_5
- Via Genova, 1 34121 - Trieste C.F. - P.IVA P.IVA_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_3
società committente, è responsabile solidalmente delle obbligazioni assunte dal datore di lavoro (P.IVA ), per Parte_3 P.IVA_2
la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai ricorrenti, impiegati nell'appalto presso lo stabilimento di CP_1
Ancona. - Per l'effetto condannare la - Via Controparte_5
Genova, 1 34121 - Trieste C.F. - P.IVA – in P.IVA_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme di cui in premessa Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte resistente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste in funzione di giudice unico del Lavoro: IN VIA PRINCIPALE rigettare il ricorso proposto dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Persona_2 [...]
, e in quanto infondato Controparte_3 CP_4 Persona_3
in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il
Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della nei periodi meglio dedotti in ricorso, Parte_3
nell'ambito di un appalto commissionato al loro datore di lavoro da
3 Controparte_5
2. Rilevavano di aver percepito la retribuzione solo parzialmente con riferimento ai conteggi ed alle buste paga allegate ed evidenziavano che ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, avevano interesse a promuovere la presente causa nei confronti della committente atteso che la CP_1
era in liquidazione giudiziale. Parte_3
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio rilevando carenza di prova in Controparte_5
ordine al ricorrere di una responsabilità solidale di nel caso di CP_1
specie e la genericità del ricorso avversario, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto quanto meno precisare i titoli da cui le differenze retributive richieste sarebbero derivate, evidenziando altresì i fatti che ne costituirebbero il fondamento.
4. Con ordinanza del 26.10.2024 veniva disposta la chiamata in causa dell' , stante la richiesta di regolarizzazione contributiva ed il CP_6
conseguente ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
All'udienza del 6.2.2025 parte ricorrente rinunciava, precisando le conclusioni, alla regolarizzazione contributiva.
5. Con ordinanza del 25.2.2025, rilevato il ricorrere quanto al ricorso introduttivo di un'ipotesi di nullità ex art. 414 c. 1 nr. 3) c.p.c. e 163 c. 4
e 5 c.p.c., il Giudice ne ordinava l'integrazione.
6. All'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Deve essere dichiarata la nullità del ricorso per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. A tal proposito di deve premettere che l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti
4 e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni. Ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
9. La causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo del diritto preteso, ed alla sua mancata allegazione è ricollegabile l'incertezza della domanda, con il ricorrere di una nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis.
10. Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art. 164 c.p.c. per il rito ordinario, ove si prevede un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio actionis, è rilevabile d'ufficio, anche in assenza di una previsione di legge in tal senso, in quanto la disposizione dell'art. 414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro, risponde ad esigenze di ordine pubblico (Cass. SU n. 7708/93). Considerato che lo scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda ma quello di determinare l'oggetto del processo e quindi i limiti della pronuncia del giudice, tale nullità non può essere sanata per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio.
11. La Corte di Cassazione ha in materia affermato che la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento, non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall'impossibilità della
5 relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto. E' necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda (Cass. S.U. nr. 6140/1993, Cass. nr. 9810/98 nr. 817/99;
Cass. nr. 2519/99).
12. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni versate in atti, anche all'esito della disposta integrazione del ricorso, la quale in realtà è consistita nella mera riproposizione dei contenuti del ricorso, si deve affermare ricorra un'ipotesi di assoluta incertezza della domanda, se si tiene conto dell'oggetto della stessa.
13. E' pacifico che la responsabilità solidale dell'appaltante per i crediti da lavoro maturati dal lavoratore nei confronti dell'appaltatore sia riconducibile ai soli crediti di natura strettamente retributiva (Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, n. 31109), mentre i ricorrenti agendo in giudizio, hanno fatto riferimento genericamente a crediti per differenze retributive, proponendo una domanda inammissibilmente generica in punto di causa petendi, vizio che non è stato sanato nemmeno all'esito del termine assegnato per l'integrazione del ricorso.
14. Anche qualora si volesse accedere a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale le buste paga ed i conteggi allegati al ricorso ne integrano il contenuto in un'ottica di individuazione del petitum e della causa petendi, orientamento che in casi come questo attribuirebbe al Giudice più un ruolo da contabile che da soggetto che deve esercitare la giurisdizione, si deve rilevare che comunque parte ricorrente non ha specificato per quali poste siano stati corrisposti gli acconti, con conseguente impossibilità di ricostruire il dovuto.
6 15. Ne deriva che non è possibile ricostruire, nel caso di specie, a che titolo il lavoratore richieda gran parte degli importi per i quali ha proposto ricorso, con conseguente necessità di dichiarare la nullità del ricorso.
16. Il tenore della presente pronuncia e la qualità delle parti costituiscono gravi motivi idonei alla compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la nullità del ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Trieste, data 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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