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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2576 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pasqualini Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo C.F._2
Alessandria del Carretto n. 18, giusta procura in atti.
Appellante
E
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Controparte_2
Turci, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, Via C.F._3
Augusto Aubry, n° 1, giusta procura in atti,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale Civile di Velletri recante n. 1555/2020, pubblicata in data 4.11.2020, non notificata, resa a definizione della causa R.G. 3099/2019.
Il appellato, si è costituito. Controparte_1 CP_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 9 luglio 2025, le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 16 luglio 2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 16.07.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2576 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pasqualini Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo C.F._2
Alessandria del Carretto n. 18, giusta procura in atti.
Appellante
E
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Controparte_2
Turci, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, Via C.F._3
Augusto Aubry, n° 1, giusta procura in atti,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale Civile di Velletri recante n. 1555/2020, pubblicata in data 4.11.2020, non notificata, resa a definizione della causa R.G. 3099/2019.
Il appellato, si è costituito. Controparte_1 CP_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 9 luglio 2025, le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 16 luglio 2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 16.07.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati