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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2761 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. FABBRI CHIARA e dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA matrimonio celebrato in FORLI' il 05/06/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. continuerà a vivere presso e con i genitori, nella di loro CP_1 abitazione, ove sia lei che il figlio manterranno la residenza;
2. manterrà per il momento la residenza presso i Parte_1 suoceri, ma entro e non oltre il 30 giugno 2024 questa verrà trasferita presso un indirizzo nuovo, ove lo stesso condurrà in locazione una nuova abitazione;
3. il figlio della coppia, verrà affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1 residenza presso la madre;
4. continuerà a percepire integralmente l'assegno unico relativo CP_1 alla prole ed ogni bonus allo stesso collegato (es: bonus asilo). Il padre si impegna a presentare, dietro richiesta, tutti i documenti necessari a far sì che la madre possa richiedere e\o rinnovare tali bonus;
5. in considerazione delle rispettive capacità reddituali (ed al fatto che
[...] vive con i genitori, sul cui aiuto economico costante ha potuto, può e potrà CP_1 contare), i coniugi si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti, senza necessità di contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge;
6. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di CP_1
2 7. le spese straordinarie, come previste dall'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì, (quali spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche: tali spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da codice fiscale sullo scontrino;
spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, libri di testo e corredo di inizio anno scolastico, mensa, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di equipaggiamento relative a dette attività) saranno equamente divise tra i genitori al 50%. La parte rimborserà, entro 10 gg dalla presentazione dei giustificati di spesa, la propria quota a chi avrà anticipato detta spesa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che le parti dichiarano di conoscere e integralmente richiamare nei presenti accordi;
8. i coniugi si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza nell'interesse del figlio;
9. per i giorni infrasettimanali, il padre potrà vedere e stare con il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, tenuto conto dei di lui turni di lavoro. Il padre preleverà il figlio da casa alle 16 e lo riporterà a casa della madre dopo cena alle ore 19.30 (per i primi tre mesi successivi all'Omologazione dei presenti accordi, la madre starà con il piccolo insieme al padre durante questi incontri, stante la tenera età del figlio);
10. per i weekend, il padre incontrerà il figlio un giorno (alternativamente o il sabato o la domenica, da concordarsi tra i genitori, avendo cura di variare tra i giorni) dalle ore 10 alle ore 19,30;
11. le parti concordato che non pernotterà presso il padre prima di aver Per_1 compiuto 10 anni di età;
12. per le festività, quelle cristiana sarà con la madre, quelle mussulmane Per_1 con il padre, sempre tenuto conto del calendario indicato ai punti 9 e 10;
13. le parti si impegnano a profondere il massimo sforzo per essere presenti insieme al compleanno di (e altre occasioni di ritrovo e\o recite organizzate Per_1 dagli istituti scolastici), ove questo non fosse possibile, l'anno successivo il bambino trascorrerà il compleanno con l'altro genitore;
14. ognuno dei coniugi dà inoltre sin da ora assenso reciproco in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e di polizia comunque collegata all'espatrio per motivi di turismo e lavoro ed al rilascio dei loro documenti personali;
15. i genitori concordano che il bambino fino al compimento dei 15 anni di età non possa per alcuna ragione effettuare viaggi all'estero, senza possibilità per i genitori di inserire nel proprio passaporto il nome del figlio, restando il passaporto del minore sino ai 15 anni di età in mano alla sola madre; quanto sopra con la sola eccezione del viaggio-crociera già programmato da tempo che il minore effettuerà con la madre entro l'autunno del corrente anno solare. Salvo diverso eventuale accordo dei genitori da stilarsi in forma scritta;
3 16. nel rispetto del punto precedente la madre si impegna a sottoscrivere e consegnare al padre ogni documento necessario al fine di vedere riconosciuta al minore anche la cittadinanza marocchina (anche a fini ereditari) da presentare alla rappresentanza consolare marocchina in Italia;
17. le spese legali relative al presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 60 P. 1 anno 2021). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2761/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2761/2024 V.G., pendente tra CP_1
