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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 20/10/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 620/2025 vertente tra
Parte_1
E
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente il dott. per delega Parte_2
dell'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. ROSA LAGANA' per delega dell'Avv. RAFFANTI ILARIA.
Per parte ricorrente l'avv. , si riporta al ricorso nel merito e Parte_2
alle note depositate, insiste per il rinnovo della CTU.
Per parte resistente l'avv. ROSA LAGANA', si riporta ai propri atti e contesta il rinnovo della CTU.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 20/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti R.G. 620/2025
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 20/10/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] il [...], c.f.: Parte_1
e residente a [...] in contrada Bosco C.F._1
VII Stradone, 48/B, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Carmen Borgese, c.f.:
, con studio in Palmi, Via Nunziante n. 18giusta C.F._2 procura in atti;
Ricorrente
E
C.F. Controparte_2
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f.
) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f. C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliati in in Via Possidonea, 22 89123
REGGIO CALABRIA presso l'Avvocatura dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere, sulla scorta delle patologie descritte in narrativa, il diritto alla pensione di inabilità civile, con tutte le conseguenziali di legge”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione di inabilità civile.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di inabilità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2 relazione scritta depositata in data il 12.01.2025 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La periziata, Sig. , risulta essere non Parte_1 inabile. Non Inabile.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto. L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 20/10/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
Verbale udienza del 20/10/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 620/2025 vertente tra
Parte_1
E
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente il dott. per delega Parte_2
dell'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. ROSA LAGANA' per delega dell'Avv. RAFFANTI ILARIA.
Per parte ricorrente l'avv. , si riporta al ricorso nel merito e Parte_2
alle note depositate, insiste per il rinnovo della CTU.
Per parte resistente l'avv. ROSA LAGANA', si riporta ai propri atti e contesta il rinnovo della CTU.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 20/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti R.G. 620/2025
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 20/10/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] il [...], c.f.: Parte_1
e residente a [...] in contrada Bosco C.F._1
VII Stradone, 48/B, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Carmen Borgese, c.f.:
, con studio in Palmi, Via Nunziante n. 18giusta C.F._2 procura in atti;
Ricorrente
E
C.F. Controparte_2
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f.
) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (c.f. C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliati in in Via Possidonea, 22 89123
REGGIO CALABRIA presso l'Avvocatura dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere, sulla scorta delle patologie descritte in narrativa, il diritto alla pensione di inabilità civile, con tutte le conseguenziali di legge”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione di inabilità civile.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di inabilità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2 relazione scritta depositata in data il 12.01.2025 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La periziata, Sig. , risulta essere non Parte_1 inabile. Non Inabile.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto. L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 20/10/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti