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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5669/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Trascente, (C.F. , e con lo stesso elettivamente domiciliato in Marigliano (Na) alla C.F._2 via Domenico Morelli n. 5, giusto mandato alle liti, in sostituzione dell'avv. Francesca Ascolese, (C.F.
) e dell'avv. Saverio Ascolese, (C.F. ). C.F._3 C.F._4
- OPPONENTE contro partita VA di Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione nel registro CP_1 P.VA_1
Imprese di Milano: numero REA 2657480), e per essa, P.VA_2 Controparte_2
(partita VA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: P.VA_1 numero REA 1260400), non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della P.VA_3 prima, rappresentata, difesa e domiciliata, dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. ) del C.F._5
Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Matteotti n. 1
pagina 1 di 6 - OPPOSTA nonchè già denominata , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 CP_3 tempore, (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia VI al n. , REA P.VA_4
n. 420580, P.VA (Gruppo VA) società con socio unico, appartenente al “Gruppo Banca P.VA_5
IFIS”, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis s.p.a., e per essa la mandataria con rappresentanza (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Controparte_4
VI , partecipante al gruppo IT VA ), iscritta all'Albo degli intermediari P.VA_6 P.VA_5 finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico appartenente al Controparte_3
Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis s.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. ) del Foro di Milano, presso il cui studio in C.F._5
Milano, Corso Matteotti n. 1, elegge domicilio, giusta procura speciale agli atti;
- INTERVENTRICE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 617 e 615, 1^ comma c.p.c. avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato in data 03.11.2023, ad istanza della soc. e per essa , CP_1 Controparte_2 con cui intimava il pagamento della somma di € 68.271,61, oltre interessi con decorrenza dal 18.04.2023.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 3236/2017 emessa in data 22.12.2017 dal Tribunale di Torre
Annunziata, con la quale e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
venivano condannati al pagamento della somma di euro 58.149,96, oltre interessi legali Parte_1 dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo ed oltre spese legali.
In particolare, l'opponente deduceva ed eccepiva:
-la nullità e/o annullabilità del precetto notificato in data 03.11.2023 per violazione dell'art. 97 c.p.c.. Il precetto notificato contiene un'intimazione al pagamento, nel termine di dieci giorni dalla notifica, della complessiva somma di € 68.271,61, oltre interessi legali dal 18.04.2023 sino al soddisfo ed oltre spese legali, nel mentre la sentenza, posta alla base del precetto opposto, non contiene una condanna in solido. Il creditore istante non poteva agire nei confronti dell'odierno opponente per l'intero ma limitatamente alla sua quota. Analogamente le spese legali non possono essere richieste integralmente all'opponente ma sempre pro-quota; pagina 2 di 6 -la compensazione parziale delle spese legali limitatamente al capo di sentenza con cui il Tribunale di Torre
Annunziata condannava la al pagamento in favore dell'opponente della somma (pro- Controparte_8 quota) di € 1.972,22.
Concludeva chiedendo: “in via del tutto preliminare, in accoglimento dell'opposizione di annullare l'atto di precetto per violazione dell'art. 97 c.p.c.; dichiarare la compensazione parziale e pro-quota delle spese li lite come liquidate nel titolo posto alla base del precetto opposto;
vinte le spese di giudizio e competenze professionali con attribuzione”.
Iscritta regolarmente la causa a ruolo si costituiva l'opposta per Controparte_2 CP_1 deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto dell'opposizione:
-sulla validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n.
3236/2017, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 475/2013, emesso ai danni di Parte_1
e in qualità di fideiussori solidali
[...] Controparte_6 Controparte_5 Parte_2 della società proprio in tale qualità, ha inteso condannare gli Controparte_9 opponenti in solido tra loro, in solido essendo l'obbligazione che li lega, a prescindere dalla formulazione in concreto adottata nel dispositivo. È previsto dalla legge che il creditore possa pretendere l'adempimento per la totalità da parte di ciascuno dei condebitori solidali (art. 1292 e ss. c.c.). La natura del rapporto sostanziale dedotto in lite trova applicazione anche con riguardo alle spese legali, il cui regolamento è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio;
-in subordine chiedeva procedersi al ricalcolo degli importi di cui alle voci contestate e alla conseguente determinazione di quanto dovuto dall'opponente. Il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora intimi il pagamento di una somma superiore a quella dovuta;
-sull'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. nel proprio Pt_1 atto di citazione, non ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3236/2017 posta a base dell'atto di precetto opposto;
pertanto, detta sospensione non potrà essere disposta, poiché l'art. 615, comma 1, c.p.c. stabilisce espressamente che il Giudice “sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo”. Inoltre manca il fumus boni iuris, e il periculum in mora.
Concludeva chiedendo: “nel merito il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
di accertare e dichiarare che è tenuto al pagamento delle somme di cui al precetto opposto ovvero Pt_1 della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 11.12. 2024, con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. si costituiva la Controparte_3
che:
[...]
-in via preliminare dava atto della fusione per incorporazione di in CP_1 Controparte_3 con efficacia a far data dall'11.11.2024, e del subentro di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i pagina 3 di 6 rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a ivi compreso il credito CP_1 vantato nei confronti nei confronti della società e dei relativi garanti, tra cui Controparte_9 Parte_1
[...]
-nel merito richiamava e faceva proprie le domande, eccezioni e difese, tutte, già svolte da
[...]
nonché le relative produzioni documentali, chiedendo l'accoglimento. Controparte_2
In data 06.01.2025 si costituiva l'avv. Francesco Trascente, formalmente quale nuovo difensore di Parte_1 in sostituzione dell'avv. Francesca Ascolese e, nel contempo, si riportava integralmente a tutti gli
[...] scritti difensivi depositati in atti.
All'udienza del 13.2.2025, Il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Preliminarmente si rileva che la pronuncia viene emessa tra le parti originarie / Parte_1 [...]
, e per essa non essendovi stata richiesta di estromissione della CP_10 Controparte_2 cedente ed adesione delle altre parti alla estromissione.
Sempre preliminarmente si rileva che la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza di per sé sola in difetto di univoche espressioni contrarie a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di piena rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 comma 2 c.c.. Nel caso de quo l'opponente, in data 16.11.2023, ha conferito mandato, anche disgiuntamente, all'avv. Francesca Ascolese e all'avv. Saverio Ascolese;
agli atti risulta la rinuncia al mandato per sopraggiunti motivi di incompatibilità professionale del solo avv. Francesca Ascolese. Pertanto la costituzione del successivo avv. Francesco
Trascente si considera in sostituzione dell'avv. Francesca Ascolese e in aggiunta all'avv. Saverio Ascolese.
In punto di qualificazione, l'opposizione va ricondotta alla fattispecie contemplata dall'art 615 comma I
c.p.c., in quanto le contestazioni mosse attengono all'an debeatur. ha, infatti, introdotto motivi (violazione dell'art 97 cpc - compensazione parziale e pro-quota delle Pt_1 spese li lite) che pongono in discussione proprio la possibilità di agire in executivis nei suoi confronti per la somma precettata.
L'opposizione è fondata poiché dall'esame del titolo esecutivo si evince che il Tribunale di Torre
Annunziata con sentenza n. 3236/2017 non ha ripartito le spese in misura proporzionale secondo il criterio del rispettivo interesse di ciascuno (art. 97 I co. c.p.c.) né ha fatto riferimento alla natura solidale per sussistenza di un interesse comune (art. 97 I co. seconda parte c.p.c.). Pertanto, la ripartizione delle spese deve seguire il dettato del comma 2 “Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”. Il potere di pronunciare la condanna in solido, infatti, ha carattere discrezionale e la valutazione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità (v. in tal senso Cass. Civ.
1650/2022). pagina 4 di 6 L'opposta soc. , e per essa sulla scorta di un'errata interpretazione CP_1 Controparte_2 del titolo esecutivo, ha ritenuto che la condanna in suo favore fosse da intendersi in solido tra tutti coloro che hanno presentato l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo fideiussori solidali della società
conclusosi con sentenza n. 3236/2017 e ha quindi precettato in Controparte_9 danno dell'opponente l'intera somma riconosciuta in condanna laddove, invece, la stessa andava ripartita per quote uguali.
L'opposizione risulta, quindi, fondata in punto di erroneità della somma precettata (per l'intero anziché per la quota di 1/4 per ciascuno degli opponenti Controparte_5 Controparte_6 [...]
) ed in tali termini va accolta. Controparte_7 Parte_1
Si ricorda che è orientamento consolidato il principio secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità (o inefficacia) totale dell'atto bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. n. 27032/2014; Cass.
5515/2008).
Va dunque dichiarata la nullità del precetto per la somma intimata all'opponente relativamente alla quota eccedente 1/4 gravante sullo stesso, dovuta in virtù del titolo esecutivo. Precisamente va dichiarata l'illegittimità del precetto per la somma totale di € 68.271,68 dal momento che, in virtù della sentenza di condanna, la somma che grava in capo a ciascuno dei 4 opponenti ( Controparte_5 Controparte_6
) per ¼ della condanna è di €. 14.537,49 oltre
[...] Controparte_7 Parte_1 interessi dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo (capitale di cui alla sentenza n. 3236/2017 €
58.149,96 diviso 4), oltre agli onorari dovuti sempre nella misura di ¼ oltre VA e CPA e rimborso forfettario del 15% sui compensi (spese di lite liquidate in sentenza € 6.506,00 di cui € 270 per spese D.I., €
6.236,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge diviso 4) € 1.626,50.
Tali somme, come richiesto dall'opponente, non risultante dagli atti specifica contestazione sul punto, vanno compensate con la condanna di cui alla sentenza n. 3236/2017 della “ , in qualità di Controparte_8 procuratore del Banco di Napoli, in persona del suo legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore dei Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 delle spese di lite nella misura del 20% che liquida in complessive € 1.972,22 di cui € 413,22 per spese
(comprensive di € 343,22 per Ctu) € 1.559,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge” per la sola quota spettante all'opponente che si quantifica in € 493,00 oltre accessori.
Pertanto la quota gravante su è di € 14.537,49 (sorta capitale) oltre interessi dalla data del Parte_1 deposito della sentenza fino al soddisfo e di € 1.626,50 (spese di lite oltre accessori), per un totale di €
16.163,99; a tale somma va sottratta per compensazione la somma di € 493,00.
pagina 5 di 6 Per ciò che attiene alle spese di lite, ritiene questo Tribunale che le stesse vadano compensate per la posizione dell'interventrice Ifis spa, costituita solo in data 11.12.2024, dopo il deposito delle note conclusive senza peraltro, come già evidenziato, formulare alcuna richiesta di estromissione della cedente.
Tra le parti originarie le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, modificato con D.M. 147/2022, sommando i valori medi delle varie fasi dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione promossa da nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità Parte_1 parziale del precetto relativamente alla somma di € 68.271,68;
-condanna la soc. , e per essa al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 3.592,00 (di cui € 3.397 per compensi professionali, ed € 195,00 per spese
[...] documentate) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Torre Annunziata, 14.04.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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