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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2713/2025 promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...]
41,
e nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
Bologna alla via Angelo Gatti 1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Camilla Zamparini (C.F. , PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Bologna, Via Email_1
Audinot n.9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3
considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato in data 25/02/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 26/09/2016
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 20/10/2016;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Castelmaggiore (BO) il 13.01.1959, residente in [...], e
[...] nata a [...] il [...] celebrato il 05/04/1999 a CASTEL MAGGIORE Parte_2
(BO)trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTEL MAGGIORE (BO) al n.
1 p.2 s.A Anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
3. prende atto che i figli, ed maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, manterranno la residenza presso il padre nella casa già familiare, di sua proprietà in Castelmaggiore in via Parri 41;
4. dispone che ed potranno vedere e pernottare presso la madre quando lo Per_1 Per_2
desiderano, e comunque, come stanno attualmente facendo, passando con ciascun genitore un equo periodo nei primi quattro giorni di ogni settimana (attualmente il lunedì e martedì presso la madre, il mercoledì e giovedì presso il padre), mentre il fine settimana sarà alternato, laddove il genitore che non passerà il week end con i figli potrà avere il venerdì della stessa settimana, a rotazione;
per le vacanze dei figli, si precisa che le vacanze saranno pagate dal genitore con cui pagina 2 di 3 i figli staranno, salvo le vacanze che i figli fanno con altre persone: su tali vacanze e sul relativo spillaggio i genitori contribuiranno al 50% ciascuno, rifacendosi –quanto alle modalità di pagamento- a quanto sotto descritto per le spese straordinarie;
5. prende atto che, alla luce dei tempi di permanenza equilibrati presso ciascun genitore, considerati anche i redditi da lavoro degli stessi, nessun contributo per i figli sarà versato da un genitore a favore dell'altro;
6. dispone, quanto alle spese straordinarie, oltre a quanto sopra descritto per le vacanze dei figli, che i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle stesse, facendo riferimento al protocollo depositato presso Questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere, ivi comprese le spese per il rilascio del passaporto;
7. prende atto che le parti hanno concordato che saranno unicamente a carico del padre le spese di bollo e assicurazione dell'auto Dacia Sandero tg. GS437MN, di proprietà del sig. e in Pt_1
uso ai figli, laddove la madre si rende disponibile a pagare un pieno di rifornimento una volta al mese, a richiesta dei figli;
inoltre, i genitori concordano che anche le altre autovetture in uso agli stessi potranno essere messe a disposizione dei figli, secondo necessità;
8. prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto ivi previsto, e di non avere ulteriori questioni economiche da regolare tra loro;
9. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _14.5.2025
___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2713/2025 promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...]
41,
e nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1
Bologna alla via Angelo Gatti 1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Camilla Zamparini (C.F. , PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Bologna, Via Email_1
Audinot n.9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3
considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato in data 25/02/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 26/09/2016
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 20/10/2016;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Castelmaggiore (BO) il 13.01.1959, residente in [...], e
[...] nata a [...] il [...] celebrato il 05/04/1999 a CASTEL MAGGIORE Parte_2
(BO)trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTEL MAGGIORE (BO) al n.
1 p.2 s.A Anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
3. prende atto che i figli, ed maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, manterranno la residenza presso il padre nella casa già familiare, di sua proprietà in Castelmaggiore in via Parri 41;
4. dispone che ed potranno vedere e pernottare presso la madre quando lo Per_1 Per_2
desiderano, e comunque, come stanno attualmente facendo, passando con ciascun genitore un equo periodo nei primi quattro giorni di ogni settimana (attualmente il lunedì e martedì presso la madre, il mercoledì e giovedì presso il padre), mentre il fine settimana sarà alternato, laddove il genitore che non passerà il week end con i figli potrà avere il venerdì della stessa settimana, a rotazione;
per le vacanze dei figli, si precisa che le vacanze saranno pagate dal genitore con cui pagina 2 di 3 i figli staranno, salvo le vacanze che i figli fanno con altre persone: su tali vacanze e sul relativo spillaggio i genitori contribuiranno al 50% ciascuno, rifacendosi –quanto alle modalità di pagamento- a quanto sotto descritto per le spese straordinarie;
5. prende atto che, alla luce dei tempi di permanenza equilibrati presso ciascun genitore, considerati anche i redditi da lavoro degli stessi, nessun contributo per i figli sarà versato da un genitore a favore dell'altro;
6. dispone, quanto alle spese straordinarie, oltre a quanto sopra descritto per le vacanze dei figli, che i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle stesse, facendo riferimento al protocollo depositato presso Questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere, ivi comprese le spese per il rilascio del passaporto;
7. prende atto che le parti hanno concordato che saranno unicamente a carico del padre le spese di bollo e assicurazione dell'auto Dacia Sandero tg. GS437MN, di proprietà del sig. e in Pt_1
uso ai figli, laddove la madre si rende disponibile a pagare un pieno di rifornimento una volta al mese, a richiesta dei figli;
inoltre, i genitori concordano che anche le altre autovetture in uso agli stessi potranno essere messe a disposizione dei figli, secondo necessità;
8. prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto ivi previsto, e di non avere ulteriori questioni economiche da regolare tra loro;
9. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _14.5.2025
___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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