Assistito e difeso dall'avv. FABBRI CHIARA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 14/01/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. FABBRI CHIARA e dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA matrimonio celebrato in FORLI' il 05/06/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. continuerà a vivere presso e con i genitori, nella di loro CP_1 abitazione, ove sia lei che il figlio manterranno la residenza;
2. manterrà per il momento la residenza presso i Parte_1 suoceri, ma entro e non oltre il 30 giugno 2024 questa verrà trasferita presso un indirizzo nuovo, ove lo stesso condurrà in locazione una nuova abitazione;
3. il figlio della coppia, verrà affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1 residenza presso la madre;
4. continuerà a percepire integralmente l'assegno unico relativo CP_1 alla prole ed ogni bonus allo stesso collegato (es: bonus asilo). Il padre si impegna a presentare, dietro richiesta, tutti i documenti necessari a far sì che la madre possa richiedere e\o rinnovare tali bonus;
5. in considerazione delle rispettive capacità reddituali (ed al fatto che
[...] vive con i genitori, sul cui aiuto economico costante ha potuto, può e potrà CP_1 contare), i coniugi si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti, senza necessità di contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge;
6. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di CP_1
2 7. le spese straordinarie, come previste dall'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì, (quali spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche: tali spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da codice fiscale sullo scontrino;
spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, libri di testo e corredo di inizio anno scolastico, mensa, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di equipaggiamento relative a dette attività) saranno equamente divise tra i genitori al 50%. La parte rimborserà, entro 10 gg dalla presentazione dei giustificati di spesa, la propria quota a chi avrà anticipato detta spesa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che le parti dichiarano di conoscere e integralmente richiamare nei presenti accordi;
8. i coniugi si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza nell'interesse del figlio;
9. per i giorni infrasettimanali, il padre potrà vedere e stare con il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, tenuto conto dei di lui turni di lavoro. Il padre preleverà il figlio da casa alle 16 e lo riporterà a casa della madre dopo cena alle ore 19.30 (per i primi tre mesi successivi all'Omologazione dei presenti accordi, la madre starà con il piccolo insieme al padre durante questi incontri, stante la tenera età del figlio);
10. per i weekend, il padre incontrerà il figlio un giorno (alternativamente o il sabato o la domenica, da concordarsi tra i genitori, avendo cura di variare tra i giorni) dalle ore 10 alle ore 19,30;
11. le parti concordato che non pernotterà presso il padre prima di aver Per_1 compiuto 10 anni di età;
12. per le festività, quelle cristiana sarà con la madre, quelle mussulmane Per_1 con il padre, sempre tenuto conto del calendario indicato ai punti 9 e 10;
13. le parti si impegnano a profondere il massimo sforzo per essere presenti insieme al compleanno di (e altre occasioni di ritrovo e\o recite organizzate Per_1 dagli istituti scolastici), ove questo non fosse possibile, l'anno successivo il bambino trascorrerà il compleanno con l'altro genitore;
14. ognuno dei coniugi dà inoltre sin da ora assenso reciproco in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e di polizia comunque collegata all'espatrio per motivi di turismo e lavoro ed al rilascio dei loro documenti personali;
15. i genitori concordano che il bambino fino al compimento dei 15 anni di età non possa per alcuna ragione effettuare viaggi all'estero, senza possibilità per i genitori di inserire nel proprio passaporto il nome del figlio, restando il passaporto del minore sino ai 15 anni di età in mano alla sola madre; quanto sopra con la sola eccezione del viaggio-crociera già programmato da tempo che il minore effettuerà con la madre entro l'autunno del corrente anno solare. Salvo diverso eventuale accordo dei genitori da stilarsi in forma scritta;
3 16. nel rispetto del punto precedente la madre si impegna a sottoscrivere e consegnare al padre ogni documento necessario al fine di vedere riconosciuta al minore anche la cittadinanza marocchina (anche a fini ereditari) da presentare alla rappresentanza consolare marocchina in Italia;
17. le spese legali relative al presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 60 P. 1 anno 2021). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2761/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2761/2024 V.G., pendente tra CP_1
Assistito e difeso dall'avv. FABBRI CHIARA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 14/01/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)